5 Febbraio 2026

Le novità di compilazione del modello IVA 2026

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Con Provvedimento n. 51732/2026, del 15 gennaio 2026, sono stati approvati il modello IVA 2026 e il modello IVA base 2026 con le relative istruzioni.

La dichiarazione IVA 2026, relativa al periodo di imposta 2025, riporta alcune novità rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente; novità che si commentano di seguito e che, per la stragrande maggioranza, sono collegate all’apertura sui crediti IVA delle società di comodo.

Si ricorda che si tratta del recepimento della giurisprudenza europea che ha sancito la contrarietà ai princìpi IVA comunitari delle limitazioni all’utilizzo/rimborso del credito IVA previste dall’art. 30, comma 4, Legge n. 724/1994.

La prima novità riguarda il quadro VA, il quale, al rigo VA15, denominato “Società di comodo”, presenta una singola casella che deve essere barrata dalle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/1994, al fine di segnalare che il soggetto si trova in tale situazione.

La compilazione del rigo VA15 è richiesta anche alle società che nel periodo d’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo.

Tale modifica implica il venir meno delle precedenti indicazioni, le quali prevedevano la compilazione della casella con un codice numerico collegato alla singola situazione.

All’interno del quadro VX, denominato “Determinazione dell’Iva da versare o a credito”, è stata tolta, nel rigo VX4, la parte dedicata all’attestazione delle società e degli enti operativi (prospetto IVA 26/PR).

Ne deriva che la rivisitazione del rigo VA15 trova un ulteriore elemento di coerenza sistematica nella modifica dei cui al rigo VX4.

Sul piano pratico, ciò comporta che:

  • non è più richiesta né materialmente possibile, nel rigo in esame, la sottoscrizione della dichiarazione/attestazione legata all’operatività del soggetto;
  • le istruzioni collegate al rigo VX5 non contengono più le avvertenze sul divieto di compensazione e perdita definitiva del credito per società di comodo.

All’interno del quadro VS, denominato “Prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2026 (Riservato all’ente o società controllante)”, come avvenuto e indicato per il quadro VA, è prevista la barratura, anziché la compilazione con l’indicazione di un codice numerico, del campo 4, in riferimento alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/1994.

Infine, all’interno del quadro VW, denominato “Liquidazione dell’imposta annuale di gruppo”, che costituisce il riepilogo degli importi ai fini della liquidazione annuale del debito o credito di imposta del gruppo, è stato eliminato, ai fini della determinazione dell’IVA a debito o a credito, il rigo VW21.

In particolare, è venuta meno l’indicazione dell’ammontare complessivo delle eccedenze di credito trasferite da parte di ciascuna società del gruppo che risulti di comodo, ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/1994.

Altre 2 novità di rilievo sono state introdotte nei quadri VE e VJ.

In merito al quadro VE, nella sezione 4, dedicata alle “Altre operazioni”, all’interno del rigo VE38 sono stati aggiunti i campi 2 e 3 che devono essere compilati per indicare l’imponibile e la relativa l’imposta riferiti alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, di cui all’art. 1, commi da 59 a 63, Legge n. 207/2024.

Si evidenzia, infatti, che per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese, che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica, il committente e il prestatore possono optare per il regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 59, Legge n. 207/2024.

Di seguito il quadro VJ è stato rinominato in “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” ed è stato suddiviso in 2 sezioni.

La sezione 1 è nominata “Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni”, ossia con la denominazione precedente del quadro, ed è riservata all’indicazione, all’interno delle 2 colonne previste per l’inserimento di imponibile e imposta, di particolari tipologie di operazioni per le quali l’IVA, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

La sezione 2, di nuova introduzione, è denominata “Acquisti di servizi da parte imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, ed è costituita dall’unico rigo VJ30 suddiviso in 2 campi.

In tale rigo deve essere indicato l’imponibile e l’imposta degli acquisti di servizi effettuati dalle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, per i quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore, ai sensi dell’art. 1, commi da 59 a 63, Legge n. 207/2024.