La Legge di bilancio introduce le aziende faunistico-venatorie lucrative
di Luigi ScappiniLa Legge n. 199/2025, meglio nota come Legge di bilancio 2026, è intervenuta per aggiornare le regole previste in tema di riconoscimento delle aziende faunistico-venatorie, intervenendo sull’art. 16, Legge n. 157/1992; norma che regolamenta la possibilità, da parte delle singole Regioni, di poter autorizzare, in deroga alle ordinarie previsioni, aziende faunistico-venatorie in forma di impresa, anziché quali soggetti giuridici privi di finalità di lucro.
In particolare, il Legislatore, a mezzo della Legge n. 157/1992, si pone l’obiettivo di introdurre regole specifiche, con il fine di proteggere la fauna selvatica, riconosciuta quale patrimonio indisponibile dello Stato.
Ne deriva l’ammissibilità dell’esercizio dell’attività venatoria a condizione che la stessa, da un lato, non contrasti con l’obiettivo della conservazione della fauna selvatica e, dall’altro, in ragione dei luoghi in cui di prassi si svolge, non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
La materia è in “ebollizione”, se è vero che nell’ultimo biennio la stessa è stata oggetto di interventi da parte del Legislatore. In particolare, con i commi 447–449 dell’art. 1, Legge n. 197/2022 (la Legge di bilancio 2023), sono state modificate, da un lato, le regole relative al controllo della fauna selvatica, intervenendo sull’art. 19, Legge n. 157/1992, e dall’altro, tramite il nuovo art. 19-ter, introducendo un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.
Successivamente, la Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), con il comma 551 è intervenuta sul calendario venatorio, come disciplinato dall’art. 18, Legge n. 157/1992.
Venendo alle modifiche i cui effetti si rendono applicabili dallo scorso 1° gennaio 2026 (comma 788, Legge n. 199/2025), vengono introdotte le nuove lett. a-bis) e a-ter) all’art. 16, Legge n. 157/1992.
Per effetto della novella legislativa, adesso, le Regioni, su sollecitazione da parte degli interessati e previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, possono, sempre nel limite del 15% del proprio territorio agro-silvo-pastorale:
a) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica;
a-bis) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale, al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l’ambiente naturale e la sua biodiversità;
a-ter) autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle precedenti lett. a) e a-bis).
Resta fermo che, in tutti i casi, la caccia è ammessa nelle sole giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento.
Inoltre, è altresì confermato che l’immissione o liberazione della fauna selvatica è vietata a decorrere dal 1° settembre di ogni anno.
In passato, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 73/E/2018, si è occupata di inquadrare il corretto trattamento tributario da riservare all’attività faunistico-venatoria esercitata quale impresa agricola sia in forma individuale sia di società semplice.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate era chiamata a stabilire se l’attività consistente nella concessione dell’esercizio dell’attività venatoria a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo, rientrasse o meno tra le attività di servizi che per natura vengono tassate, in ragione di quanto previsto dall’art. 56-bis, TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile tale regime fiscale a condizione, ovviamente, che la fornitura dei servizi faunistico-venatori, per le modalità che in concreto assume, rispetti i parametri previsti dall’art. 2135, comma 3, c.c., richiamato de plano dall’art. 56-bis, TUIR.
In particolare, l’attività faunistico-venatoria non deve assumere, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale.
Inoltre, è necessario che per la fornitura di servizi vengano prevalentemente utilizzate attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività principale rispetto a quelle che sono impiegate solo per la fornitura di servizi.
Da ultimo, si deve evidenziare come, in parziale correzione a quanto chiarito con la risoluzione n. 73/E/2018, per effetto delle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 192/2024 e aventi effetto dal periodo d’imposta 2024, al comma 4, tale regime si rende applicabile anche alle società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito secondo le regole dell’art. 32, TUIR, come previsto e ammesso dal comma 1093 della Legge n. 296/2006.


