17 Dicembre 2025

Il Decreto sui controlli al Terzo settore è legge: prime indicazioni

di Gabriele Bacchiega
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Introduzione

Il Titolo XI del Codice del Terzo settore, D.Lgs. n. 117/2017 è rubricato «Dei controlli e del coordinamento».

Nello specifico, all’art. 92 «Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo» viene previsto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), che rappresenta l’Autorità centrale di vigilanza sul sistema ETS: «b) promuove l’autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l’esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell’apposita Sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell’art. 61».

Di seguito, l’art. 93 va a disciplinare i controlli sugli ETS, che sono finalizzati ad accertare sia il possesso dei requisiti della permanenza dell’iscrizione al RUNTS che, più in generale, il regolare svolgimento dell’attività di interesse generale posta in essere dall’ente. La norma individua i soggetti demandati a questo scopo, tra cui:

«3. L’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio […].

  1. Le Amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l’utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore […].
  2. Le reti associative di cui all’art. 41, comma 2 iscritte nell’apposita Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall’art. 61, appositamente autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti […]».

L’art. 96, poi, al fine di definire forme, contenuti e modalità per l’esercizio del controllo, rimanda a uno specifico Decreto del Ministro del lavoro: «1. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge 6 giugno 2016, n. 106, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell’interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali».

Tale Decreto è stato emanato dal MLPS in data 7 agosto 2025 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre, entrando pertanto in vigore dal giorno successivo, 16 settembre 2025.

Tuttavia, il sistema dei controlli non è già a regime, dal momento che mancano a oggi 2 indicazioni fondamentali e operative, da fornire sempre da parte del MLPS e con ulteriori Decreti:

– i modelli di verbale da adottare da parte dei verificatori per le tipologie di controllo disposte dal Decreto;

– la data dalla quale far decorrere il termine triennale entro il quale ciascun ETS deve essere assoggettato al controllo “ordinario”, come previsto dagli artt. 21, comma 1 e 10, comma 1.

A dirla tutta, i modelli di verbale avrebbero dovuto essere approvati entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto in commento e quindi entro il 15 novembre, ma non ci sono notizie al riguardo.

In merito ai controlli attualmente in corso di svolgimento da parte degli Uffici del RUNTS, si ritiene che le regole e i principi contenuti nella disposizione normativa siano immediatamente da recepire e applicare, anche in difetto della modulistica a supporto.

Gli ETS soggetti ai controlli

Di seguito l’elenco schematico degli ETS assoggettati ai controlli disposti dal Decreto.

Tipo ETS Sezione RUNTS Controllo D. 07/08/2025
Organizzazioni di Volontariato A SI
Associazioni di Promozione Sociale B SI
Enti filantropici C SI
Imprese Sociali/Cooperative Sociali D NO
Reti associative E SI
Società di Mutuo Soccorso F NO
Altri enti del Terzo settore G SI

Pertanto:

– le Imprese sociali sfuggono a questo sistema perché sottoposte alla vigilanza diretta del MLPS come disposto dall’art. 15, D.Lgs. n. 112/2017 (Codice delle imprese sociali);

– le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso sono controllate dal MISE, ora MIMIT, come avviene in generale per il mondo cooperativo.

Ci sono inoltre altre esclusioni, giustificate da situazioni peculiari dell’ente:

– enti sottoposti a gestione commissariale;

– enti sottoposti a procedure concorsuali previste dal Codice della Crisi (ad esempio la composizione negoziata della crisi, la liquidazione controllata, la liquidazione giudiziale).

Rimangono invece assoggettabili gli enti in scioglimento volontario e quelli in concordato preventivo.

 

Finalità e tipologie di controllo

Lo scopo dei controlli è quello di accertare:

a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel RUNTS;

b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale da parte dell’ente;

c) l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel RUNTS.

Gli argomenti oggetto di controllo riguardano, come meglio si specificherà di seguito: i contenuti essenziali dello statuto, l’attività in concreto svolta, le finalità effettivamente perseguite, la governance dell’ente, la trasparenza e pubblicità.

Un paio di precisazioni e qualche considerazione al riguardo.

