9 Dicembre 2016

Istanza di ruling per il patent box entro il 31 dicembre

di Davide David
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Nel precedente articolo dedicato al patent box si è rammentato come i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che nel 2015 non hanno esercitato l’opzione e che intendono iniziare a beneficiare del regime agevolato dal 2016, debbano trasmettere telematicamente il relativo modello entro il 31 dicembre 2016.

La stessa cosa devono fare i soggetti che, pur avendo già esercitato l’opzione per il 2015, intendono ora agevolare, a decorrere dal 2016, beni immateriali non inseriti nella prima opzione.

Peraltro, i soggetti che utilizzano direttamente i beni immateriali agevolabili, oltre alla trasmissione telematica del modello di opzione, sono altresì tenuti, sempre entro il 31 dicembre 2016, a presentare l’apposita istanza di ruling (di cui al provvedimento AdE del 1.12.2015).

Diversamente, tale obbligo aggiuntivo non sussiste per i soggetti che concedono in uso a terzi i beni agevolabili, per i quali è quindi sufficiente la trasmissione telematica del modello di opzione.

Essi hanno comunque la facoltà (non l’obbligo) di fare istanza di ruling qualora i beni agevolabili siano concessi in uso nell’ambito di un gruppo societario. Tale facoltà è invece esclusa per i beni agevolabili dati in uso a terze parti indipendenti.

In ogni caso, per i soggetti che presentano (per obbligo o per scelta) l’istanza di ruling, l’opzione ha efficacia dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza e non da quello di stipula dell’accordo di ruling.

Tuttavia, tali soggetti, fino a che non è sottoscritto l’accordo, sono tenuti a determinare il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie (quindi senza operare la detassazione), per poi imputare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene sottoscritto l’accordo la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra quello in cui è stata presentata l’istanza e quello in cui viene sottoscritto l’accordo.

Per contro, i soggetti che concedono in uso a terzi i beni agevolabili e che non si avvalgono della facoltà di fare istanza di ruling determinano autonomamente la quota di reddito agevolabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento (ad esempio, se si esercita l’opzione a decorrere dal 2016, in Unico 2017 andrà imputata e detassata la quota di reddito agevolabile relativa al 2016).

L’istanza di ruling può essere consegnata direttamente ovvero inviata in carta libera, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’ufficio competente così individuato (cfr. provvedimento AdE del 6.5.2016):

  • per i soggetti che nell’ultima dichiarazione presentata prima dell’invio dell’istanza hanno indicato un volume d’affari ovvero un ammontare di ricavi (prendendo a riferimento il maggiore dei due dati) pari o superiore a euro 300.000.000, la Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate, a Roma (via Cristoforo Colombo 426) o a Milano (via Manin 25);
  • per gli altri soggetti, le Direzioni Regionali e le Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano dell’Agenzia delle entrate competenti in relazione al domicilio fiscale dell’istante alla data della presentazione dell’istanza.

Nell’istanza, oltre ai dati indentificativi del contribuente, vanno indicati:

  • l’oggetto del ruling (di norma, la definizione dei metodi di calcolo del contributo economico dell’utilizzo diretto dei beni alla produzione del reddito);
  • la tipologia dei beni agevolabili e l’eventuale vincolo di complementarietà tra gli stessi;
  • la tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta e il diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento del valore dei beni agevolabili.

Nei 120 giorni successivi alla presentazione dell’istanza, gli istanti devono poi presentare la apposita documentazione di supporto elencata agli articoli 3 e 4 del provvedimento AdE del 1.12.2015, unitamente a eventuali memorie integrative.

Come precisato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 11/E/2016, in caso di esercizio dell’opzione e di invio dell’istanza di ruling non seguiti dall’invio, nei 120 giorni, della documentazione a supporto, l’istanza di considera decaduta e, quindi, l’opzione non produce effetti, senza conseguenze per il contribuente.

Il che potrebbe essere di interesse per i soggetti che hanno esercitato l’opzione e presentato l’istanza nel 2015 ma che non hanno poi presentato la documentazione a supporto.

Tali soggetti, qualora intendano iniziare a beneficiare dell’agevolazione dal 2016, possono ora presentare, entro il 31.12.2016, una nuova istanza di ruling per poi presentare nei 120 giorni successivi la documentazione a supporto. In tale ipotesi l’opzione produrrà i suoi effetti per un quinquennio a decorrere dal 2016.

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