16 Ottobre 2019

Il visto di conformità nel Modello Redditi SC e Modello Irap

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

L’utilizzo in compensazione “orizzontale” di crediti superiori a 5.000 euro risultanti dal Modello Redditi SC o dalla dichiarazione Irap, richiede, come noto, l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Tuttavia, dal 2018 i soggetti che applicano gli Isa e che conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8, ne sono esonerati (articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017) e possono utilizzare in compensazione orizzontale il credito Ires e quello Irap risultanti dalle rispettive dichiarazioni riguardanti il periodo di imposta 2018, fino al limite massimo di 20.000 euro.

Ai fini dichiarativi, nel frontespizio dei modelli Redditi SC 2019 che ci apprestiamo a trasmettere entro il prossimo 2 dicembre, nel caso di apposizione del visto di conformità, va sottoscritta l’apposita sezione.

Negli specifici campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista che rilascia il visto di conformità e che deve inoltre apporre la propria firma.

La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” deve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità per aver raggiunto il livello di affidabilità fiscale Isa di cui sopra.

Poiché, per le società di capitali soggette al controllo contabile in base all’articolo 2409-bis cod. civ., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale della società, anche dal soggetto che esercita il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto (articolo 2, comma 2, D.M. 164/1999), in tal caso non andrà compilata la sezione del frontespizio relativa al “Visto di conformità” ma andrà sottoscritta la casella “firma per attestazione” presente nella Sezione “firma della dichiarazione”.

In maniera analoga andrà compilato il frontespizio della dichiarazione Irap, nella cui sezione “Visto di conformità” è però assente la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”, che evidentemente rappresenta una condizione che l’Agenzia delle Entrate verificherà sulla base della barratura della casella nel modello Redditi.

Per quanto riguarda i controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità, finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli  imponibili, delle imposte, delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, essi attengono ad una serie di riscontri, privi di valutazioni di merito, che sono elencati, in maniera non esaustiva e quindi oggetto di specifica integrazione, nell’Allegato A della circolare AdE 28/E/2014.

In particolare, per quanto riguarda i crediti fiscali, i controlli devono perlomeno riguardare:

1. in caso di dichiarazione Redditi SC:

  • l’esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  • la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  • il riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili, che deve coincidere con quanto indicato nel rigo RF45 del quadro dichiarativo;
  • la corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello ed alla relativa documentazione;
  • il controllo documentale delle detrazioni;
  • il controllo documentale dei crediti d’imposta;
  • il riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal modello redditi dell’anno precedente (modello Redditi SC 2018)
  • il controllo delle compensazioni effettuate nell’anno 2018 del credito Ires;
  • il controllo delle ritenute d’acconto con le certificazioni ricevute;
  • il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo;
  • il controllo delle perdite pregresse utilizzabili in misura piena o limitata.

2. In caso di dichiarazione Irap:

  • l’esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  • la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  • la corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione;
  • il riscontro delle deduzioni Irap con la relativa documentazione;
  • il riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dalla dichiarazione Irap dell’anno precedente;
  • il controllo delle compensazioni effettuate nell’anno;
  • il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo.
Il C.T.U. quale ausiliario del giudice nel processo civile