Per prima cosa, non si tratta di un sindacato di merito, da parte delle Autorità individuate, sulla bontà o meno delle scelte effettuate dagli enti e dai loro organi, tuttavia, dal momento che oggetto è anche la verifica del perseguimento delle finalità di interesse pubblico, è chiaro che non si può prescindere dal controllo sull’effettivo svolgimento dell’attività di interesse generale prevista dallo statuto e, caso mai si accertasse che l’ente svolge in realtà una attività diversa, magari commerciale, allora ciò sarebbe da reputare a una scelta illegittima da parte dell’organo di amministrazione o associativo.

In secondo luogo, bisogna distinguere i controlli del Decreto in oggetto da quelli preventivi svolti dai competenti Uffici del RUNTS in sede di domanda di iscrizione. Questi ultimi sono controlli formali finalizzati ad appurare la presenza dei requisiti ai fini dell’iscrizione iniziale dell’ente.

Da ultimo, vengono, ovviamente, fatte salve le attività di vigilanza cui gli ETS, al pari di tutti gli altri enti, sono sottoposti in ambiti diversi, e cioè:

– vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

– vigilanza in materia fiscale e tributaria, nonché sulla spettanza del 5 per mille, affidata agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria;

– controlli amministrativi e contabili sull’utilizzo delle risorse finanziarie o patrimoniali, da parte delle PA ed enti territoriali eroganti (oltre che i permessi per svolgere particolari attività).

In merito alle tipologie, il Decreto distingue controlli “ordinari” da quelli “straordinari”.

 

I controlli ordinari: cadenza e oggetto

I controlli “ordinari”, o “programmati”, sono effettuati a cadenza triennale su tutti gli ETS: vale a dire che ciascun ETS deve essere assoggettato a controllo ordinario almeno una volta ogni 3 anni.

Viene disposto che:

– il termine per il primo controllo all’ente decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione al RUNTS (come anticipato, da disposizione transitoria, in sede di prima applicazione il termine decorre dalla data che verrà individuata con un apposito Decreto);

– nel primo triennio i controlli ordinari dovranno riguardare oltre il 55% degli ETS (obiettivo ambizioso, visto che si tratta di una platea potenziale di 130mila enti e quindi più di 70mila controlli da svolgere);

– entro il 31 marzo di ogni anno sarà definito il programma dei controlli ordinari per il successivo triennio, da parte dell’ente responsabile coinvolto.

Il controllo ordinario ha per oggetto la verifica, in via prioritaria attraverso accertamenti a campione essenzialmente di natura documentale, di specifici elementi:

Art.11, comma 1, Decreto 07/08/2025 Oggetto di controllo Oggetto di controllo
a) Correttezza della denominazione dell’ente anche in ragione della Sezione di iscrizione nel RUNTS Compatibilità della forma giuridica con la qualifica di ETS e con la Sezione di iscrizione nel RUNTS
b) L’ente non è un soggetto escluso ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 (*) L’ente non risulta sottoposto a direzione e coordinamento o controllato da soggetti esclusi, fatte salve le deroghe previste dalla legge (*)
c) Presenza del numero minimo di associati (se richiesto) Base sociale non composta in contrasto con quanto previsto dalla disciplina vigente
d) Presenza nell’atto costitutivo o nello statuto dell’ente degli elementi di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 117/2017 (**) Presenza nell’atto costitutivo o nello statuto dell’ente degli elementi previsti per le particolari categorie di ETS (**)
e) Effettivo svolgimento di attività di interesse generale in via quanto meno prevalente, anche in considerazione della specifica qualifica acquisita (*) Assenza di violazioni di norme particolari accertate dalle Amministrazioni competenti di cui all’art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 (*)
f) Esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale svolto sulla base di apposita disposizione statutaria e in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
g) Rispetto dei principi e delle linee guida sull’attività di raccolta fondi (*)
h) Assenza di distribuzione di utili, neanche in via indiretta (*)
i) Bilanci redatti e depositati in conformità alle previsioni di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 117/2017
j) Bilancio sociale, se obbligatorio per legge, redatto, depositato e pubblicato in conformità alle previsioni di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (*)
k) Pubblicazione, se richiesto dalla legge, delle informazioni di cui all’art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 relative a emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (*)
l) Corretta tenuta dei libri sociali obbligatori (*)
m) Rispetto delle norme in materia di volontariato (*)
n) Per le APS – OdV, verifica della prevalenza dei volontari e rispetto del rapporto tra volontari (o associati) e lavoratori (*)
o) Patrimonio degli enti con personalità giuridica non inferiore di oltre 1/3 rispetto al patrimonio minimo necessario per conseguire la personalità giuridica (*)
p) Nomina e corretta composizione e funzionamento degli organi sociali essenziali per legge (*)
q) Effettuazione delle comunicazioni e dei depositi obbligatori al RUNTS
r) Assenza di cause di scioglimento o estinzione dell’ente

Sono previsti controlli semplificati per gli enti che, nel triennio antecedente quello del controllo, non abbiano superato i 60.000 euro di entrate complessive per ciascun anno.

