4 Dicembre 2025

Il conferimento di studio professionale in STP: studio o azienda?

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

L’interesse degli operatori verso le aggregazioni professionali è in continua crescita, grazie anche alla rimozione di ostacoli di natura fiscale operata dal nuovo art. 177-bis, TUIR (introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024). Questa Riforma tributaria ha previsto la neutralità fiscale per il conferimento degli studi professionali, equiparando fiscalmente il conferimento di uno studio professionale al conferimento di azienda (già neutrale ex art. 176, TUIR).

Tuttavia, l’equiparazione sul piano fiscale non comporta automaticamente un’equiparazione sul piano civilistico. Per definire la disciplina applicabile ai conferimenti in STP, occorre stabilire se lo studio professionale, oggetto del conferimento, abbia o meno natura di azienda ai sensi del Codice civile. Su questo tema, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie è recentemente intervenuto con le Massime Q.A.20, Q.A.21 e Q.A.22, fornendo un contributo prezioso e innovativo.

La Massima Q.A.20, intitolata “Studio professionale avente natura di azienda”, affronta la questione preliminare della qualificazione dell’oggetto del conferimento. Secondo l’orientamento notarile, il complesso unitario di attività materiali e immateriali organizzato dal professionista intellettuale (inclusi gli artisti) per l’esercizio della propria attività può avere o meno natura di azienda. Ai sensi dell’art. 2238, comma 1, c.c., tale natura sussiste quando la prestazione professionale costituisce solo uno degli elementi dell’attività organizzata in forma di impresa. Il Notariato triveneto offre un criterio operativo chiave per identificare tale requisito: si ritiene integrato quando il complesso unitario organizzato dal professionista è in grado di generare un proprio avviamento che prescinda, in tutto o in parte, dal suo titolare.

Questa valutazione è fondamentale, poiché solo se lo studio professionale ha natura di azienda si applicano al conferimento le disposizioni degli artt. 2557 ss., c.c.. La dottrina ha, in passato, sostenuto che, qualora l’attività intellettuale sia esercitata nell’ambito di una più ampia attività inquadrabile nell’impresa commerciale, il libero professionista acquista la qualità di imprenditore. La sussistenza di un valore economico riferibile all’organizzazione, e non solo alla persona del professionista, è considerata “reale e insopprimibile”.

La Massima Q.A.21 si concentra sulle conseguenze civilistiche del conferimento in STP di uno studio professionale che abbia effettivamente natura di azienda. In questa ipotesi, al conferimento si applica integralmente la disciplina prevista dagli artt. 2557 ss., c.c.. Questo comporta effetti ben definiti sul subentro nei contratti, nella responsabilità per i debiti e nella valorizzazione dell’avviamento. In particolare:

  • ai sensi dell’art. 2558, c.c., la società conferitaria (STP) subentra automaticamente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale (ad esempio, contratti con fornitori o di locazione di beni strumentali). Non è necessario il consenso dei contraenti ceduti, i quali mantengono solo il diritto di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa;
  • ai sensi dell’art. 2560, c.c., l’alienante (il professionista conferente) non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda anteriori al trasferimento, salvo consenso dei creditori. Tuttavia, la STP conferitaria risponde in solido dei debiti se essi risultano dalle scritture contabili obbligatorie;
  • i rapporti di lavoro continuano con la STP conferitaria secondo i termini e le modalità previste dall’art. 2112, c.c.. In tal caso, il conferente e la STP sono obbligati in solido per i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento;
  • è consentita la valorizzazione dell’avviamento. La Massima precisa che l’avviamento non si identifica con la clientela (che ne costituisce oggettivamente solo un elemento). Il trasferimento della clientela, in riferimento a un’attività professionale intellettuale, sarebbe impossibile sotto il profilo giuridico; l’avviamento consiste, invece, in una qualità dell’organizzazione conferita.

Al contrario, secondo la Massima Q.A.22, qualora il complesso unitario di attività materiali e immateriali organizzato dal professionista non abbia natura di azienda, la disciplina di cui agli artt. 2557 ss., c.c., non trova applicazione. In tal caso, si applica la disciplina propria di ogni singolo bene conferito. Ad esempio, la STP conferitaria subentra nei contratti solo se in essi è prevista la facoltà di cessione o se sussiste il consenso del contraente ceduto (art. 1406, c.c.). per quanto riguarda le passività, le stesse non sono trasferibili per legge, ma possono essere assunte dalla società conferitaria solo mediante il perfezionamento di una delle specifiche convenzioni previste dall’ordinamento per la sostituzione del debitore, quali la delegazione, l’espromissione o l’accollo.