IVA nel caso di cessione con posa in opera di beni per superamento barriere architettoniche
di Laura MazzolaLa risposta a interpello n. 212/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate, dello scorso 19 agosto 2025, offre uno spunto per la riflessione sul tema dell’applicazione dell’IVA agevolata del 4% agli interventi edilizi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.
Il caso analizzato dall’Amministrazione finanziaria riguarda una società, attiva nel settore del bricolage, che commercializza, con posa in opera, infissi conformi al D.M. n. 236/1989, classificabili tra le opere finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La società istante, che fornisce anche il servizio di posa in opera reso tramite fornitori terzi, riferisce di seguire, al fine di garantire la piena rispondenza degli interventi ai requisiti previsti dal D.M. n. 236/1989, un articolato iter operativo che include:
- sopralluogo tecnico preventivo presso il cliente;
- compilazione di una scheda tecnica contente le misurazioni e la documentazione fotografica;
- elaborazione del preventivo e effettuazione dell’ordine;
- esecuzione, post installazione, di un sopralluogo volto a verificare l’effettivo superamento delle barriere architettoniche;
- compilazione della scheda di collaudo lavori;
- rilascio di un’attestazione tecnica di congruità dell’intervento redatta da un professionista abilitato.
Il dubbio interpretativo della società istante riguarda l’applicabilità dell’IVA agevolata al 4% alla fornitura con posa in opera di infissi dotati dei requisiti tecnici previsti dalla normativa di riferimento.
Innanzitutto, nel rispondere, l’Amministrazione finanziaria riporta quanto indicato dal n. 41-ter, Tabella A, Parte II, D.P.R. n. 633/1972, il quale stabilisce che l’aliquota IVA del 4% si applica alle «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche».
La norma, quindi, sembra circoscrivere l’agevolazione ai soli contratti di appalto, escludendo le cessioni di beni con posa in opera.
Inoltre, come indicato di seguito dall’Amministrazione finanziaria, la distinzione tra contratto di appalto e contratto di cessione con posa in opera è da tempo oggetto di analisi da parte della stessa Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza. Secondo l’orientamento consolidato, il discrimine risiede nella prevalenza dell’obbligazione: se l’oggetto principale è la realizzazione di un’opera, si configura un appalto; se invece prevale la cessione del bene, con posa accessoria, si tratta di vendita.
In particolare, come indicato dalla risoluzione n. 220/E/2007:
- nel contratto di appalto, prevale l’obbligazione di fare, con realizzazione di un’opera nuova;
- nella cessione con posa in opera, prevale l’obbligazione di dare, con installazione accessoria alla vendita.
In generale, nel caso degli infissi, la fornitura è spesso effettuata da soggetti che producono o commerciano abitualmente tali beni. Anche quando la posa è inclusa, essa non modifica la natura del prodotto, ma ne consente semplicemente l’utilizzo. Di conseguenza, si tende a qualificare l’operazione come cessione con posa in opera, escludendo l’applicabilità dell’aliquota agevolata del 4%.
Un esempio significativo è rappresentato, come per la società istante, dalla commercializzazione di infissi conformi alle specifiche del D.M. n. 236/1989, il quale definisce i requisiti tecnici per il superamento delle barriere architettoniche. Tali infissi, se installati secondo un iter tecnico rigoroso, composto da sopralluogo, progettazione, collaudo, attestazione di congruità, rispondono pienamente alla finalità agevolata.
Tuttavia, se l’intervento è realizzato tramite cessione con posa in opera, l’aliquota del 4% non è applicabile, nonostante la piena conformità tecnica.
Questo, ovviamente, genera una disparità di trattamento rispetto agli interventi eseguiti in appalto, anche quando il risultato finale è identico.
Infine, l’Agenzia delle Entrate rileva, come evidenziato dall’orientamento giurisprudenziale unionale, che, ai fini della qualificazione dell’operazione come cessione di beni o prestazione di servizi, occorre individuarne gli elementi predominanti, tra cui il rapporto tra il prezzo dei beni e quello dei servizi rappresenta senz’altro un indice oggettivo di cui si può tener conto, anche se questo elemento da solo non deve assumere un’importanza decisiva.
Al riguardo, nel caso sottoposto ad esame, l’incidenza economica della posa (pari al 26%) non è ritenuta sufficiente a qualificare l’operazione come appalto.
Tutto ciò premesso, nel caso in esame, l’aliquota IVA applicabile è quella ordinaria, salvo altre agevolazioni.


