La segnalazione della crisi: obblighi per sindaci e revisori
di Stefano PizzutelliDoveri e criticità dell’obbligo ex art. 25-octies del Codice della Crisi
Il Correttivo-ter al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 136/2024) ha riformato fortemente la disciplina degli obblighi di segnalazione nel caso di crisi.
La nuova disciplina ha, innanzitutto, aggiunto tra i soggetti obbligati, oltre all’organo di controllo, anche il revisore, ciascuno nell’espletamento delle proprie funzioni. Pertanto, il Collegio Sindacale o il sindaco unico agiranno in esecuzione nell’ambito del dovere di vigilanza della Legge e dello statuto e di controllo dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e amministrativo-contabili, mentre il revisore agirà in esecuzione dei suoi doveri di controllo contabile.
Oggetto della segnalazione è l’emersione dello stato di crisi o di insolvenza; inteso, il primo, come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici e far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi e il secondo, come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare in maniera regolare le proprie obbligazioni.
La segnalazione deve essere motivata.
L’obbligo di motivazione sussiste, innanzitutto, per consentire alla società di poter conoscere l’ambito della segnalazione e poter, quindi, compiutamente rispondere, e anche come assunzione di responsabilità per il soggetto che esegue la segnalazione, in ordine alla procedura che dalla segnalazione deve discendere. È, quindi, chiaro che devono essere evitate segnalazioni non motivate o eseguite al solo fine di autotutela, in ragione della possibile limitazione di responsabilità che consegue all’effettuazione della tempestiva segnalazione.
La segnalazione deve essere eseguita con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e, quindi, tipicamente per PEC, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.
Nel termine (massimo) di 30 giorni l’organo amministrativo non deve certamente riuscire a risolvere la crisi o addirittura trovare la via d’uscita dalla situazione d’insolvenza. La norma parla di obbligo di «riferire in ordine alle iniziative intraprese» e cioè al percorso che gli amministratori intendono percorrere per superare lo stato di crisi o di insolvenza, anche per il tramite dell’accesso a uno degli strumenti che l’ordinamento prevede per il recupero della continuità aziendale e il superamento delle fasi di difficoltà. È evidente che quel percorso potrebbe realizzarsi in un tempo superiore ai 30 giorni. Va rammentato come un’eventuale inerzia degli amministratori può comportare una reazione da parte del segnalante: la più rilevante reazione è chiaramente la possibilità per l’organo di controllo di fare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 37, comma 2, CCII.
La segnalazione deve essere tempestiva.
La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo (obbligo che ricade sia sul sindaco che sul revisore) e la vigilanza sull’andamento delle trattative (obbligo che ricade, ragionevolmente, solo sull’organo di controllo) saranno valutate dal giudice ai fini dell’attenuazione o dell’esclusione della responsabilità prevista dall’art. 2407, c.c., per l’organo di controllo, e dall’art. 15, D.Lgs. n. 39/2010, per il revisore.
La nuova disciplina fissa un termine per disciplinare la tempestività.
La segnalazione è cioè tempestiva nel caso in cui intervenga entro 60 giorni dalla conoscenza della situazione di crisi. La decorrenza del termine chiaramente inerisce la crisi, giacché la segnalazione dell’insolvenza senza preventiva segnalazione della crisi, non sarebbe ovviamente tempestiva.
È particolarmente importante che la norma abbia previsto che la decorrenza avvenga dal momento della conoscenza della condizione di crisi e non dalla sua conoscibilità, non potendo comunque escludere che, in ambito giudiziario la questione della decorrenza della conoscenza sarà centrale nelle azioni di responsabilità, quasi quanto l’accertamento dell’eventuale dolo nel comportamento di sindaci e revisori.
L’Ufficio del Massimario della Cassazione, nella relazione n. 10/2025, ha specificato come la segnalazione si considera tempestiva «se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l’organo di controllo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, sempre che la conoscenza sia avvenuta nell’esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo. In altre parole, la data di effettiva conoscenza della crisi è parametro che rileva ai fini della tempestività solo se gli organi di controllo non hanno tenuto un comportamento negligente e quindi non hanno preso cognizione effettiva della situazione di difficoltà per loro colpa (ad esempio, perché hanno omesso o ritardato il compimento delle necessarie verifiche o l’acquisizione della documentazione utile)».
Questo intervento fa certamente comprendere come la verifica degli adeguati assetti e la conseguenziale disanima degli elementi che possono far comprendere la situazione di crisi, compresi i segnali di cui all’art. 3, comma 4, CCII, debbano operare in un ambito fisiologico, senza ritardi e senza negligenze. Nel caso del Collegio Sindacale, l’eventuale inadeguatezza degli assetti deve essere, quindi, rilevata il più presto possibile, al fine di escludere che da tale inadeguatezza discenda l‘incapacità dell’azienda di individuare i segnali della crisi, anche sotto il profilo dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, nonché della incapacità dell’impresa di poter sostenere i debiti e mantenere la continuità per i 12 mesi successivi.
Posizione più complessa è quella del revisore, in quanto, non essendo organo della società, non partecipa alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle assemblee, e quindi può avere delle difficoltà nella individuazione dell’emersione della condizione di crisi.
Il Documento di ricerca n. 259 di Assirevi tenta di distinguere le tempistiche della segnalazione tra il momento di rilascio della relazione di revisione e le verifiche periodiche da eseguirsi nel corso dell’esercizio.
Nel primo caso, in ipotesi di incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di mantenere la continuità aziendale, qualora il revisore debba rilasciare giudizio negativo, per effetto dell’errata valutazione del principio di continuità o dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio, per la presenza di molteplici incertezze in ordine alla continuità o per il rifiuto da parte della direzione di eseguire la valutazione sulla continuità o di estenderla, il revisore deve operare, contestualmente al giudizio, anche la segnalazione. Ovvio che la problematica sarà l’individuazione del giorno di conoscenza della condizione di crisi, giacché il revisore opera ordinariamente ex post sui dati aziendali e la constatazione della crisi solo al momento del rilascio della relazione potrebbe rivelarsi tardiva.
Nel secondo caso, occorre innanzitutto constatare come il Principio di revisione SA Italia 250B, inerente le verifiche periodiche, non prevede procedure concernenti la segnalazione e come il revisore non sia destinatario, come invece è il collegio sindacale, delle comunicazioni dei creditori pubblici qualificati inerenti il superamento delle soglie, di cui all’art. 25-novies, CCII, né delle comunicazioni degli istituti finanziari in merito a variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti, di cui all’art. 25-decies, CCII. Nel corso dell’esercizio, il revisore acquisirà dati e documenti principalmente concernenti i segnali di cui all’art. 3, comma 4, CCII, che consentono al revisore di poter operare la segnalazione e, quindi, dovrebbe implementare procedure per avere periodiche informazioni in merito a tali segnali, in tempi abbastanza ravvicinati.
Di particolare importanza è la continua comunicazione e informazione reciproca tra l’organo di controllo e il revisore, qualora sussistano entrambi, in modo da poter operare concordemente in merito alle segnalazioni, e di porre a reciproca disposizione tutte le informazioni che i 2 soggetti possono ottenere nell’espletamento delle rispettive funzioni.