Nello specifico, essi non vengono assoggettati agli accertamenti contrassegnati in tabella con l’asterisco (*), rimanendo soggetti alle sole verifiche di cui alle lett. a), c), d), f), i), q), r).

La verifica prettamente documentale sul patrimonio dell’ente con personalità giuridica di cui alla lett. o) peraltro sarebbe difficilmente praticabile in caso di enti con entrate inferiori a 60.000 euro, dal momento che questi possono presentare il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, senza la situazione patrimoniale.

Le verifiche inerenti la lett. d), ovvero il controllo sulle clausole obbligatorie da includere all’interno degli atti costitutivi e statuti, non sono invece esperibili sugli enti che li hanno redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con Decreto del MLPS, correttamente depositati al RUNTS.

Per le fondazioni, si aggiungono i seguenti controlli:

Art. 11, comma 2, Decreto 07/08/2025 Oggetto di controllo
a) Accertarsi che lo scopo non sia divenuto irrealizzabile
b) Assenza di deliberazioni contrarie a norme imperative, atto di fondazione, ordine pubblico o buon costume
c) Assenza di azioni dell’organo amministrativo in difformità allo statuto, allo scopo o alla legge

In sede di controllo, inoltre, gli ETS che hanno superato per 2 esercizi consecutivi almeno 2 dei 3 limiti oltre i quali scatta l’obbligo di nomina dell’organo di revisione, devono produrre l’informazione antimafia.

 

I controlli ordinari: modalità e durata

Come anticipato, il controllo ordinario viene effettuato attraverso accertamenti documentali, facendo ricorso:

– ai documenti già depositati nel RUNTS (ad esempio per le verifiche di cui alle lett. a, d, i, j, o, p, q);

– ai documenti, dati e informazioni da richiedere all’ente (ad esempio, estratti dei libri sociali, come il libro degli associati, il registro dei volontari, i verbali delle assemblee e delle adunanze dell’organo amministrativo; il libro unico del lavoro).

Sia l’avvio dell’attività di controllo che le successive comunicazioni bi-direzionali sono da gestire esclusivamente via PEC.

Risulta evidente che alcune verifiche siano da effettuare con l’ausilio di altre fonti diverse dal RUNTS, come ad esempio per assicurarsi dell’assenza di violazioni di norme nell’esercizio dell’attività che siano accertate da PA, oppure per il riscontro delle informazioni di trasparenza sugli emolumenti agli organi sociali, tramite l’ispezione del sito internet dell’ente o della rete cui aderisce.

Più difficile è constatare l’assenza della causa di scioglimento dell’ente motivata dal conseguimento o dall’impossibilità di realizzare lo scopo sociale. Ciò comporta, infatti, una analisi approfondita non solo dello statuto, ma anche della situazione contingente dell’ETS. Per esemplificare, se lo scopo sociale, declinato nello statuto, fosse quello di raccogliere fondi al fine di acquistare delle attrezzature specifiche da donare a uno specifico istituto di ricerca sanitaria e tale obiettivo si fosse realizzato, oppure l’istituto individuato non fosse più esistente, il verificatore potrebbe averne contezza solo con un approfondimento specifico.

Nel caso in cui, a seguito dell’accertamento documentale, si rendesse necessario un approfondimento istruttorio, allora è possibile effettuare controlli presso la sede legale dell’ente (o negli altri luoghi in cui viene svolta l’attività). Durante questi controlli in loco l’ente deve esibire i libri sociali e fornire tutti i dati e le informazioni richieste. In accordo al principio del contraddittorio, viene prevista la presenza del legale rappresentante (o altro soggetto delegato), nonché la possibilità per l’ente di essere assistiti da professionisti di fiducia.

Come già gli enti sportivi dilettantistici conoscono, è fatta salva la possibilità per il verificatore di “intervistare” gli associati, i dipendenti, i terzi interessati.

