14 Gennaio 2026

Iperammortamento, alcuni aspetti da chiarire

di Luciano SorgatoPaolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Con il 1° gennaio 2026 ha preso avvio l’agevolazione, di cui all’art. 1, commi 427436, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), denominata gergalmente iperammortamento. L’agevolazione persegue l’obiettivo di stimolare l’acquisto di beni tecnologicamente avanzati che favoriscano la transizione digitale, oltre a beni/impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La norma non è certamente nuova nel panorama tributario italiano, basti pensare al precedente, di cui alla Legge n. 232/2016, che ha promulgato la medesima agevolazione vigente fino al 2019. Tuttavia, vi sono alcuni aspetti che attendono chiarimenti ufficiali in tempi, auspicabilmente, brevi.

 

I vari momenti rilevanti

Dalla circolare n. 4/E/2017 emerge che vi sono 3 momenti rilevanti ai fini della agevolazione:

  • effettuazione dell’investimento, che rileva per capire se l’investimento stesso è stato eseguito nel periodo agevolato (1° gennaio 2026/30 settembre 2028) e per il quale si utilizza la regola di cui all’ 109, TUIR (consegna o spedizione) senza applicare le diverse disposizioni in tema di derivazione rafforzata;
  • entrata in funzione del bene, da cui deriva il legittimo avvio del processo di ammortamento;
  • interconnessione, momento a partire dal quale l’agevolazione inizierà a essere fruibile.

La stessa circolare succitata afferma che, ai fini dell’agevolazione in questione, non si applicano le regole di derivazione rafforzata, per ciò che attiene al momento di effettuazione dell’investimento. Seguendo tale impostazione, certamente opinabile e non particolarmente motivata nella stessa circolare, si può concludere che, sempre dal punto di vista dell’Agenzia delle Entrate, un investimento non ancora effettuato non potrà dare luogo ad alcuna agevolazione, ancorché sia stato avviato il processo di ammortamento e, addirittura, l’interconnessione. Vediamo questo esempio: 30 dicembre 2026, il bene viene consegnato con collaudo da eseguirsi entro marzo 2027. Il soggetto acquirente applica la derivazione rafforzata. Con la consegna vengono trasferiti rischi e benefici relativi all’utilizzo, mentre il trasferimento della proprietà avverrà dopo il collaudo. Il 30 dicembre, ipotizziamo che il bene sia atto all’uso e sia anche immediatamente interconnesso. Il processo di ammortamento può iniziare nel 2026, ma, sempre ragionando nell’ottica opinabile dell’Agenzia delle Entrate, risulta fortemente dubbio che un bene, il cui investimento non è definibile come “effettuato”, possa dare luogo all’avvio della agevolazione nel 2026, ancorché gli altri requisiti (entrata in funzione e avvio del processo di ammortamento e interconnessione) si siano realizzati. Il tema meriterebbe conferma e soprattutto necessiterebbe conferma il passaggio della circolare n. 4/E/2017, in cui si affermava che i diversi criteri che presidiano la derivazione rafforzata non siano applicabili ai fini dell’iperammortamento.

 

Il bene costruito in economia e l’aliquota dell’iperammortamento

L’agevolazione in questione si traduce, come noto, in un incremento figurativo del costo del bene, che rileva ai fini del processo di ammortamento così come nell’acquisto in leasing (in tal caso, l’ammontare incrementato è la quota capitale del canone periodico). L’incremento, tuttavia, non è di unico ammontare, bensì è previsto in misura decrescente rispetto al costo del bene oggetto di investimento. Sicché, a norma dell’art. 1, comma 427, Legge n. 199/2025, l’incremento si ha nella misura del 180%, fino a un costo del bene pari a 2,5 milioni di euro, del 100%, da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro, infine nella misura del 50%, da 10 milioni di euro a 20 milioni di euro. Considerato che l’arco temporale di effettuazione dell’investimento è di 2 anni e 9 mesi (dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028), un tema di immediata comprensione è capire se, gli scaglioni sopra citati si applicano limitatamente alla annualità, oppure se riguardano l’intero periodo di 2 anni e 9 mesi. In verità, c’è un precedente interpretativo che depone a favore dell’assunzione dell’arco temporale limitato alla annualità. Si tratta della circolare n. 14/E/2022 che aveva come oggetto l’agevolazione del credito d’imposta, di cui all’art. 1, Legge n. 234/2021, ma il tema (al di là del meccanismo dell’agevolazione), è assolutamente identico. Ebbene, nella citata circolare si è affermato che: «Tuttavia, evidenti ragioni di interpretazione logico-sistematica lasciano intendere che si tratti di una diversa formula redazionale che non dovrebbe incidere sul diritto all’agevolazione qualora si calcolasse il plafond come riferito a investimenti effettuati su base annuale.

