15 Gennaio 2026

Indagini finanziarie sui professionisti: il “fallo di confusione” sui versamenti stoppato dalla Cassazione

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Le norme emanate nel settore dell’imposizione diretta e indiretta hanno introdotto un sistema di presunzioni relative, gravanti sul contribuente, chiamato a “giustificare” la provenienza delle operazioni a vario titolo al medesimo riconducibili.

L’intera disciplina delle indagini finanziarie è attualmente compendiata negli artt. 32, comma 1, n. 2) e 7), e 33, D.P.R. n. 600/1973, negli artt. 51, comma 2, n. 2) e 7), e 52, D.P.R. n. 633/1972.

Come è noto, ai fini delle imposte dirette, è venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti ai compensi conseguiti nell’attività propria del lavoratore autonomo o del professionista. Infatti, in sede di conversione in legge del D.L. n. 193/2016, attraverso l’art. 7-quater, comma 1, sono state apportate sensibili modifiche all’art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973. In particolare, le parole “o compensi” sono state soppresse. L’intervento del Legislatore è volto solo ad adeguare la norma alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014, nell’intento di precludere la presunzione per il prelevamento relativamente ai lavoratori autonomi.

Resta fermo che i versamenti e gli importi a qualsiasi titolo accreditati sono posti a base della ricostruzione di qualsiasi categoria reddituale, quali componenti positivi di reddito (proventi, ricavi, compensi, ecc.), qualora il contribuente non dimostri di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito stesso o che le operazioni relative siano fiscalmente irrilevanti (trattandosi, ad esempio, di somme che abbiano carattere risarcitorio, esenti o che, a qualunque titolo, non abbiano rilievo ai fini della tassazione). Tale presunzione continua ad applicarsi alla generalità dei soggetti passivi, anche non obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Mentre, i prelevamenti e gli importi riscossi di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili, non risultanti dalla contabilità, si considerano ricavi e sono, quindi, utilizzabili per la rettifica del reddito, con riguardo alle imprese, sia in contabilità ordinaria che semplificata.

Pertanto, la presunzione legale sui prelevamenti continua ad applicarsi ai soggetti titolari di reddito d’impresa, seppure con le soglie previste, mentre non è più utilizzabile per gli esercenti arti e professioni.

Nell’ambito delle indagini finanziarie, il diritto di difesa del contribuente sottoposto a controllo, al di là delle strategie difensive di diritto, passa attraverso la corretta interpretazione dell’espressione «se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito», che condiziona la presunzione legale alla prova contraria da parte del contribuente.

Come osservato nel corpo della circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza, «il modulo legale riposa sul principio dell’id quod plerumque accidit, cioè sul dato di comune esperienza per il quale le somme versate sui conti e non giustificate è verosimile possano sottendere al corrispettivo di una cessione o di una prestazione resa in evasione d’imposta. In tal caso, l’onere dimostrativo facente capo al soggetto controllato deve necessariamente essere connotato da particolare forza probatoria per vincere la presunzione e la valutazione operata dai verificatori deve essere particolarmente rigorosa».

Il contribuente, proprio per effetto del descritto meccanismo di inversione, è tenuto a dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili, mediante una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario.

La prova liberatoria, che consente di superare la presunzione legislativa, non può essere meramente generica e cioè relativa all’attività esercitata, ma deve essere, altresì, specifica in relazione a ogni singola operazione.

Peraltro, anche con riferimento al testo dell’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, antecedente all’entrata in vigore della novella del 2004 (Legge n. 311/2024), è del tutto pacifico nella giurisprudenza di massima legittimità che la norma in questione e la presunzione in essa contenuta seppure letteralmente riferibile ai soli “ricavi”, sia da intendersi applicabile anche al reddito da lavoro autonomo e non solo al reddito di impresa (cfr. di recente, lord. n. 10019/2022 della Corte di Cassazione).

In questo contesto si inserisce la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 29739/2025, che stoppa il “fallo di confusione” venutosi a determinare.

Nel caso di specie, la CTR, ribaltando la sentenza di I grado, ha ritenuto che, a seguito della nota sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale, la presunzione stabilita dall’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, era venuta meno per i professionisti e i lavoratori autonomi, sia per le operazioni di prelievo che per quelle di versamento. Di conseguenza, trattandosi di accertamento basato su indagini bancarie a carico di un lavoratore autonomo, la CTR ha ritenuto illegittima la ripresa, sia in relazione ai prelievi che ai versamenti, per i quali non erano state fornite giustificazioni da parte del contribuente.

Per gli Ermellini tale pronuncia è erronea, dal momento che, a seguito della sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale, la presunzione de qua è inapplicabile ai lavoratori autonomi solo in relazione alle operazioni di prelievo, mentre continua a trovare applicazione con riferimento alle operazioni di versamento, le quali, ove non giustificate, sono considerate come compensi non dichiarati. La sentenza impugnata, nell’escludere tout court l’applicabilità dell’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, ai lavoratori autonomi e ai professionisti richiama un precedente (Cass., n. 23041/2015, peraltro isolato) superato da successive pronunce. «In particolare, è stato precisato che in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti (Cass., 26/09/2018, n. 22931)».

Detto in altri termini, pure i professionisti devono giustificare i versamenti.