Il controllo ordinario deve concludersi entro 90 giorni dalla PEC istruttoria dell’avvio, salvo sospensioni per:

– richieste di informazioni (20 giorni di sospensione del termine a far data dalla richiesta);

– invito alla regolarizzazione (il termine riparte dalla verifica della regolarizzazione o – se non effettuata – dopo 30 giorni dal termine per regolarizzare).

 

I controlli straordinari: motivazioni, svolgimento e durata

Le motivazioni che stanno dietro all’avvio del procedimento di un controllo straordinario possono essere le più svariate, ovvero esso:

– può avere natura “generale” (ogni qualvolta venga ritenuto opportuno);

– può essere diretto ad accertare uno o più aspetti già oggetto di controllo “ordinario” (sulla base di un’esigenza di approfondimento scaturita nel corso dello stesso);

– può essere diretto ad accertare la regolare fruizione del social bonus erogato ai sensi dell’art. 81, CTS (ovvero lo specifico credito d’imposta riconosciuto a fronte del recupero di beni immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata).

La motivazione del controllo va indicata all’atto dell’avvio del procedimento.

L’esecuzione di un controllo straordinario non influisce sulla scadenza del successivo controllo ordinario, ovvero non si riparte con il computo di un nuovo triennio a fronte del controllo straordinario.

Le modalità sono del tutto analoghe a quelle già indicate per i controlli ordinari: si tratta di accertamenti documentali e di comunicazioni che avvengono via PEC, oltre alla possibilità di visite in loco e di conseguenti “interviste” ai soggetti coinvolti nell’attività dell’ente, compresi i terzi interessati.

La durata del controllo straordinario non può travalicare i 30 giorni.

 

Soggetti attivi del controllo

Di seguito si individuano quali sono i soggetti richiamati dalla norma allo scopo di effettuare le verifiche. Va fatta una opportuna distinzione tra:

– soggetti “responsabili” del controllo;

– soggetti “autorizzati” al controllo;

– soggetti “convenzionati”;

– soggetti (materialmente) “incaricati” del controllo.

I soggetti responsabili sono gli enti ai quali viene affidata la competenza in materia di controllo.

In particolare, si tratta degli Uffici territoriali del RUNTS (statale, regionali, delle Province autonome).

I soggetti autorizzati sono quelli che hanno richiesto e ottenuto l’autorizzazione da parte del MLPS allo svolgimento dei controlli “ordinari” e che diventano a loro volta “responsabili”. Essi sono:

– reti associative nazionali (RAN);

– centri di servizio per il volontariato (CSV).

I soggetti autorizzati possono svolgere i controlli ordinari sugli ETS a essi aderenti.

I soggetti convenzionati sono, a loro volta, sempre le RAN (o anche altre Reti non nazionali) o i CSV che, non essendo autorizzati, abbiano stipulato una apposita convenzione con uno dei soggetti autorizzati affinché vengano affidati a quest’ultimo i controlli sugli enti aderenti al soggetto convenzionato. Anche gli Uffici del RUNTS possono essere convenzionati con soggetti autorizzati in merito ai controlli su enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato.

Per soggetto “aderente” si intende un ente che abbia dichiarato al RUNTS la propria affiliazione (alla RAN o al CSV). Ci sono poi norme particolari nei casi di adesione a più soggetti (la scelta va fatta dall’ETS mediante una apposita funzionalità del Registro oppure si considera il primo soggetto indicato nel Registro).

Di seguito si presenta una tabella per schematizzare l’individuazione della competenza dei verificatori.

Ente sottoposto al controllo Soggetto responsabile
dei controlli “ordinari”
Soggetto responsabile
dei controlli
“straordinari”
ETS aderente a un soggetto autorizzato RAN o CSV autorizzato (scelto o prima adesione in caso di adesione a “più” soggetti autorizzati) Ufficio del RUNTS territorialmente competente
ETS aderente a un soggetto convenzionato RAN o CSV autorizzato
ETS non aderente ad alcun soggetto convenzionato, con RUNTS competente convenzionato RAN o CSV autorizzato
ETS non aderente ad alcun soggetto convenzionato, con RUNTS competente non convenzionato Ufficio del RUNTS territorialmente competente

Il Decreto entra nel merito della procedura di autorizzazione degli enti interessati (si badi bene, non obbligati) all’effettuazione dei controlli, la sua validità, le ipotesi di revoca e la vigilanza sugli enti autorizzati.

