29 Ottobre 2025

La holding trasparente conviene in presenza di personal holding

di Ennio Vial
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

In un precedente intervento (“La holding trasparente tra limiti ed opportunità”) abbiamo avuto modo di segnalare i pregi e i difetti della holding S.r.l. aderente al regime di trasparenza fiscale.

Ci riferiamo, ovviamente, al regime della piccola trasparenza (art. 116, TUIR) in quanto lo stesso ben potrebbe essere valutato anche da una holding costituita nella forma di S.r.l..

In estrema sintesi, tra i pregi connessi all’esercizio di detta opzione abbiamo segnalato la sostituzione della tassazione del 26% sui dividendi con la tassazione progressiva Irpef in capo ai soci.

Il prelievo fiscale in questi casi potrebbe, in prima battuta essere maggiore, in considerazione dell’aliquota marginale IRPEF e del peso delle addizionali comunali e regionali. A ogni buon conto, sostituire la tassazione del 26% con un prelievo IRPEF offre l’indiscutibile vantaggio di sostituire una ritenuta alla fonte con un’imposta, l’IRPEF, che consente al socio di potersi dedurre e detrarre oneri dalla base imponibile o dall’imposta.

Il profilo negativo, tuttavia, appare di immediata evidenza: la trasparenza rende la S.r.l. inefficiente come la società di persone nella gestione dei flussi di liquidità.

Nel momento in cui i dividendi giungono ad essa, infatti, la tassazione per trasparenza sul 58,14% degli stessi in capo ai soci determina la tassazione definitiva degli stessi in capo a questi ultimi. La soluzione, quindi, potrebbe essere valutata quando vi è una politica volta ad una massiva distribuzione degli utili dalla holding comune ai soci persone fisiche. Peraltro, si deve anche valutare come il regime della trasparenza non sia eterno, per cui potrebbe essere opportunamente optato per un periodo limitato di tempo.

L’analisi che abbiamo condotto, tuttavia, affronta il caso non infrequente della holding comune che vede come soci esclusivamente delle persone fisiche. La trasparenza a cui abbiamo fatto riferimento, lo ribadiamo, è la c.d. piccola trasparenza di cui all’art. 116, TUIR.

Negli ultimi anni, tuttavia, è sempre più frequente che la holding comune sia detenuta da personal holding. Il caso più semplice che possiamo pensare è quello di una holding comune che detiene tutte le società operative, sopra la quale vi sono 2 soci che in luogo di detenere direttamente le partecipazioni nella holding comune, detengono le stesse attraverso una personal holding. Abbiamo quindi la PH 1 e la PH 2 che partecipano, ad esempio al 50%, nella società holding comune.

Non è questa la sede per ricordare che la holding comune offre un vantaggio nella gestione unitaria del patrimonio e nella prevenzione dei conflitti tra soci. Le personal holding, diversamente, hanno la funzione di ricevere liquidità in modo separato, affinché i soci o le loro famiglie possano operare le loro scelte di investimento in totale autonomia.

Il regime fiscale di trasparenza, in questo caso, potrebbe diventare particolarmente interessante. La società che adotta il regime è la holding comune. Pertanto, la stessa non sconterà la tassazione sul 5% dei dividendi ricevuti dalla società figlie operative, bensì imputerà tale reddito alle 2 personal holding. Queste ultime, essendo società di capitali, includeranno il loro 5% dei dividendi imputato dalla figlia nella loro base imponibile e su questa sconteranno l’IRES.

Non vi è dubbio che, in caso di successiva distribuzione dei dividendi da parte della personal holding al socio persona fisica che opera nella sfera privata, la società dovrà operare la ritenuta alla fonte del 26%. Tuttavia, la trasparenza ci offre un interessante, seppur modesto, profilo di risparmio fiscale, in quanto evita una tassazione del 5% dei dividendi a livello della holding comune.

Infatti, se la holding comune fosse opaca, il 5% dei dividendi ricevuto dalle società del gruppo sconterebbe l’IRES del 24% con la tassazione del 1,2%. Successivamente, il dividendo distribuito al socio, anch’esso, società di capitali, in sostanza la personal holding, sconterebbe l’ulteriore tassazione del 1,2%.

La tassazione complessiva sarebbe, quindi, pari al 1,2% in capo alla holding comune e al 1,19 (=98,8%*1,2%) in capo alle personal holding.

Il fatto che la holding comune abbia aderito al regime della trasparenza fiscale determina che la quota imponibile del 5% non viene assoggettata a tassazione in capo ad essa, bensì in capo alle holding personali socie le quali, tuttavia, pur scontando l’IRES su detto 5%, non sconteranno un’ulteriore IRES sui dividendi che verranno distribuiti dalla holding comune, i quali risulteranno ovviamente esenti.

In questo caso, tuttavia, non si tratterebbe della ben nota piccola trasparenza di cui all’art. 116, bensì della grande trasparenza, di cui all’art. 115, che prevede alcuni requisiti più o meno stringenti per la opzione. In particolare, la norma stabilisce che i soci della società trasparente (nel nostro caso la holding comune) devono essere esclusivamente società di capitali ciascuna con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50%.