La rilevanza del costo fiscalmente riconosciuto nel conferimento
di Ennio VialIl regime fiscale del conferimento di partecipazioni statisticamente più applicato nella pratica professionale è sicuramente quello a realizzo controllato, di cui all’art. 177, commi 2 e 2-bis, TUIR. In questi casi, stante la prioritaria applicazione del regime di cui all’art. 175 in caso di conferenti operanti nella sfera di impresa professionale (risposta n. 180/E/2025), i soci conferenti saranno, ragionevolmente, persone fisiche che operano nella sfera privata.
La determinazione del costo fiscalmente riconosciuto si pone come una operazione prodromica che può risultare in molti casi particolarmente complessa se non addirittura impossibile nel caso in cui la società abbia una lunga vita e sia stata costituita come società di persone.
Il valore del costo fiscale delle persone fisiche, infatti, non discende da alcuna evidenza contabile, in quanto la partecipazione è detenuta nella sfera privata. Peraltro, come ben noto, il costo fiscale deve essere determinato in relazione a ciascun socio. Una volta calcolato il costo fiscale di ciascun socio, possiamo affermare che la sommatoria dei costi fiscali in capo ai singoli soci rappresenti la misura dell’incremento del patrimonio netto della conferitaria iscrivibile senza emersione di plusvalenze.
Ragionando sulla base di un esempio concreto, potremmo ipotizzare 4 soci al 25% con i seguenti costi fiscalmente riconosciuti:
- Tizio: 10.000 euro;
- Caio 10.000 euro;
- Sempronio: 100.000 euro;
- Calpurnia: 500.000 euro.
Le ragioni del differente costo fiscale potrebbe ad esempio discendere dalla seguente circostanze. Tizio e Caio potrebbero aver versato il capitale di 10.000 euro in sede di costituzione della società. Sempronio potrebbe essere il discendente di un socio deceduto. In questo caso il suo costo fiscale è pari al valore del patrimonio netto contabile dichiarato ai fini della successione. Infine, il Costo elevato di Calpurnia potrebbe discendere dal fatto che la stessa potrebbe essere un socio recentemente entrato nella compagine e che ha dovuto corrispondere il prezzo di 500.000 euro per poter acquistare le quote. Oppure potrebbe essere una socia storica come Tizio e Caio solo che, magari in vista di una cessione della partecipazione a terzi, ha rivalutato la partecipazione scontando l’imposta sostitutiva del 18% ora inserita a regime nel nostro ordinamento.
Il punto fermo nel conferimento è che il capitale della conferitaria deve essere ripartito al 25% tra i 4 soci. Qualora il capitale sia fissato in un importo superiore ai 40.000 euro, il realizzo controllato in capo a questi determinerà l’emersione di una plusvalenza pari alla differenza tra la misura del capitale di loro competenza e il costo di 10.000 euro. Volendo escludere a priori l’emersione di una base imponibile in capo ai conferenti, l’incremento del patrimonio della società conferitaria dovrà avvenire con le seguenti modalità indicate nella tabella.
| Socio | Costo storico | Incremento del patrimonio netto | ||
| Capitale | Riserva da conferimento | Totale | ||
| Tizio | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Caio | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Sempronio | 100.000 | 10.000 | 90.000 | 100.000 |
| Calpurnia | 500.000 | 10.000 | 490.000 | 500.000 |
| Totale | 620.000 | 40.000 | 580.000 | 620.000 |
Prima della risoluzione n. 56/E/2023 gli operatori attenti erano oltremodo angustiati dalla tesi espressa nel principio di diritto n. 10/E/2020 secondo cui avrebbe dovuto trovare applicazione il regime ordinario dell’art. 9, TUIR, tutte le volte in cui l’incremento del netto nella conferitaria fosse risultato inferiore al costo fiscale del conferente. Si tratta di una tesi, ormai superata anche dal dato normativo, che non trovava alcun riscontro nella norma e che non rispondeva nemmeno a esigenze di ragionevolezza o a ragioni di ordine logico sistematico. In sostanza, la paura di vedersi negato il realizzo controllato in caso di un costo fiscale non calcolato con precisione induceva i conferenti a operare un incremento del netto leggermente superiore al costo fiscale. Vi era anche chi si era ingegnato nel prevedere una clausola nell’atto di conferimento secondo cui, in caso di emersione di un costo fiscale maggiore, la società era autorizzata a iscrivere un maggiore valore della riserva del netto.
Essendo ora venute meno queste preoccupazioni, qualora vi sia interesse ad azzerare la plusvalenza, la partecipazione verrà iscritta nella conferitaria a un valore pari alla somma dei costi fiscali dei soci. Nel nostro caso, la partecipazione verrà iscritta a 620.000 euro.
L’eventuale iscrizione a un valore minore non determinerà il venir meno del realizzo controllato; tuttavia, rappresenta una scelta non conveniente sotto il profilo strettamente fiscale in quanto:
- la minusvalenza in capo ai soci non risulterà deducibile (sul presupposto che il valore normale della quota conferita sia superiore al costo);
- la società conferitaria iscriverà in bilancio la partecipazione ad un valore più basso determinando, quindi, in prospettiva, una plusvalenza maggiore. Il problema potrebbe essere relativo in quanto la stessa potrebbe beneficiare della PEX ai sensi dell’ 87; tuttavia, vari sono i casi in cui l’esenzione non può trovare applicazione. Si pensi ai casi di cessione di una quota iscritta nel circolante oppure relativa a una società immobiliare di gestione oppure, ancorché relativa a una società che svolge attività commerciale, se la cessione avviene quando non risulta ancora soddisfatto l’holding period di 12 o 60 mesi a seconda dei casi.


