28 Maggio 2014

La non imponibilità Iva delle cessioni di beni in occasione di fiere mercato in Paesi extra-Ue

di Marco Peirolo
Scarica in PDF

In un precedente intervento:

  • è stata consigliata l’applicazione della procedura di esportazione temporanea con utilizzo del “carnet ATA” in caso di invio, al di fuori dell’Unione europea, di merci per esposizioni, materiale professionale o campioni commerciali;
  • osservando che la mancata reimportazione delle merci implica l’obbligo di regolarizzazione dell’operazione da parte del soggetto titolare del carnet, che deve presentare la dichiarazione di esportazione all’Ufficio doganale dove, a suo tempo, sono state effettuate le formalità di esportazione temporanea (anche se diverso da quello che ha emesso il carnet ATA).

Nello stesso intervento si è detto, inoltre, che la vendita dei beni durante la loro permanenza all’estero non dà luogo ad una cessione all’esportazione – e, quindi, non genera plafond – in quanto la nota del Dipartimento delle dogane 5 giugno 2000, n. 839 ha chiarito che la cessione di beni già temporaneamente esportati con utilizzo del carnet ATA non soddisfa il presupposto territoriale, essendo quest’ultimo “agganciato” al luogo in cui i beni esistono (fisicamente) nel momento della cessione.

A ben vedere, questa interpretazione risulta ulteriormente confermata dalla lettura, a contrariis, dell’art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, dato che, nella situazione opposta, in cui i beni di provenienza extracomunitaria siano introdotti in Italia in regime di temporanea importazione e ivi ceduti, è dovuta l’IVA in quanto l’operazione si considera territorialmente rilevante (R.M. 10 marzo 2000, n. 30/E).

Sembrerebbe, tuttavia, possibile ipotizzare una diversa conclusione per i beni ceduti successivamente all’invio al di fuori dell’Unione europea in regime di temporanea esportazione (con o senza carnet ATA).

Lo spunto è fornito dalle considerazioni espresse dalla norma di comportamento n. 161 dell’Associazione italiana Dottori commercialisti ed Esperti contabili, peraltro recepite, in tempi recenti, dalla Corte di Cassazione (sent. 20 dicembre 2012, n. 23588) e dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione 13 dicembre 2013, n. 94) in riferimento, però, a casistiche diverse dalle cessioni di beni eseguite all’estero in occasione di fiere mercato.

Con una interpretazione finalistica e sistematica della normativa italiana, giudici e Agenzia hanno affermato che, ai fini della formazione del plafond, assumono rilevanza, qualificandosi come cessioni all’esportazione non imponibili IVA:

  • i trasferimenti di beni in territorio extracomunitario con successiva cessione;
  • a condizione che l’operazione, “fin dalla sua origine e nella relativa rappresentazione contabile, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all’estero”.

Alla luce della citata norma di comportamento, viene osservato che l’art. 8, par. 1, lett. a), della VI Direttiva (ora art. 32 della Direttiva n. 2006/112/CE) qualifica la cessione all’esportazione in funzione della compresenza di due elementi distinti, costituiti:

  • dalla consegna o spedizione dei beni;
  • dall’atto negoziale in base al quale avviene il trasferimento della proprietà, che può essere immediato o differito.

Per contro, l’esistenza dell’operazione non dipende dall’ordine cronologico in cui i suddetti elementi si verificano, in quanto la momentanea assenza di uno di essi si pone esclusivamente come condizione di sospensione degli effetti della cessione, espressamente prevista – nell’ordinamento interno – dall’art. 6, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972.

In definitiva, affinché l’esportazione, con effetto traslativo posticipato rispetto all’invio dei beni all’estero, assuma rilevanza ai fini del plafond è indispensabile che l’intervallo temporale tra il trasporto/spedizione e la cessione successivamente eseguita trovi giustificazione nell’intenzione dell’operatore nazionale di vendere i beni sin dal momento del loro trasferimento in territorio extracomunitario.

Ed è proprio per questa ragione che la norma di comportamento ha (condivisibilmente) esteso l’applicazione del trattamento di non imponibilità alle cessioni di beni eseguite all’estero in occasione di fiere mercato e che, conseguentemente, sarebbe auspicabile che l’Amministrazione finanziaria rivedesse il proprio orientamento, esplicitato nella nota n. 839/D/2000.