 

Incaricati materiali del controllo

Rimangono da individuare i soggetti che materialmente procederanno al controllo, vale a dire le persone fisiche che svolgeranno le verifiche su incarico di un soggetto “responsabile”.

In ragione della consapevolezza che i soggetti responsabili potrebbero trovarsi in difficoltà nel reperire risorse umane interne (i propri dipendenti) da dedicare allo specifico incarico, si prevede che essi possano essere anche:

– collaboratori esterni;

– professionisti esterni.

 

Requisiti professionali

I requisiti richiesti in capo ai collaboratori e professionisti esterni sono i seguenti (almeno uno dei quali è da soddisfare):

– aver frequentato con esito positivo uno dei corsi di formazione ad hoc organizzati (si veda in seguito);

– avere comprovata esperienza (almeno triennale) nella revisione, controllo, gestione e consulenza a (o in materia di) ETS;

– appartenere a una delle categorie di soggetti ex art. 2397, comma 2, c.c.: revisori legali, dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro, professori universitari in materie economiche o giuridiche.

I medesimi soggetti non devono poi presentare cause di incompatibilità generale (interdetti, inabilitati, falliti, ecc.) o specifica sull’ente (rapporti di coniugio, parentela con gli amministratori, rapporto di consulenza o di lavoro con l’ETS da controllare).

Al massimo si possono effettuare, da parte della stessa persona incaricata, 3 procedure di controllo consecutive sul medesimo ETS (per il principio di rotazione).

In merito ai corsi di formazione finalizzati alla maturazione del primo requisito, essi sono organizzati dai soggetti autorizzati e dagli ordini professionali (per il primo anno, anche dal Ministero del Lavoro a mezzo delle Regioni o delle associazioni più rappresentative di ETS e CSV), e devono avere durata almeno pari a 40 ore, terminando con una prova finale. Sono poi previsti anche corsi di aggiornamento annuali, da organizzare da parte dei medesimi soggetti, di durata almeno pari a 20 ore, cui i professionisti e collaboratori dovranno partecipare almeno una volta nell’arco di un triennio (obbligo non previsto per le categorie ex art. 2397, comma 2, c.c.). È importante precisare che il soggetto assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ove già non dipendente di PA.

 

Contributi statali

A sostegno dello svolgimento dei controlli ordinari da parte dei soggetti autorizzati, viene prevista l’erogazione di un contributo annuale ripartito come dalla seguente tabella.

Fascia Importo massimo Entrate dell’ente controllato (*)
a) 50 euro Fino a 60.000 euro
b) 100 euro Da 60.000,01 a 300.000 euro
c) 250 euro Da 300.000,01 a 1.000.000 euro
d) 500 euro Oltre 1.000.000 euro
(*) si intende l’ammontare più alto delle entrate dell’ente sottoposto a controllo, come risultante dai bilanci depositati nel triennio antecedente il controllo.

Il 60% dell’importo della fascia a) moltiplicata per il numero di enti che il soggetto autorizzato prevede di controllare nell’anno è erogato in anticipo.

Il saldo viene determinato ed erogato sulla base dei controlli effettivamente conclusi sugli ETS.

Esiti dei controlli e provvedimenti degli Uffici del RUNTS

Al termine delle verifiche, gli esiti possibili sono diversi e risulteranno nelle conclusioni al verbale redatto dal soggetto incaricato, insieme alle relative procedure da attuare. Schematizzando:

Esito Procedura
Nessuna irregolarità Il controllo si chiude senza rilievi. Viene rilasciata l’attestazione di avvenuto controllo, pubblicata nel RUNTS.
Irregolarità sanabile Invito, dal soggetto incaricato, alla regolarizzazione in un termine tra i 30 e i 90 giorni. Entro i 30 giorni dalla decorrenza del termine viene verificata la regolarizzazione. Con esito positivo, viene rilasciata l’attestazione di avvenuto controllo, pubblicata nel RUNTS.
Irregolarità non sanabile o irregolarità sanabile non regolarizzata Trasmissione via PEC all’ente del verbale, con assegnazione del termine di 15 giorni per inviare eventuali osservazioni o controdeduzioni. Decorso il termine, formulazione di una proposta motivata (non vincolante) all’Ufficio del RUNTS di adozione di un provvedimento.

