La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con parere n.3 del 26 aprile, ha commentato la Cassazione, SS.UU. 21 aprile 2016, n.8059, secondo cui sono tassabili ai fini Iva i compensi riscossi dopo la cessazione dell’attività professionale e relativi a “vecchie prestazioni” rese prima della cessazione.
La tassabilità ai fini Iva è sancita da una distinzione concettuale tra il “fatto generatore” dell’imposta, costituito dalla prestazione di servizi effettuata, e l’”esigibilità” dell’imposta, che è il diritto dello Stato di ottenere, da un dato momento, il pagamento dell’Iva dal soggetto passivo.
