La rottamazione estingue il processo
di Gianfranco AnticoL’art. 1, commi 231–252, Legge n. 197/2022, ha introdotto una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che consentiva ai contribuenti di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Successivamente, il comma 1, dell’art. 3-bis, D.L. n. 202/2024, convertito in Legge n. 15/2025, ha riaperto i termini, limitatamente ai debiti indicati nella c.d. rottamazione-quater, per i contribuenti per i quali, alla data del 31 dicembre 2024, si è era determinata l’inefficacia della predetta misura agevolativa, a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere (i c.d. riammessi).
La “Rottamazione-quater” riguardava:
- tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione, inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate;
- quelli interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- quelli già oggetto di una precedente misura agevolativa (c.d. “Rottamazione e/o Saldo e Stralcio”) anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
In particolare, l’art. 1, comma 236, Legge n. 197/2022, dopo aver indicato che nella dichiarazione di adesione il debitore doveva indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, erano sospesi dal giudice, ha previsto che l’estinzione del giudizio sia subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Pur se a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, non era prevista alcuna sospensione dei termini processuali e dei giudizi potenzialmente interessati dalla definizione agevolata. Di fatto, i processi sono sospesi su istanza di parte, e l’estinzione viene dichiarata solo dopo la produzione degli attestati di versamento di tutte le rate.
La norma, tuttavia, è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale. Infatti, gli Ermellini, con l’ordinanza n. 24428/2025, hanno osservato che, per effetto della dichiarazione del contribuente, seguita dalla comunicazione formale dell’agente della riscossione, si perfeziona la procedura, rimanendo i pagamenti una mera appendice esecutiva di un procedimento concluso e definito. In ordine alla locuzione “la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati”, contenuta nel comma 236 dell’art. 1, Legge n. 197/2022, per la Corte la richiamata disposizione si limita a richiedere la documentazione dei pagamenti che siano stati effettuati e non anche che questi siano integrali rispetto alla totalità del debito, ossia che sia necessaria concreta e completa esecuzione del piano rateale concepito nell’alveo della procedura di definizione agevolata (la documentazione, pertanto, è quella che attesta la regolarità dei versamenti al momento in cui viene fatta valere la fattispecie estintiva, trattandosi di riscontro necessario perché la definizione agevolata sia, in quel momento, produttiva degli effetti suoi propri, che restano distinti dall’effetto dell’estinzione del debito, che, invece, richiede, ai sensi del comma 244, dell’art. 1, Legge n. 197/2022, l’integralità del pagamento). Ne deriva che il pagamento integrale non è previsto dalla norma quale requisito indispensabile per l’estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo.
Diversamente – cfr., fra le altre, Cass. n. 24933/2024, n. 22658/2024 e n. 24274/2024 – è stato ritenuto che non sia possibile addivenire a una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e che il giudizio vada sospeso; per cui, nelle more del perfezionamento dell’adesione, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’esecuzione dei pagamenti previsti.
Tema di rilievo, che con l’ordinanza interlocutoria n. 5830/2025 è stato rimesso alla Prima Presidente, affinché valuti la rimessione alle SS.UU..
Nelle more, il contrasto determinatosi ha, comunque, indotto il Legislatore a intervenire. Infatti, con l’art. 12-bis, D.L. n. 84/2025, inserito in sede di conversione in Legge n. 108/2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell’art. 1, Legge n. 197/2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell’esito alla domanda dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. Di fatto, ciò determina l’estinzione dei giudizi eventualmente pendenti.
Inoltre, il secondo periodo dell’art. 12-bis, D.L. n. 84/2025, inserito in sede di conversione in Legge n. 108/2025, precisa che l’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell’art. 1, Legge n. 197/2022, comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite a tali procedimenti, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
A questo punto, non ci resta che attendere il pronunciamento delle Sezioni Unite, per verificare se la problematica sia veramente chiusa.