Depone in tal senso la relazione tecnica alla legge di bilancio 2022, nella quale gli effetti della proroga triennale e della rimodulazione del credito di imposta relativo agli investimenti de quibus sono stati illustrati in un’apposita tabella, indicando il limite massimo di 20 milioni di euro distintamente per ciascun anno interessato dalla proroga (i.e., 2023, 2024 e 2025).

In tal senso si ritiene, quindi, che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio».

Nella fattispecie dei beni costruiti in economia, il tema si complica, perché occorre chiedersi se, il principio espresso dalla succitata circolare si può applicare anche se nel periodo ultrannuale non vi sono diversi e autonomi investimenti, bensì è il medesimo bene che è oggetto di costruzione. Sul punto, la circolare n. 4/E/2017 ha stabilito che la maggiorazione del costo spetta, per i beni costruiti in economia, per la quota di costo maturata nel singolo periodo d’imposta, anche la costruzione del medesimo bene fosse stata iniziata precedentemente all’1° gennaio 2026 o l’ultimazione fosse successiva al 30 settembre 2028. Quindi, è considerato investimento a sé stante la quota di costo maturata nel singolo periodo d’imposta, il che porterebbe a concludere che, ai fini dell’applicazione della misura dell’agevolazione, sia rilevante la mera quota di costo maturata nel singolo esercizio. Si veda il seguente esempio. Nel periodo 2026 inizia la costruzione del bene, maturando un importo di 2,5 milioni di euro. Nel 2027 viene ultimato e interconnesso il bene maturando un ulteriore costo per 1 milione di euro. Il tema sarà capire se, ai fini dell’iperammortamento, per la maggiorazione del costo, fissato in 3,5 milioni di euro, si dovrà assumere il valore di 6,3 milioni di euro (2,5 x 180% + 1 x 180%), oppure il valore di 5,5 (2,5 x 180% + 1 x 100%). Se la chiave interpretativa corretta assume che l’effettuazione dell’investimento, per i beni costruiti in economia, sia pari al dato maturato nel singolo esercizio, poi sarebbe logico arrivare ad avallare la prima delle ipotesi succitate, ma è evidente, data la delicatezza del tema, che una conferma ufficiale sarebbe necessaria.

 

Credito d’imposta e iperammortamento

L’art. 1, comma 431, Legge n. 199/2025, è destinato a evitare che un bene fruisca sia del credito d’imposta sia dell’iperammortamento. Si afferma, infatti, che il bene la cui consegna è avvenuta entro il 30 giugno 2026 ed è stato “prenotato” entro il 31 dicembre 2025, può fruire solo dei benefici del credito d‘imposta. In generale, la norma va interpretata nel senso che, ove si ottenga in concreto il credito d’imposta, per effetto della proroga degli effetti prevista dall’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024, non si possa ottenere anche l’iperammortamento. Si è notato da più parti che tale previsione si rivela priva di conseguenze pratiche, nel senso che già dall’11 novembre 2025 il MIMIT ha comunicato l’esaurimento dei fondi per il credito d’imposta 4.0 ed è, quindi, praticamente impossibile che un bene, per il quale si è versato l’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2025, fruisca in concreto dell’agevolazione. Ciò porta a dire che, anche avendo prenotato il bene entro il 2025, non si beneficerà di alcun credito d’imposta, il che legittima la fruizione, sul medesimo bene, dell’iperammortamento. Ma la fattispecie è più articolata in presenza di beni in economia. Infatti, la costruzione di detto bene potrebbe essere stata iniziata nel 2024 e aver già raggiunto il 20% di costi maturati (requisito “prenotazione” per beni in economia) al 31 dicembre 2024, il che assicura l’applicazione della norma esistente per investimenti eseguiti nel 2024, investimenti non soggetti al contingentamento delle risorse pubbliche. Ma un bene prenotato entro il 2025 è certamente da intendersi “bene prenotato entro il 2025”, il che porterebbe a dire che spetta il credito d’imposta; quindi, per la quota di costo maturata al 30 giugno 2026, è quest’ultima l’agevolazione concedibile, mentre per la quota di costo maturata dopo il 30 giugno 2026 e fino al 30 settembre 2028 spetta l’iperammortamento. Anche su questa interpretazione sarebbe auspicabile un veloce chiarimento ufficiale.