25 Marzo 2020

Indennità Covid-19 anche ai soci di società semplice agricola?

di Alberto RocchiLuigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Il decreto “Cura Italia” è intervenuto per fornire i primi necessari supporti economici in favore delle imprese e dei lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria. Tra queste, particolare interesse assumono le indennità previste dagli articoli 27 e 28 D.L. 18/2020, che riguardano:

  • indennità a favore di liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi;
  • indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago).

A beneficio di entrambe queste categorie di soggetti, è stata prevista l’erogazione di una somma, per il mese di marzo, pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

L’Inps ha fornito in materia le prime indicazioni con il messaggio n. 1288 del 23 marzo 2020.

Vediamole nel dettaglio.

Per quanto concerne la prima misura, quella destinata a “professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”, l’Istituto ha precisato che possono accedervi:

  • liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 20 febbraio 2020;
  • collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020.

Entrambe i gruppi di soggetti devono essere iscritti alla gestione separata Inps.

Va sottolineato, anche ai fini di quanto si dirà tra poco per gli iscritti alle gestioni previdenziali Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), che la norma espressamente parla di “liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020” (articolo 27, comma 1, D.L. 18/2020). Il documento interpretativo, tuttavia, estende l’ambito applicativo dell’indennizzo anche ai partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata Inps. In altri termini, se una determinata attività professionale per la quale non è prevista una cassa previdenziale ma rientra in gestione separata, viene esercitata in forma associata (tramite studio associato o società semplice), i partecipanti all’associazione professionale, ancorché lavoratori autonomi non intestatari di partita Iva attiva a proprio nome (come richiesto dalla norma), rientrano comunque nell’agevolazione in quanto personalmente titolari del rapporto contributivo.

Il secondo gruppo di destinatari dell’agevolazione, secondo la formulazione normativa, comprende i “lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della gestione separata” (articolo 28, comma 1, D.L. 28/2020).

Occorre precisare, innanzitutto, che il significato dell’espressione “lavoratori autonominon va confuso con quello che esso assume in ambito fiscale, ossia soggetti non imprenditori che si obbligano a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente, ricevendo in cambio un corrispettivo.

Infatti, in termini previdenziali, lavoratori autonomi sono gli imprenditori che devono iscriversi nelle apposite gestioni che, come confermato nel messaggio Inps, sono:

  • artigiani;
  • commercianti;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Quindi, in prima battuta, tutti i soggetti iscritti in queste gestioni in qualità di imprenditori potranno accedere al beneficio. Ma vi possono rientrare soltanto gli imprenditori individuali o anche coloro che risultano iscritti come soci di società?

Occorre osservare come la norma, a differenza del precedentemente richiamato articolo 27 D.L. 18/2020, non fa alcun riferimento al requisito della titolarità di partita Iva. Se ne dovrebbe dedurre che il beneficio va esteso a tutti coloro che risultino iscritti come soci di società, quali i partecipanti a Snc artigiane, i soci lavoratori di Srl nonché i soci di società semplici agricole che si occupino della coltivazione del fondo.

Tale conclusione appare decisamente in linea con lo spirito della norma, che vuole parzialmente reintegrare gli imprenditori del reddito perduto a causa della forzata interruzione dell’attività, parziale o completa.

Occorre poi ricordare che sono esclusi dall’indennizzo:

  • titolari di pensione;
  • iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Infine, con specifico riferimento al settore agricolo, va osservato che il documento Inps, nel richiamare le gestioni Ago agevolate, parla di “coltivatori diretti, coloni e mezzadri” senza citare la nuova gestione previdenziale Iap. Su tale figura è intervenuto il D.Lgs. 99/2004 che ha istituito la nuova qualifica di Iap, estendendone l’applicabilità anche ai soci di società agricole. Pertanto, viene considerato Iap colui che,in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all’attività agricola di impresa direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’articolo 17 Regolamento CE n.1257/99).

La gestione Iap, in effetti, presenta delle peculiarità rispetto alla gestione coltivatori diretti: in particolare, mentre quest’ultima è destinata sempre e soltanto agli imprenditori, la gestione Iap accoglie anche gli amministratori di società. Sarebbe bene precisare se l’indennità spetta anche ai titolari di iscrizione previdenziale come Iap ed eventualmente a quali condizioni.