L’Ufficio del RUNTS, ricevuta la proposta come risultato dell’esito negativo sopra evidenziato nell’ultima riga, può adottare i seguenti provvedimenti:

– disporre un controllo “straordinario” o ulteriori provvedimenti;

– diffidare l’ente a regolarizzare la situazione, in un termine compreso tra 30 e 180 giorni e, in difetto, provvedere alla cancellazione dal RUNTS;

– avviare il procedimento di cancellazione dal RUNTS.

Nel caso di fondazioni, prima di avviare la cancellazione, l’Ufficio può disporre la sostituzione degli amministratori (quando le disposizioni nell’atto di fondazione non possono attuarsi) o la nomina di un commissario straordinario (qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto, dello scopo o della legge).

Se il controllo non è nemmeno partito a causa dell’irreperibilità dell’ente, viene proposta all’Ufficio RUNTS la cancellazione dell’ente.

 

Alcune considerazioni

Il modello previsto dal Decreto si pone sulla scia e trae ispirazione da altri provvedimenti simili già a regime da molti anni. Le società cooperative, ad esempio, vengono controllate da parte dei funzionari ministeriali, piuttosto che dagli incaricati delle associazioni di categoria, per le cooperative loro aderenti. È lecito aspettarsi che il modello di verbale che verrà adottato dai verificatori degli ETS sia molto simile a quello in uso e già più volte aggiornato ai verificatori delle cooperative. Evidentemente il format sarà da adattare alle peculiarità del Terzo settore. Indubbiamente le cooperative per loro natura sono strutturate per poter accogliere in loco (ove richiesto, ad esempio per le cooperative di lavoro o quelle di maggiori dimensioni) e per rispondere sugli argomenti oggetto di verifica, mentre per la platea degli ETS, soprattutto per quelli di minori dimensioni, non sempre è così. Il che rende spesso indispensabile l’affiancamento e la consulenza di un professionista preparato. Tuttavia, la limitazione dei controlli per gli ETS “minori” e la comunicazione quasi esclusivamente da remoto fa sì che per essi la disposizione sia meno impattante.

A proposito delle verifiche in loco, è opportuno istruire adeguatamente in via preventiva i soggetti che potranno essere intervistati da parte dei verificatori, affinché non vengano date risposte poco “consone” in merito all’assenza della distribuzione degli utili, la corretta gestione dell’attività, la partecipazione alle assemblee (per prima quella di approvazione del bilancio), la qualifica di volontario, ecc.

In linea generale, per arrivare pronti alla fase operativa dei controlli, è conveniente che gli ETS attuino un check, per non dire una vera e propria due diligence, sulla propria situazione attuale, anticipando internamente la verifica sulla compliance statutaria, sulle comunicazioni annuali dei dati al RUNTS, sulla conformità dei bilanci d’esercizio e di quelli sociali rispetto ai Decreti ministeriali, sul rispetto degli obblighi di trasparenza e in materia di volontariato, sulla fiscalità. Ciò per apportare i correttivi che si rendessero necessari, anche mediante il supporto di professionisti specializzati.

Da più parti si è parlato di un “autocontrollo” del non profit: è vero che il coinvolgimento delle RAN piuttosto che dei CSV (a loro volta oggetto di controllo) significa che il mondo del Terzo settore in sostanza si controlla da solo, ma l’accento è da porre sulla “sussidiarietà” prevista dal Decreto. Gli enti di secondo livello sono infatti chiamati ad assumersi delle responsabilità notevoli in materia di controlli, una sfida che va colta nell’ottica di salvaguardare l’interesse degli enti aderenti e non in quella “punitiva” o “inquisitoria”. Lo scopo deve essere quello di rendere più forte la fiducia di tutti gli interessati (istituzioni, cittadini, utenti, ecc.) che guarderanno all’ente sicuri della sua trasparenza, della responsabilità della governance e del corretto operato, una volta che saranno certificati dai controlli.

Chiaramente, è intuibile come alcune delle organizzazioni coinvolte potranno (perlomeno inizialmente) nutrire delle perplessità in quanto la capacità tecnica maturata dal loro ruolo consulenziale e a esso dedicata verrà in parte trasferita a una funzione che i loro enti aderenti non richiedono ma, al contrario, subiscono.