La “stratificazione” degli utili distribuiti al partecipante
di Laura MazzolaL’art. 1, comma 2, D.M. 2 aprile 2008, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ordine da individuare per la distribuzione degli utili prodotti nei differenti periodi di imposta.
Nel dettaglio, la disposizione afferma che «a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio».
Di seguito, l’art. 1, comma 4, D.M. 26 maggio 2017, è giunto a conclusioni analoghe, affermando che «a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016».
Si tratta, in sostanza, dell’applicazione del metodo “first in first out”, il quale, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 163/E/2022, è funzionale a garantire un’omogeneità di imposizione fiscale in capo ai soci, in relazione ai dividendi distribuiti, parametrata all’imposizione in capo alla società, con la conseguente “stratificazione” fiscale degli utili prodotti dalla società in base al periodo di effettiva produzione.
Tale disciplina generale trova applicazione indipendentemente dalle indicazioni riportate dalle delibere assembleari relative alle distribuzioni di dividendi.
Si evidenzia che la Legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è intervenuta ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26 per cento quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’impresa.
Si supponga che il Sig. Rossi e il Sig. Verdi detengano, rispettivamente, il 40% e il 60% del capitale sociale della società “Alfa Srl”.
Gli utili pregressi sono i seguenti:
- nel 2016, 40.000 euro;
- nel 2017, 10.000 euro;
- nel 2018, 30.000 euro;
- nel 2019, 20.000 euro;
- nel 2020, 20.000 euro;
- nel 2021, 30.000 euro;
- nel 2022, 10.000 euro;
- nel 2023, 20.000 euro;
- nel 2024, 30.000 euro;
per un totale di 210.000 euro.
In data 30 aprile 2025 l’assemblea dei soci delibera di distribuire il totale di 150.000 euro.
Ai fini fiscali la distribuzione deve procedere partendo dall’utile più datato per poi, via via, sommare gli utili più recenti.
Ne deriva che gli utili distribuiti sono quelli relativi agli anni 2016 (40.000 euro), 2017 (10.000 euro), 2018 (30.000 euro), 2019 (20.000 euro), 2020 (20.000 euro) e 2021 (30.000 euro) e che tali utili sono assoggettati ad un prelievo fisso del 26 per cento.


