L’affitto ad altra società agricola provoca la decadenza dalla PPC
di Luigi ScappiniLa Corte di cassazione è tornata a occuparsi di Piccola proprietà contadina e, nello specifico, dell’ipotesi di concessione in affitto del terreno, in vigenza del quinquennio di monitoraggio, da parte di una società agricola ad altra società.
L’agevolazione, prevista dall’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, convertito con modificazioni in Legge n. 25/2010, prevede l’applicazione in misura agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali (IAP).
Sono parificate agli IAP anche le società agricole di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, che rispettano i seguenti requisiti:
- lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole, di cui all’art. 2135, c.c.;
- nel caso di società di persone almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP (nelle S.a.s. la qualifica si riferisce ai soci accomandatari);
- nel caso di società di capitali o cooperative, almeno un amministratore che sia anche socio per le cooperative, sia in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale.
La Piccola proprietà contadina norma che, avendo a oggetto un’agevolazione fiscale assume il carattere eccezionale da cui ne deriva anche la stretta interpretazione, prevede, con evidenti fini antielusivi, la decadenza, fermo restando la sussistenza dei requisiti originari richiesti, se, prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto, si procede all’alienazione volontaria dei terreni, ovvero viene meno la coltivazione o la conduzione diretta.
Tra le deroghe previste a tale vincolo, l’art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 228/2001, prevede che non decade dall’agevolazione l’acquirente che, durante il quinquennio, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il III grado o di affini entro il II grado, che esercitano anch’essi l’attività di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135, c.c..
Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 25135/2025, la società agricola acquirente ha proceduto all’affitto, nel quinquennio di monitoraggio, nei confronti di altra società agricola, la cui compagine societaria è riconducibile alla medesima compagine sociale del concedente.
I Supremi giudici, correttamente, evidenziano come, sebbene sia rinvenibile, come anticipato, un’identità di compagini societarie, si è comunque in presenza di un soggetto differente.
Ne deriva, a parere della Cassazione, il venir meno del requisito della coltivazione diretta del fondo con conseguente decadenza dall’agevolazione; infatti, proseguono i giudici «L’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 228/2001, dal canto suo, prevede che il beneficio non possa perdersi soltanto in casi specifici (affitto a coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado che esercitino anch’essi tale attività agricola); tali circostanze non ricorrono pacificamente nel caso di specie, in cui la cessione in affitto dei terreni è avvenuto in favore di altro soggetto societario».
I giudici fanno corretta applicazione della deroga concessa dall’art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 228/2001, tema peraltro già indagato con le risoluzioni n. 279/E/2008 e n. 455/E/2008, in cui è stata correttamente interpretato l’art. 9, D.Lgs. n. 228/2001, norma con cui viene garantito ai soci delle società di persone che esercitano attività agricole, che hanno la qualifica di coltivatori diretti e/o IAP, il mantenimento dei diritti e delle agevolazioni tributarie e creditizie che vengono riconosciute alle persone fisiche.
Recentemente del tema se ne era parzialmente interessata sempre la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20000/2025, in cui una società aveva affittato il fondo ad altra società che, dall’accertamento fattuale eseguito dai giudici di II grado, per come partecipata, comportava la perfetta sovrapponibilità tra le 2 compagini societarie. In tale occasione, tuttavia, la Cassazione era approdata al rigetto del ricorso, in quanto il rilievo attinente alla sovrapponibilità dei soci solamente post registrazione del contratto di affitto è una circostanza di natura fattuale la cui verifica è preclusa in Cassazione, lasciando aperto il quesito in merito all’eventuale decadenza in ipotesi di sovrapponibilità delle compagini societarie ab origine.
Sono bastati pochi giorni per avere la risposta da parte della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 25135/2025, ha confermato la decadenza dall’agevolazione PPC nel caso in cui la società agricola acquirente proceda nel periodo di monitoraggio all’affitto dei fondi ad altra società, a prescindere dalla perfetta sovrapponibilità delle compagini societarie.


