La redazione dell’atto di trust: spunti operativi
di Ennio VialLa redazione dell’atto di trust rappresenta una fase oltremodo delicata nella costruzione del trust. Si deve, infatti, prestare attenzione a diversi aspetti. La redazione dell’atto è, ovviamente, compito del consulente. Tuttavia, a differenza di altre prestazioni professionali, dove possiamo procedere in autonomia e consultare il cliente nel momento in cui abbiamo bisogno di informazioni o quando dobbiamo illustrare le conclusioni del nostro operato, nel caso del trust la stesura dell’atto presuppone un’iterazione continua con il cliente; sono, infatti, necessarie diverse riunioni dove si analizzano e si modificano le clausole che il consulente costruisce tenendo conto delle indicazioni del cliente.
Tra una riunione e l’altra è necessario interporre una pausa temporale che possa consentire all’interessato di sedimentare alcune riflessioni in vista dei futuri appuntamenti. Quando l’atto sarà “digerito”, si potrà andare dal notaio per formalizzarlo.
In questa attività, si deve tener conto di alcuni aspetti che vi proponiamo in ordine sparso e in modo assolutamente non esaustivo.
La prima considerazione riguarda l’interposizione fiscale. Spesso si rinviene, in capo al disponente, un potere invasivo nei confronti del trustee, quale ad esempio il potere di revoca. È bene ricordare che tale circostanza potrebbe rendere il trust fiscalmente interposto. L’interposizione è un tema che attiene all’ambito fiscale e non civilistico e non rappresenta certamente un giudizio di disvalore sul trust; tuttavia, le conseguenze potrebbero essere anche altre. La circolare n. 34/E/2022 ha affermato che in caso di trust interposto nei confronti del disponente, alla morte di quest’ultimo, i beni del trust fanno parte del suo attivo ereditario. Si tratta di una tesi inaccettabile che l’Agenzia delle Entrate dovrà necessariamente rivedere e che forse ha effettivamente rivisto nella recente risposta a interpello n. 239/E/2025. In ogni caso, l’interposizione rimane un aspetto di cui dobbiamo tener conto.
Possiamo dire che l’evitare che il trust sia interposto rappresenta una best practice da seguire nella redazione dell’atto che mi può servire anche per ottenere un trust meglio strutturato. Ad esempio, il diritto di revoca del trustee da parte del disponente attribuisce a quest’ultimo un potere che in certe occasioni potrebbe essere utilizzato in modo inappropriato. Magari, in un momento di stizza o di comportamento non pienamente lucido, il disponente potrebbe compromettere il buon funzionamento del trust, allontanando un trustee capace che fa bene il suo lavoro.
Personalmente, considero un errore professionale anche non prevedere una forma di revocabilità del trustee. Dobbiamo, infatti, ricordare che trust vuol dire fiducia e nonostante il trustee lavori bene può essere che questo si allontani nel tempo dai valori della famiglia cui si riferisce il trust. Ovviamente, non si possono fare generalizzazioni e non mancano casi in cui quelli che sembrano prima facie degli errori o delle dimenticanze, si rivelino poi la miglior scelta possibile.
Un altro spunto che si può offrire è quello di attribuire un certo margine di discrezionalità al trustee e assegnare a questi i mezzi per operare. Non è pensabile che il trustee debba chiedere autorizzazioni al disponente per pagare l’IMU sugli immobili in trust e magari chiedere che il trust venga dotato di liquidità allo scopo, perché nessuno ha piacere di essere esposto per debiti tributari (il Comune accerta il trustee e non il trust) per conto di altri senza avere le risorse per adempiere.
Un trust del genere può far nascere il pensiero che il trustee sia solo una figura di facciata. Ovviamente, anche in questi casi non si possono fare generalizzazioni.
Infine, segnaliamo l’opportunità di evitare clausole di eccessivo dettaglio in merito all’operato del trustee. Il futuro è incerto, le cose cambiano e un atto di trust troppo rigido potrebbe snaturarne lo scopo di offrire uno strumento flessibile di fronte alle vicende future al momento non preventivabili.
Questi temi verranno approfonditi nella One day Master “La redazione dell’atto di trust” in programma per il prossimo 24 novembre 2025.


