La cessione dello studio professionale alla luce dell’art. 2, comma 3, lett. b), D.P.R. 633/72
di Goffredo Giordano di MpO PartnersPremessa
La qualificazione fiscale della cessione dello studio professionale rappresenta da decenni un nodo interpretativo complesso collocato al crocevia tra diritto tributario, diritto civile e disciplina delle professioni regolamentate. L’intervento del D.Lgs. 192/2024, che ha esteso l’ambito applicativo dell’art. 2, comma 3, lett. b), D.P.R. 633/1972 anche ai trasferimenti di studi professionali, ha segnato un punto di svolta, recependo orientamenti dottrinali e giurisprudenziali maturati nel tempo e allineando l’ordinamento interno ai principi dettati dall’Unione Europea.
Il quadro normativo, dottrinale e giurisprudenziale
L’art. 2, D.P.R. 633/1972 definisce le cessioni di beni rilevanti ai fini IVA. Infatti, il comma 3, lett. b), esclude dal campo di applicazione dell’imposta “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale “. La norma, in linea anche con le direttive Comunitarie, trova il suo fondamento nell’art. 19 della Direttiva 2006/112/CE il quale prevede che “In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente. Gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni della concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale. Possono inoltre adottare le misure utili a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale mediante l’applicazione di questo articolo”.
Per lungo tempo, tuttavia, la prassi amministrativa italiana ha ritenuto che lo studio professionale non potesse essere assimilato a un’azienda, in quanto l’attività del professionista non costituisce esercizio di impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c. Tale impostazione ha generato un disallineamento rispetto al diritto unionale valorizzando la funzionalità del complesso trasferito più che la natura soggettiva del cedente.
Su tali argomenti la dottrina civilistica tradizionale ha sostenuto che l’attività professionale, essendo fondata sull’”intuitus personae”, non possa dar luogo a un’azienda in senso tecnico (Cfr. Cian, L’impresa, in Tratt. dir. priv., 1995). Tuttavia, già dagli anni ’90…


