Invio al STS: il termine annuale risolve dubbi sanzionatori
di Alessandro BonuzziA decorrere dal 1° gennaio 2025, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese medesime.
Ne consegue che, per le spese sanitarie pagate nel 2025 la scadenza per l’invio dei relativi dati al STS è fissata al prossimo 2 febbraio 2026, siccome il 31 gennaio 2026 cade di sabato. Per il termine della trasmissione dei dati delle spese sanitarie, si deve avere riguardo alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.
Si ricorda che il nuovo appuntamento annuale per la trasmissione dei dati sanitari al STS è stato introdotto a opera del combinato disposto dall’art. 5, D.Lgs. n. 81/2025 (c.d. Decreto correttivo), che ha modificato l’art. 12, D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. Decreto Semplificazioni adempimenti tributari), e dall’articolo 1 D.M. 29 ottobre 2025.
L’invio dei dati delle spese veterinarie segue regole proprie. Per i veterinari, infatti, continua a essere applicabile l’art. 16-bis, D.L. n. 124/2019, secondo cui l’invio al STS dei dati delle spese veterinarie sostenute nell’anno dalle persone fisiche per gli animali da compagnia o per la pratica sportiva di cui al D.M. n. 289/2001, va effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo. Pertanto, i veterinari dovranno inviare i dati delle spese sostenute nel 2025 entro il 16 marzo 2026.
L’omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati al STS è punita con una sanzione pari a 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro (ex art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014). Tale sanzione deve applicarsi per ogni singolo documento di spesa errato, omesso oppure inviato tardivamente al STS; almeno questo è il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E/2022.
La violazione può essere sanata sfruttando l’istituto del ravvedimento operoso, senza però la possibilità di applicare il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/1997. In tale ipotesi, peraltro, non è mai stato chiarito se il tetto massimo della sanzione pari a 50.000 euro debba essere rapportato all’anno solare oppure a ciascuna delle singole scadenze infrannuali.
Fino alle spese sanitarie pagate nel 2024, infatti, la trasmissione dei dati sanitari al STS avveniva in più tranche con scadenze diverse. Ad esempio, l’invio dei dati delle spese sanitarie pagate nel 2024 doveva avvenire entro:
- il 30 settembre 2024, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2024;
- il 31 gennaio 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2025.
In caso di omesse comunicazioni riferite al primo semestre 2024 per un totale di 700 e riferite al secondo semestre 2024 per un totale di 600, la sanzione applicabile complessiva sarebbe pari a 130.000 euro ((700 + 600) × 100). Se il tetto massimo fosse collegato all’anno solare, la sanzione applicabile sarebbe pari a 50.000 euro; se invece il tetto massimo fosse collegato al semestre, la sanzione applicabile sarebbe doppia, pari a 50.000 euro per semestre. È del tutto evidente che adottare la prima interpretazione, piuttosto che la seconda, ha una ricaduta sostanziale, anche alla luce del fatto non è poi così improbabile per l’adempimento in questione cadere in violazioni reiterate e numerose.
A parere di chi scrive, il tetto massimo di 50.000 euro va rapportato all’anno solare, assumendo rilevanza l’adempimento nel suo complesso e non i diversi termini di invio che possono variare da un anno all’altro, come peraltro è accaduto. Avvalora questa posizione il fatto che lo stesso principio vale anche per le altre comunicazioni di dati relativi alla dichiarazione precompilata, per cui il tetto sanzionatorio è per soggetto obbligato alla comunicazione (ex art. 78, comma 26, Legge n. 413/1991).
Certamente a partire dalle spese sanitarie pagate nel 2025, la questione interpretativa perde di importanza essendo previsto un invio unico nel 2026 per l’intero anno solare di riferimento.


