1 Dicembre 2025

La disciplina IVA delle vendite a catena in caso di triangolazione comunitaria

di Marco Peirolo
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel corso della 113^ riunione del 3 giugno 2019, la Commissione europea ha approvato il Working Paper n. 968 del 15 maggio 2019, nel quale il Comitato IVA ha rilevato che le nuove disposizioni in tema di vendite a catena non incidono sulla responsabilità per il pagamento dell’imposta, che è determinata secondo le regole generali e non hanno alcun riflesso sulle semplificazioni previste per le triangolazioni comunitarie, laddove siano soddisfatte le condizioni dell’art. 141, Direttiva 2006/112/CE .

Ciò significa che, anche a seguito dell’avvenuto recepimento dell’art. 36-bis, Direttiva 2006/112/CE, ad opera dell’art. 41-ter, D.L. n. 331/1993, continuano a trovare applicazione le vigenti previsioni che regolano il trattamento IVA delle triangolazioni comunitarie.

Le disposizioni in materia di vendite a catena stabiliscono le modalità per individuare a quale cessione sia imputabile il trasporto intracomunitario, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni, essendo richiesto che i beni:

  • siano oggetto di almeno 2 cessioni consecutive;
  • siano trasportati/spediti da uno Stato membro a un altro, con esclusione delle operazioni a catena che comportino importazioni, esportazioni o esclusivamente cessioni interne allo stesso Stato membro;
  • siano trasportati/spediti direttamente dallo Stato membro del primo cedente allo Stato membro del cessionario finale.

Se tali condizioni sono soddisfatte, il trasporto è attribuito alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, definito come il cedente, all’interno della catena, diverso dal primo cedente, che trasporta/spedisce i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto.

Soltanto la cessione nei confronti dell’operatore intermedio assume, pertanto, natura intracomunitaria e beneficia, quindi, dell’esenzione, di cui all’art. 138, Direttiva 2006/112/CE, corrispondente all’art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993.

Oltre al primo cedente, la qualifica di operatore intermedio non può essere assunta neppure dal cessionario finale dei beni, non operando a sua volta come cedente.

In via di deroga, nel caso in cui l’operatore intermedio sia identificato ai fini IVA nello Stato membro del primo cedente e comunichi a quest’ultimo il numero di identificazione ivi posseduto, il trasporto è imputato alla cessione di beni effettuata dall’operatore intermedio, anziché a quella posta in essere nei suoi confronti. Spetta, tuttavia, all’operatore intermedio, decidere la natura dell’operazione effettuata dal primo cedente, che si considera interna allo Stato membro di partenza dei beni – e, quindi, è imponibile – se l’operatore intermedio ha comunicato il proprio numero identificativo ivi posseduto, oppure intracomunitaria – e, quindi, è esente (non imponibile, secondo la normativa italiana) – in assenza di comunicazione.

Nel caso della triangolazione comunitaria, ipotizzando che l’operatore italiano sia il primo cedente, se il trasporto è a carico:

  • del cedente italiano, non trova applicazione la disciplina delle vendite a catena e tale operatore pone in essere una cessione intracomunitaria nei confronti del promotore della triangolazione che, a sua volta, effettua un acquisto intracomunitario nel Pase UE di destinazione dei beni senza avere necessità di aprire una posizione IVA in loco, in quanto designa il proprio cliente per il pagamento dell’IVA con il meccanismo del reverse charge;
  • del promotore della triangolazione, si applica l’ art. 41-ter, comma 2, D.L. n. 331/1993, per cui la cessione intracomunitaria è quella posta in essere dal cedente italiano nei suoi confronti. Di conseguenza:
  • il promotore effettua un acquisto intracomunitario nel Paese UE di destinazione dei beni, ma, come nel caso precedente, non ha necessità di aprire una posizione IVA in loco, né per effettuare l’acquisto intracomunitario, né per effettuare la successiva cessione interna; il promotore, riguardo all’acquisto intracomunitario, integra senza applicazione dell’IVA la fattura del cedente italiano e, riguardo alla cessione interna al Paese UE di destinazione dei beni, in fattura designa il proprio cliente per il pagamento dell’IVA con il sistema del reverse charge;
  • il cedente italiano:
  1. emette fattura per la cessione intracomunitaria, non imponibile IVA, di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993, nei confronti del promotore;
  2. se contribuente mensile, presenta il modello INTRA 1-bis indicando nella colonna 12 il Paese UE di destinazione dei beni;
  3. trasmette la fattura elettronica al Sistema di Interscambio con il codice destinatario “XXXXXXX”;
  • del destinatario finale dei beni, il cedente italiano deve emettere fattura con addebito dell’IVA, non trovando applicazione il regime di non imponibilità di cui all’ art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993, che presuppone che il trasporto sia a carico o del primo cedente o del promotore della triangolazione. A sua volta, il promotore dovrebbe aprire una posizione IVA in Italia ai fini della successiva cessione intracomunitaria nei confronti del proprio cliente, territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.