Il rispetto dei 60 giorni per il contraddittorio non esclude di indicare una data fissa per le controdeduzioni
di Gianfranco AnticoPer effetto di quanto disposto dall’art. 6-bis, Legge n. 212/2000, fatti salvi i casi in non sussiste il diritto al contradditorio (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con Decreto MEF 24 aprile 2024, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione), tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (ricordiamo che l’art. 7-bis, inserito in sede di conversione in Legge n. 67/2024, del D.L. n. 39/2024, ha interpretato il comma 1, dell’art. 6-bis, Legge n. 212/2000, nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d’imposta inesistenti).
Per consentire il rispetto del contraddittorio, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, al fine di assicurare un confronto preventivo, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
L’atto “definitivo” – che tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere – non è adottato prima della scadenza del termine sopra indicato. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120° giorno successivo.
I Decreti Legislativi pubblicati, in materia di Statuto del contribuente e di accertamento tributario, che hanno operato una vera e propria riforma del procedimento di controllo, rimodulando contemporaneamente lo strumento deflattivo classico (l’adesione di cui al D.Lgs. n. 218/1997), pongono, quindi, al centro del progetto, un “faccia a faccia” aperto e trasparente con il contribuente.
Resta fermo che il principio vada contemperato con le esigenze di buon andamento ed efficienza dell’agire amministrativo che porta a ritenere che il coinvolgimento debba essere “costruttivo”, ovvero in grado di incidere sull’esito finale del procedimento stesso (nota dell’IFEL del 5 febbraio 2024).
Non essendo in discussione (né potrebbe mai esserlo) il sacrosanto diritto del contribuente a esercitare il proprio diritto di difesa e decisamente convinti della necessità di un riordino – con la fissazione di una regola unica – il Legislatore delegato non ha ritenuto opportuno prevedere, però, pure una forma di “decadenza” al contraddittorio, nel momento in cui il contribuente eserciti la propria difesa prima dei 60 giorni.
Pur se la ratio della norma è quella di “spingere” sul contraddittorio, è pur vero che una volta che lo spazio dei 60 giorni non sembra derogabile, il contribuente potrebbe procedere a una produzione sequenziale di memorie diverse. Ma solo l’esaurirsi dei 60 giorni consente all’ufficio di muoversi.
Resta ferma la possibilità per l’ufficio, nel comunicare lo schema d’atto, di indicare una data fissa nell’arco dei 60 giorni per le controdeduzioni, senza che la mancata presentazione del contribuente possa essere sanzionata e dovendo, comunque, l’ufficio, attendere i 60 giorni (peraltro, rispetto all’abrogato art. 12, Legge n. 212/2000, la Corte di Cassazione – sent. n. 16999/2012 – ha dichiarato la nullità dell’atto di accertamento anticipato, rispetto alla consegna del PVC, pur se vagliato dall’ufficio. In pratica, per la Corte, anche nel caso in cui l’ufficio abbia esaminato le osservazioni e “smontate” motivatamente in sede di accertamento, deve attendere i 60 giorni).
Pertanto, invitare il contribuente a data fissa nulla toglie al contribuente ma, anzi, consente di avviare subito il contraddittorio su binari ben precisi.


