La nuova base imponibile IVA delle permute
di Marco PeiroloDal 1° gennaio 2026, per effetto dell’art. 1, comma 138, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), la base imponibile delle operazioni permutative non è più costituita dal “valore normale” dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna cessione o prestazione, ma dal valore dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna cessione o prestazione, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.
Per comprendere la novità occorre ricordare che, ai fini IVA, le operazioni permutative sono disciplinate dall’art. 11, D.P.R. n. 633/1972, secondo cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispondenza di altre cessioni di beni e prestazioni di servizi sono assoggettate a imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.
Nella normativa comunitaria, invece, non è espressamente regolato il regime IVA delle permute, che sono, infatti, ricomprese nella nozione di “cessione”, quale trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario (art. 14, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE), ovvero nella nozione residuale di “prestazione”, intesa come ogni operazione che non costituisce una cessione di bene (art. 24, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE).
Il principio della tassazione separata, finalizzato a consentire l’esercizio della detrazione a ciascuna controparte, implica che, per ogni operazione che compone la permuta, è necessario verificare la sussistenza dei presupposti d’imposta (oggettivo, soggettivo e territoriale).
Fino al 31 dicembre 2025, la base imponibile era costituita dal “valore normale” del bene o del servizio che forma oggetto di ciascuna operazione, laddove – ai sensi dell’art. 14, D.P.R. n. 633/1972 – per “valore normale” s’intende l’intero importo che il cessionario o committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per “valore normale” s’intende – per le cessioni di beni – il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni e – per le prestazioni di servizi – le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.
La nuova modalità di determinazione della base imponibile delle permute è dovuta alla difformità della normativa interna rispetto a quella comunitaria, come più volte messo in luce dalla giurisprudenza della Corte UE.
Infatti, la determinazione della base imponibile in funzione del “valore normale” si poneva in contrasto con le indicazioni della Corte, per la quale tale criterio è previsto esclusivamente per le operazioni tra soggetti collegati da legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di assicurazione, di proprietà, finanziari o giuridici, quali definiti dagli Stati membri, così come può evincersi dall’art. 80, Direttiva n. 2006/112/CE.
Di conseguenza, il criterio del “valore normale” non è applicabile alle operazioni permutative (sent. 7 marzo 2013, causa C-19/12; sent. 19 dicembre 2012, causa C-549/11; sent. 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11).
Nella disciplina italiana, l’art. 13, comma 3, lett. a), b) e c), D.P.R. n. 633/1972, in coerenza con il citato art. 80 della Direttiva n. 2006/112/CE, dispone che la base imponibile è quantificata in funzione del “valore normale” per le operazioni tra soggetti collegati allo specifico fine di evitare che, attraverso transazioni fra società legate da un rapporto di controllo, siano elusi i limiti derivanti dal pro rata di detrazione riguardanti una delle controparti.
Tuttavia, la previgente formulazione dell’art. 13, comma 3, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, nell’estendere l’applicazione del “valore normale” anche alle operazioni permutative, si poneva in difformità alla disciplina comunitaria sopra brevemente esposta.
Pertanto, come previsto dall’art. 1, commi 138 e 139, Legge di Bilancio 2026, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, la base imponibile delle operazioni permutative è costituita dal valore dei beni e dei servizi di ciascuna operazione, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.
Come riportato nella Relazione illustrativa al DDL bilancio 2026, la modifica normativa è finalizzata ad adeguare all’ordinamento comunitario la normativa nazionale, dopo che la Commissione europea, con l’EU Pilot (2022) 10314, ha segnalato il possibile disallineamento della norma interna rispetto a quella comunitaria, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Peraltro, anche la Commissione europea, in occasione del 127° incontro del 14 maggio 2025, ha evidenziato l’illegittimità del previgente art. 13, comma 3, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, già messo in luce dal Comitato IVA nei Working Paper n. 1112 del 30 giugno 2025 e n. 1107 del 16 aprile 2025, in particolare dopo che l’Italia aveva chiesto se uno Stato membro possa equiparare le operazioni permutative all’esistenza di vincoli giuridici ai sensi dell’art. 80 della Direttiva n. 2006/112/CE, in modo che possa essere utilizzato il “valore normale” per l’applicazione dell’IVA a tali operazioni quando sono soddisfatte le condizioni previste dalla norma in questione.
Coerentemente alla posizione della Corte europea, il Comitato IVA prima e la Commissione europea dopo hanno affermato che, per un’operazione in natura, la base imponibile corrisponde al valore monetario dei beni o servizi forniti come corrispettivo e include tutte le spese sostenute dal destinatario per ottenere la cessione o la prestazione, compresi i costi dei servizi accessori.


