26 Settembre 2025

Il requisito della prevalente destinazione abitativa per l’IVA al 10% dei servizi di manutenzione

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall’art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/1999 (Legge finanziaria 2000). In generale, l’aliquota del 10% si applica alle prestazioni di servizi aventi a oggetto interventi di recupero edilizio (quali manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, D.P.R. n. 380/2001), ma per le manutenzioni ordinarie e straordinarie è richiesto anche il requisito dell’immobile a prevalente destinazione abitativa. La circolare n. 71/E/2000 ha fornito i chiarimenti essenziali per l’individuazione degli immobili interessati all’agevolazione:

  • sono considerate a destinazione abitativa le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, a eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10 (uffici o studi privati). Questa classificazione opera a prescindere dal loro effettivo utilizzo. L’aliquota del 10% si applica ai lavori eseguiti su queste singole unità abitative, anche se l’edificio di cui fanno parte risulta avere una prevalente destinazione non abitativa. L’intervento su una singola unità abitativa è agevolato solo se tale unità possiede le caratteristiche catastali (A1-A11, escluso A10) o ne costituisce una pertinenza;
  • un intero fabbricato è considerato a “prevalente destinazione abitativa” se più del 50% della superficie sopra terra è destinata a uso abitativo privato. In questo caso, il criterio rileva ai fini degli interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni. L’aliquota agevolata si applica a tali interventi anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell’edificio. Non è richiesta l’ulteriore condizione prevista dalla Legge Tupini (Legge n. 408/1949), secondo cui la superficie destinata a negozi non può superare il 25% della superficie non abitativa.

La nozione di fabbricato a destinazione prevalentemente abitativa si estende anche alle seguenti casistiche:

  • agli immobili funzionalmente connessi all’unità abitativa che ne costituiscono pertinenza (ai sensi dell’ art. 817, c.c.). Il beneficio compete anche se gli interventi riguardano la sola pertinenza di un’unità a uso abitativo, e persino se la pertinenza è situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa;
  • gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso (di cui alla Legge n. 659/1961), a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività. Sono invece esclusi gli edifici che, pur assimilati, non hanno carattere di stabile residenza (come scuole, caserme, ospedali);
  • gli edifici di edilizia residenziale pubblica, connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa secondo i criteri generali, rientrano nella previsione agevolativa.

Si ricorda che l’agevolazione del 10% si applica sia alle prestazioni di servizi (d’appalto, d’opera o altri accordi negoziali) sia, in linea generale, ai beni forniti dal prestatore del servizio per la realizzazione dell’intervento di recupero. L’agevolazione è concessa anche se l’intervento si realizza mediante cessione con posa in opera di un bene, poiché l’apporto della manodopera è rilevante per la qualificazione dell’operazione, e ciò vale anche se il valore della fornitura del bene è prevalente rispetto a quello della prestazione.

L’estensione dell’aliquota ridotta ai beni forniti incontra una limitazione nel caso dei c.d. beni di valore significativo. Sono considerati tali, in base a un elenco tassativo stabilito dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 1999. Per tali beni, per i beni significativi, l’aliquota ridotta del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione (manodopera), calcolato al netto del valore dei beni significativi stessi. La parte residua del valore del bene significativo è soggetta all’aliquota ordinaria, attualmente del 22%.

In termini semplificati, il bene significativo resta interamente soggetto all’aliquota del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Si ricorda, infine, che non rientrano nell’agevolazione del 10%, e restano assoggettate all’aliquota ordinaria del 22%, le prestazioni professionali (ingegneri, geometri, architetti) e le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti.