2 Ottobre 2025

Il regime patent box applicato al software

di Luigi Scappini
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Avvicinandosi il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo 2024, entro cui esercitare la tempestiva opzione al regime di super deduzione fiscale patent box, dell’art. 6, D.L. n. 146/2021, ed eventualmente provvedere all’apposizione della marca temporale sulla documentazione idonea al fine di godere dell’esimente sanzionatoria, è opportuno esplorare le potenzialità dell’agevolazione applicata ai software.

Fra i beni immateriali agevolabili, infatti, i «software protetti da copyright» rappresentano la fattispecie più diffusa, grazie alla rapidità di ottenimento della relativa tutela giuridica.

L’incentivo spetta ai programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché contraddistinti dai requisiti di originalità e creatività, che gli consentono di qualificarsi come opera dell’ingegno.

Inoltre, la titolarità dei diritti esclusivi sul software deve spettare, a titolo originario o derivativo, all’impresa che beneficia del regime fiscale patent box.

Il software è un bene intangibile tutelato dalla Leggen.  633/1941 (Legge sul diritto d’autore) a partire dalla sua creazione, indipendentemente dalla registrazione.

La registrazione ha natura meramente dichiarativa: non è obbligatoria per la tutela giuridica del bene ma può fornire una prova dell’esistenza dell’opera e della sua pubblicazione, nonché una presunzione di titolarità del diritto d’autore, rendendo più facile dimostrare la paternità in caso di controversie.

Nella circolare n. 5/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato il ruolo della registrazione presso la SIAE o presso enti equipollenti nel regime patent box: la registrazione non è condizione necessaria per l’accesso all’agevolazione, ma assume rilievo esclusivamente per l’applicazione del meccanismo premiale.

Dunque, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del software, è possibile beneficiare della c.d. recapture delle spese di ideazione e sviluppo software sostenute nei periodi d’imposta precedenti fino all’ottavo.

L’accesso al regime ordinario, invece, che consente di applicare la super deduzione limitatamente alle spese del periodo oggetto di dichiarazione, non impone particolari adempimenti.

Due risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate, in tema di patent box applicato al software, hanno evidenziato la possibilità di combinare sinergicamente meccanismo ordinario e premiale.

La risposta a interpello n. 40/E/2024 conferma la possibilità, per le imprese che abbiano già beneficiato del patent box in via ordinaria su un software già in uso, di procedere alla registrazione presso la SIAE in un periodo successivo, sbloccando l’accesso al premiale con la recapture dei costi relativi alle 8 annualità antecedenti.

Ad esempio, se il software in uso ha beneficato del patent box in via ordinaria sulle spese del 2023, la registrazione alla SIAE operata nel 2025 consentirà di applicare, nel modello redditi 2026, il meccanismo premiale sulle spese sostenute dal 2017 al 2024, a esclusione del 2023 già agevolato.

La recente risposta a interpello n. 223/E/2025 precisa, in continuità con la n. 40/E/2024 e richiamando la circolare n. 5/E/2023, che in assenza di registrazione assume un ruolo cruciale la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Essa può valere come prova:

  • dell’esistenza del software;
  • della sussistenza dei requisiti di tutela (originalità e creatività);
  • della titolarità dei diritti esclusivi in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo.

La dichiarazione sostitutiva deve contenere la descrizione del programma per elaboratore, a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile, conformemente alle previsioni dell’art. 2, D.P.C.M. n. 244/1994, in materia di registro pubblico speciale di programmi per elaboratore.

In sintesi, l’agevolazione patent box offre l’interessante opportunità di agevolare le spese sostenute in via ordinaria per un software già in uso ma non registrato, per poi procedere, in una fase successiva, alla registrazione presso la SIAE o enti equipollenti e recuperare i costi delle annualità pregresse fino all’ottava.