7 Maggio 2025

La gestione delle partecipazioni nel bilancio consolidato

di Andrea SopraniFabio Landuzzi
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Il trattamento contabile delle partecipazioni nel bilancio consolidato richiede l’applicazione di metodi di consolidamento diversi a seconda della tipologia di partecipazione consolidata. Si riassumono, nella tabella che segue, i differenti metodi applicabili nelle singole fattispecie.

Tipologia Metodo Cosa fare
Società controllata Integrale Sostituzione del valore della partecipazione con il 100% delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi della società controllata ed emersione, nei casi di partecipazione non totalitaria, delle interessenze di terzi
Società collegata Patrimonio netto Mantenimento della voce partecipazione anche nel consolidato, che viene adeguata sulla base dei risultati della società collegata e delle altre differenze emerse in sede di primo consolidamento
Società a controllo congiunto Proporzionale o Patrimonio netto Sostituzione della partecipazione con il pro quota delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi della società partecipata o, come sopra, se è utilizzato il metodo del patrimonio netto

Prima di approfondire i riflessi contabili dell’eliminazione di una partecipazione di controllo per cui è prevista l’applicazione del metodo integrale, è opportuno ricordare che: qualunque sia il metodo di consolidamento applicato, gli effetti patrimoniali ed economici di consolidamento della partecipata devono essere uguali.

Tuttavia, quello che non sarà uguale sarà la rappresentazione in bilancio degli effetti del consolidamento:

  • solo il metodo integrale comporterà la rappresentazione di tutti gli effetti direttamente ed esplicitamente negli schemi di bilancio (in particolare, l’eliminazione completa delle operazioni infragruppo e l’emersione delle interessenze di terzi);
  • il metodo del Patrimonio netto condurrà, invece, alla rilevazione di tutti gli effetti economici e patrimoniali in bilancio con l’unica contropartita del valore della partecipazione (senza, inoltre, eliminare i saldi infragruppo);
  • il metodo proporzionale, d’altro canto, rileverà non al 100% le attività, le passività, i costi e i ricavi della partecipata, ma solo nella percentuale di partecipazione, con la conseguenza che anche i rapporti infragruppo saranno eliminati pro quota. Il valore della partecipazione sarà, anche in questo caso, eliminato dal bilancio.

Per brevità di trattazione, ci concentreremo solo sulle operazioni necessarie per l’applicazione del metodo integrale e, in particolare, sugli effetti conseguenti all’eliminazione del valore delle partecipazioni, consapevoli che esso rappresenta il metodo principe di consolidamento che deve essere applicato a tutte le società controllate consolidate.

Dopo aver aggregato il bilancio delle controllate senza tenere conto della percentuale di partecipazione di controllo, si deve procedere all’eliminazione del valore della partecipazione in contropartita del Patrimonio netto contabile di pertinenza. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.

La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d’esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di Patrimonio netto contabile della controllata.

Il principio contabile (Oic 17) raccomanda che la data di riferimento per il primo consolidamento della società controllata (che sarà quella utile ad individuare l’ammontare del patrimonio contabile da comparare con il valore della partecipazione) coincida con la data di acquisizione del controllo, in quanto tecnicamente più corretta.  Lo stesso principio considera, tuttavia, accettabile, utilizzare la data in cui la società controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento, stante l’esplicito richiamo a tale momento che è compiuto dal primo comma, dell’articolo 33, D.Lgs. 127/1991

Si tenga presente che, qualora ci si avvalga di questa facoltà, si avranno i seguenti effetti:

  • il bilancio di riferimento della controllata sarà quello chiuso nell’esercizio di acquisto della stessa. Pertanto, se la società è stata acquisita nell’esercizio x1 si dovrà prendere come riferimento il patrimonio alla fine dell’esercizio x1;
  • la scelta comporta che l’intero conto economico dell’esercizio d’acquisto (x1) non verrà consolidato anche se la società è stata acquistata all’inizio dell’esercizio x1;
  • la differenza da annullamento verrà calcolata sulla base dei valori della fine dell’esercizio in corso (x1).

Vista la significativa distorsione informativa che comporta l’assenza di un Conto economico, spesso, nella prassi applicativa, in assenza di uno Stato patrimoniale alla data di acquisizione (che ovviamente riflette al meglio gli effetti dell’inclusione della partecipata nel consolidato), si utilizza una semplificazione che porta alla scelta del bilancio dell’esercizio x0 se l’acquisto è avvenuto nei primi sei mesi dell’esercizio, mentre x1 se avvenuto nei secondi sei mesi. Come è ovvio, nel primo caso, il Conto economico di 12 mesi della controllata verrà considerato nei dati consolidati; nel secondo caso, non verrà considerato alcun Conto economico.

Vediamo, ora, quale sia il trattamento contabile della differenza iniziale da annullamento.

Quando si cancella il valore della partecipazione con il corrispondente valore del Patrimonio netto contabile di pertinenza alla data di acquisizione della controllata, ci si potrà trovare nel caso in cui il segno della differenza sia positivo (intendendosi in questo caso che il costo della partecipazione è superiore alla frazione di Patrimonio netto di pertinenza) o negativo.

 

Differenza positiva

L’Oic 17 prevede che la differenza positiva sia attribuita alle attività e passività acquisite sulla base del loro valore corrente. Si presti grande attenzione al fatto che l’attribuzione dei maggior valori non potrà mai eccedere il valore della differenza positiva che emerge dal confronto tra il valore della partecipazione e quello del Patrimonio netto di pertinenza e che, su ogni maggior valore attribuito, con la sola eccezione dell’avviamento, deve essere calcolato il relativo effetto fiscale.

Si noti, anche, che questi maggiori o minori valori devono essere relativi al bilancio della controllata, non potendosi allocare la differenza positiva a voci di bilancio di altre società incluse nell’area di consolidamento.

Da ultimo, va segnalato che l’eventuale residuale differenza positiva che dovesse rimanere dopo l’attribuzione dei valori correnti di attività e passività, deve essere sottoposta al vaglio dei requisiti che l’Oic 24 indica per l’iscrizione dell’avviamento in bilancio. Se il redattore individuerà che la società controllata acquisita ha una capacità di produrre sovra reddito rispetto ai concorrenti, l’avviamento potrà essere iscritto nel consolidato previa determinazione della sua vita utile; in caso contrario, tale valore residuo dovrà essere addebitato a conto economico tra gli oneri diversi di gestione.

 

Differenza negativa

Quando il costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, sempre alla data di acquisto della partecipazione medesima, si è in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento. Anche in questo caso, il primo esercizio da fare è valutare la correttezza dei valori delle attività e passività della controllata iscritta in bilancio, procedendo a svalutare le attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e a rettificare le passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione.

Qualora rimanga una ulteriore eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di perdite future, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza come riserva di consolidamento nel patrimonio netto consolidato.

Quando, invece, essa sia relativa alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri, tra le passività patrimoniali consolidate.

Va sottolineato che, per esplicita previsione dell’Oic 17, tale fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all’atto dell’acquisto.

Ne consegue che l’utilizzo del fondo a Conto economico si effettua a prescindere dall’effettiva manifestazione delle perdite attese e va rilasciato sulla base delle citate ipotesi assunte in sede di sua iscrizione.

Può anche succedere che la differenza iniziale negativa da annullamento possa essere in parte riconducibile ad una riserva di consolidamento e, in parte, ad un fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri. Ciò accade quando l’entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell’ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l’iscrizione del fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri, è accreditato al Patrimonio netto consolidato, nella voce riserva di consolidamento.

Si presti, quindi, attenzione al fatto che, nell’attuale impostazione del consolidato italiano, l’appostazione di una riserva di consolidamento indica al lettore del bilancio che la controllante ha fatto un buon affare nell’acquisto di una o più partecipate.

Si sottolinea questo perché, prima dell’introduzione del D.Lgs. 127/1991, tutte le rettifiche di consolidato venivano effettuate con contropartita la Riserva di consolidamento.

Invece, la riserva di consolidamento ha il solo scopo di indicare il buon affare concluso all’atto dell’acquisto e deve rimanere costante nel tempo fino a che la partecipata rimarrà all’interno del gruppo.