9 Febbraio 2026

Le novità della dichiarazione IVA 2026

di Marco Peirolo
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il provvedimento n. 51732/2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione IVA relativa all’anno 2025, con le relative istruzioni, che dovrà essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026 da parte dei contribuenti che non ne hanno anticipato la trasmissione entro il 2 aprile 2026 (essendo il 28 febbraio un sabato e il 1° marzo una domenica), comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2025 nel Quadro VP della dichiarazione.

La prima novità è relativa alle società di comodo, essendo state superate le limitazioni previste dall’art. 30, comma 4, Legge n. 724/1994, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia UE di cui alla causa C-341/22, avallata dalla Corte di Cassazione che, con numerose pronunce (es. ord. n. 27038/2025 e ord. n. 25705/2025), ha affermato che il diritto di detrazione dell’IVA deve essere riconosciuto se:

  • nel corso del periodo d’imposta controverso, in relazione al quale l’ufficio ha reputato la società non operativa, la stessa abbia effettivamente esercitato un’attività economica (indipendentemente dallo scopo o dai risultati), intesa come comprensiva di ogni attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità;
  • la società medesima abbia impiegato i beni/servizi acquistati per le sue operazioni soggette a imposta e ciò indipendentemente dai risultati delle attività economiche;
  • le operazioni non si inseriscano in una frode (connotata anche soggettivamente, secondo il consolidato principio per cui la parte sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione) o non integrino, ai fini comunitari, un abuso, inteso anche quale realizzazione di una costruzione artificiosa.

Alla luce della posizione della giurisprudenza, nel rigo VA15 del modello IVA 2026 non deve più essere specificata la durata della qualifica di società di comodo che comporta i limiti alla detrazione IVA sopra esposti, previsti dall’art. 30, Legge n. 724/1994.

È, tuttavia, previsto che la casella contenuta nel rigo VA15 debba essere barrata dalle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/1994, per segnalare tale specifica situazione.

La compilazione del rigo è richiesta anche alle società che, nel periodo di riferimento della dichiarazione, hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo.

Correlativamente, nel rigo VX4 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione di operatività, mentre, riguardo al prospetto IVA 26/PR, contenente i quadri relativi all’IVA di gruppo:

  • deve essere barrata la casella posta nella Sezione 1 del quadro VS per segnalare la condizione di non operatività, senza dover più specificare la durata della qualifica di società di comodo;
  • è stato eliminato il rigo VW21, nel quale va indicato l’ammontare complessivo delle eccedenze di credito trasferite da ciascuna società del gruppo che risulti di comodo, è stato eliminato.

La seconda novità riguarda il regime transitorio opzionale introdotto dall’art. 1, commi 5962, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), che, per le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, prevede che il committente paghi il corrispettivo al prestatore al netto dell’IVA, senza quindi subire la rivalsa, e versi l’IVA direttamente all’Erario in nome e per conto del prestatore stesso, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 9, D.L. n. 84/2025, l’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra l’appaltatore e i subappaltatori. È stato, infatti, previsto che la medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, nel qual caso resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta.

Ai fini dell’applicazione dell’IVA:

  • il prestatore emette la fattura secondo le regole ordinarie previste dall’ 21, D.P.R. n. 633/1972. Come precisato dalla circolare n. 14/E/2025, il documento deve indicare, oltre all’imponibile, anche l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024” (in analogia a quanto avviene per le operazioni in split payment). Le modalità di compilazione della fattura elettronica e le annotazioni nei registri del committente e del prestatore non incidono sulla validità dell’opzione, che si perfeziona e si considera effettuata – ai sensi dell’art. 1, comma 61, Legge di bilancio 2025 – dalla data di trasmissione del modello di comunicazione approvato dal provvedimento n. 309107/E/2025;
  • l’imposta è versata dal committente (o, a seconda del caso, dal subappaltante), con l’utilizzo del modello F24, ai sensi dell’ 17, D.Lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione “orizzontale”, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura. Al riguardo, con la risoluzione n. 47/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6045”, denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”. Con la risoluzione n. 53/E/2025 è stato, inoltre, istituito il codice identificativo “66”, denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”, il cui utilizzo nel modello F24 è obbligatorio al fine di consentire la corretta identificazione del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta e la conseguente verifica, anche per quest’ultimo, dell’esistenza del predetto versamento nel proprio “Cassetto fiscale”.

Nel rigo VE38 sono stati introdotti i nuovi campi 2 e 3, che devono essere utilizzati per indicare, rispettivamente, l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese ad imprese di trasporto, movimentazioni merci e logistica, nel caso di applicazione del regime opzionale.

Correlativamente, al fine di consentire l’esposizione in dichiarazione degli acquisti dei servizi in esame, il quadro VJ, ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni”, è stato suddiviso in due sezioni, di cui la prima è relativa alle operazioni passive oggetto di reverse charge o di split payment, mentre la seconda – composta dal solo rigo VJ30 – è riservata agli acquisti di servizi da parte delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.

La terza novità è relativa al rimborso IVA per opere su beni ammortizzabili di proprietà di terzi, dopo che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E/2025, alla luce della posizione espressa dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13162/2024, ha rivisitato il proprio orientamento espresso nella risoluzione n. 179/E/2005 e nella risposta n. 861/E/2021.

In sostanza, il rimborso dell’IVA previsto dall’art. 30, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, per l’acquisto o l’importazione di beni ammortizzabili deve intendersi ammesso per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni dei quali il contribuente ha la disponibilità in virtù di un titolo giuridico che ne garantisce il possesso o la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo, ferma restando, in ogni caso, la “strumentalità” dei beni stessi all’esercizio dell’impresa o di lavoro autonomo per un periodo di tempo medio-lungo, quali “investimenti” che richiedono un impiego di risorse finanziarie non contabilizzabile come costo di un singolo esercizio.

Di conseguenza, ai fini del rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, il codice 4 deve essere indicato nel rigo VX4 anche dai contribuenti che intendono chiedere a rimborso, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, l’imposta detraibile assolta per la realizzazione di opere su beni ammortizzabili di proprietà di terzi.

Infine, l’ultima novità riguarda l’abolizione della rettifica della detrazione per mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività.

L’art. 9, D.Lgs. n. 186/2025, ha abrogato l’art. 19-bis.2, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, per cui la rettifica della detrazione deve essere eseguita in modo analitico, per ciascun bene o servizio, in caso di cambio di destinazione dei singoli beni e servizi all’atto del loro impiego.

Per i beni ammortizzabili, invece, l’eventuale rettifica della detrazione deve essere eseguita, in ciascun anno e fino al compimento del periodo di “tutela fiscale”, per la quota dell’imposta riferibile all’anno stesso (un quinto o un decimo).

Nell’appendice alle istruzioni relative alla dichiarazione IVA è stata modificata la struttura del prospetto D, la cui compilazione è prevista per facilitare il calcolo dell’importo complessivo delle rettifiche della detrazione da indicare nel rigo VF70.