La determinazione del costo fiscale della partecipazione nella scissione mediante scorporo
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’istituto della scissione mediante scorporo, disciplinato dall’art. 2506.1, c.c., rappresenta una peculiare operazione di riorganizzazione societaria. Essa consiste nell’assegnazione di parte o, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 88/2025, dell’intero patrimonio di una società (società scissa) a una o più società beneficiarie (di nuova costituzione o preesistenti), a fronte dell’attribuzione delle relative azioni o quote alla società scissa stessa e non ai suoi soci.
Dal punto di vista fiscale, la disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 16, D.Lgs. n. 192/2024, che ha integrato l’art. 173, TUIR, con i commi 15-ter e 15-quater. Il regime generale applicabile alle scissioni mediante scorporo è quello della neutralità fiscale, che garantisce la continuità dei valori fiscali. Tale regime di neutralità fiscale implica la continuità dei valori fiscali. Di conseguenza, le attività e le passività oggetto della scissione scorporo assumono in capo alla società beneficiaria il medesimo valore fiscalmente riconosciuto che avevano in capo alla società scissa. Questa continuità vale anche per l’avviamento, qualora fosse stato iscritto nel bilancio della scissa in occasione di precedenti operazioni di acquisizione dell’azienda oggetto di scorporo.
In coerenza con il principio di neutralità e continuità dei valori fiscali, il D.Lgs. n. 192/2024 stabilisce un criterio specifico per l’attribuzione del valore fiscale alla partecipazione detenuta dalla società scissa nella società beneficiaria. La società scissa assume quale valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta un importo pari alla differenza fra il valore fiscalmente rilevante delle attività e delle passività oggetto di scorporo. In sostanza, il valore fiscale della partecipazione non è determinato in base al valore economico di mercato (come accadrebbe in un conferimento ordinario che producesse realizzo), ma in base al valore contabile netto fiscale dei beni trasferiti. Ad esempio, se la società scissa trasferisce attività con un valore fiscale riconosciuto di 1.000 e passività con un valore fiscale riconosciuto di 300, la partecipazione ricevuta nella beneficiaria avrà un costo fiscale di 700 (1.000 – 300).
È importante notare che l’aumento del patrimonio netto della società beneficiaria neocostituita (o preesistente, in base alla nuova normativa), in conseguenza dello scorporo, è fiscalmente configurato come una riserva di capitale. A tal fine, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve, di cui all’art. 47, comma 5, TUIR, il quale prevede che le somme ricevute dai soci (la scissa, in questo caso) a titolo di ripartizione di tali riserve non costituiscono utili, ma riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. La scissa, parallelamente, conserva immutata la composizione fiscale del proprio patrimonio netto.
La disciplina fiscale, originariamente concepita in stretta aderenza al dato letterale dell’art. 2506.1, c.c., ante D.Lgs. n. 88/2025, si riferiva primariamente alle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione. Tuttavia, il D.Lgs. n. 88/2025 ha recentemente modificato l’art. 2506.1, c.c., estendendo esplicitamente l’operazione anche a favore di una o più società preesistenti. Nonostante la formulazione del comma 15-ter dell’art. 173, TUIR, faccia un rinvio generale «alla scissione di cui all’art. 2506.1 del codice civile», l’Amministrazione finanziaria, con la risposta a interpello n. 225/E/2025, aveva inizialmente sostenuto l’applicabilità del regime di neutralità solo alle beneficiarie neocostituite. Tale posizione, emersa prima della modifica civilistica definitiva, è stata ritenuta formalistica e non condivisibile dalla dottrina, poiché la scissione è storicamente caratterizzata dal principio di neutralità, indipendentemente dalla sua forma. L’interpretazione più corretta e supportata dalla successiva evoluzione civilistica (D.Lgs. n. 88/2025) è che il regime di neutralità fiscale di cui all’art. 173, comma 15-ter, TUIR, si applichi a tutte le scissioni mediante scorporo, incluse quelle a favore di società preesistenti. Pertanto, il metodo di calcolo del costo fiscale della partecipazione per la società scissa (ovvero la determinazione basata sulla differenza tra il valore fiscale delle attività e passività scorporate) dovrebbe logicamente estendersi a tutte le fattispecie di scorporo riconosciute dal Codice civile, mantenendo la coerenza del sistema fiscale con la disciplina civilistica.


