16 Gennaio 2026

Iperammortamento: la “competenza” temporale e il nodo delle “prenotazioni” 2025

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), il Legislatore ha segnato un netto cambio di rotta nelle politiche di incentivazione agli investimenti industriali. Si abbandona il meccanismo del credito d’imposta, che ha caratterizzato il piano Transizione 4.0 e 5.0 negli ultimi anni, per tornare alla deduzione extracontabile, nota come iperammortamento.

Mentre le aliquote e i beni agevolabili sono stati definiti (si vedano i nuovi Allegati IV e V alla Legge), un aspetto delicato per le imprese riguarda il momento di effettuazione dell’investimento. Capire esattamente quando un investimento si considera realizzato è cruciale non solo per verificare se si rientra nella finestra temporale della nuova agevolazione (1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028), ma soprattutto per gestire il delicato periodo transitorio a cavallo tra il 2025 e il 2026, complicato dal meccanismo della “prenotazione” e dall’esaurimento dei fondi del vecchio credito d’imposta.

A differenza del credito d’imposta Transizione 5.0, che dava rilevanza alla data di “avvio del progetto” (impegni giuridicamente vincolanti), il nuovo iperammortamento 2026 torna alle regole classiche. Non essendo previste disposizioni specifiche, per individuare il momento di effettuazione dell’investimento si applicano i criteri generali di competenza fiscale, previsti dall’art. 109, TUIR. La data dell’ordine o del pagamento di acconti non è di per sé rilevante per l’accesso al nuovo regime, salvo quanto si dirà dopo sul coordinamento con il vecchio bonus. Ciò che conta è il momento in cui l’operazione si considera fiscalmente conclusa, ragion per cui:

  • per i beni mobili acquistati in proprietà rileva la data della consegna o spedizione del bene. Se il trasferimento della proprietà avviene in un momento successivo e diverso rileva quest’ultima data;
  • per i beni acquisiti in leasing rileva la data di consegna del bene all’utilizzatore, attestata dalla sottoscrizione del verbale di consegna. In caso di clausola di prova, rileva la data della dichiarazione di esito positivo del collaudo;
  • per i beni realizzati su commessa, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione o, in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera (o la porzione) è verificata e accettata dal committente.

Pertanto, un bene ordinato nel 2025, ma consegnato fisicamente nel gennaio 2026 rientrerà, in linea di principio, nel regime del nuovo iperammortamento, a meno che non intervengano cause ostative legate al vecchio regime.

La questione più spinosa riguarda il coordinamento con il credito d’imposta 4.0 (Legge n. 178/2020 e Legge n. 207/2024). La normativa precedente prevedeva una “coda” temporale: gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026 potevano godere del vecchio credito d’imposta, a patto che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine fosse accettato e fosse versato un acconto almeno pari al 20% (c.d. prenotazione). La Legge di bilancio 2026 introduce una norma di divieto di cumulo: il nuovo iperammortamento non si applica agli investimenti che “beneficiano” delle disposizioni relative al credito d’imposta 4.0.

Questo crea 3 scenari possibili per gli investimenti a cavallo d’anno:

  • nessuna prenotazione nel 2025: se un’impresa ha ordinato un macchinario nel 2025, ma non ha versato l’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2025, non si è verificata la “prenotazione”. Se il bene viene consegnato (effettuato ex art. 109, TUIR) nel 2026, l’investimento ricade pienamente e indiscutibilmente nel nuovo iperammortamento 2026;
  • prenotazione effettuata e credito 4.0 concesso: se l’impresa ha effettuato la prenotazione entro il 31 dicembre 2025 e ha inviato la comunicazione al MIMIT ottenendo il riconoscimento del credito d’imposta (perché rientrante nei plafond disponibili), l’investimento è “incardinato” nel vecchio regime. In questo caso, anche se il bene viene consegnato nel 2026, l’impresa dovrà utilizzare il vecchio credito d’imposta e non potrà accedere al nuovo iperammortamento;
  • prenotazione effettuata ma fondi esauriti (il caso più critico): la complessità nasce dal fatto che i fondi per il credito d’imposta 4.0 (Legge n. 207/2024) sono esauriti o in via di esaurimento.

Cosa succede se un’impresa ha versato l’acconto del 20% nel 2025, ma la comunicazione al MIMIT per il credito d’imposta viene rigettata o non inviata per incapienza delle risorse? Secondo l’interpretazione prevalente e il tenore letterale della norma (che esclude solo chi “beneficia” del vecchio credito), in questo caso l’investimento potrebbe transitare nel nuovo iperammortamento. La sola “prenotazione” non sembra sufficiente a escludere il nuovo beneficio se non si concretizza nell’effettiva fruizione del vecchio incentivo. Se il credito 4.0 non viene riconosciuto (es. per esaurimento risorse), l’investimento effettuato nel 2026 (consegna) dovrebbe essere libero di accedere alla nuova maggiorazione del costo.