17 Luglio 2025

La rivalutazione delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di bilancio per il 2025 (Legge n. 207/2024) stabilisce, per i detentori di cripto-attività al 1° gennaio 2025, la possibilità di optare per la rideterminazione del costo fiscale delle loro attività versando un’imposta sostitutiva del 18%.

In particolare, l’art. 1, comma 26, Legge n. 207/2024, afferma che «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento».

Ne discende che, con tale rivalutazione, i contribuenti possono modificare il valore fiscale delle cripto-attività, assumendo come base il valore di mercato al 1° gennaio 2025, anziché il prezzo di acquisto, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze future.

Si tratta di un “sistema” utile per coloro che hanno acquistato criptovalute a prezzi molto bassi e prevedono di venderle nel breve-medio termine, tenendo anche conto che la Legge di bilancio 2025 ha inoltre previsto:

  • l’aumento, dall’anno prossimo, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle cripto-operazioni (dal 26 al 33%);
  • l’eliminazione, già dal 2025, della soglia di 2.000 euro, al di sotto della quale non vi erano obblighi dichiarativi.

Infatti, il comma 24, dell’art. 1, Legge n. 207/2024, afferma che «Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata, da ultimo, al comma 25 del presente articolo, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata l’aliquota del 33 per cento».

Inoltre, il comma 25, dell’art. 1, Legge n. 207/2024, modificando gli art. 67, comma 1, lett. c-sexies), e 68, comma 9-bis, TUIR, elimina la soglia limite dei 2.000 euro.

Il regime di affrancamento opzionale si applica a tutte le unità di una stessa cripto-attività detenuta.

Ad esempio, se un investitore detiene 50 Bitcoin e decide di optare per l’affrancamento, deve applicare il regime a tutti i Bitcoin posseduti, non potendo selezionare una quantità parziale.

Per procedere all’affrancamento è necessario:

  • determinare il valore normale (valore prossimo a quello di mercato) delle cripto-attività al 1° gennaio 2025;
  • calcolare l’imposta sostitutiva del 18% sul valore di riferimento;
  • versare l’imposta sostitutiva entro il 1° dicembre 2025 (in quanto il 30 novembre cade di domenica), ovvero scegliere il pagamento dilazionato in 3 rate annuali di pari importo applicando un tasso di interesse del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

Si precisa che la rivalutazione onerosa non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili.

Ai fini dichiarativi occorre:

  • all’interno del quadro RW, segnalare le attività detenute all’estero (compresi wallet e exchange);
  • all’interno del quadro RT, inserire l’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione.

In conclusione, la rivalutazione delle criptovalute può rivelarsi particolarmente utile, qualora i contribuenti abbiano intenzione di liquidare assets che potrebbero generare plusvalenze importanti.

La rivalutazione delle criptovalute all’1.1.2025 potrebbe, infatti, mitigare l’effetto dell’aliquota del 33% applicata alle plusvalenze.