Il conferimento a realizzo controllato ex comma 2-bis di partecipazioni in nuda proprietà
di Ennio VialIn un precedente intervento abbiamo avuto modo di approfondire le possibilità di operare un conferimento a realizzo controllato in base al comma 2-bis dell’art. 177, TUIR, in ipotesi di conferimento di usufrutto.
Il nostro ragionamento ha portato, non senza qualche difficoltà, alla conclusione che il conferimento dell’usufrutto può beneficiare del realizzo controllato solo in presenza di un contestuale conferimento di una nuda proprietà da parte di un familiare.
L’usufrutto, pertanto, singolarmente considerato, non risulta essere autosufficiente, stante il chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 381/E/2020, ove l’ufficio ha precisato che l’usufrutto è un diritto di godimento e non una partecipazione.
In quest’intervento vogliamo esaminare il caso del nudo proprietario. Questi si viene a trovare in una posizione per certi versi privilegiata, ma per altri penalizzata rispetto all’usufruttuario.
La posizione di maggior favore del nudo proprietario è, ad esempio, legata al fatto che se la nuda proprietà è dotata dei diritti di voto la stessa viene totalmente assimilata alla piena proprietà. In questo caso, ipotizzando sempre che i diritti di voto corrispondano alla quota di partecipazione al patrimonio, risulterebbe sufficiente il conferimento di una quota leggermente superiore al 20% per accedere al conferimento ex art. 177, comma 2-bis.
Un ulteriore elemento di forza della nuda proprietà rispetto all’usufrutto è rappresentato dal fatto che la stessa può risultare autosufficiente, ancorché priva dei diritti di voto.
Si pensi, ad esempio, al caso del conferimento di una quota di nuda proprietà priva dei diritti di voto pari al 60% del capitale. Nell’ipotesi in cui la stessa venga conferita senza il contestuale apporto dell’usufrutto l’operazione potrebbe ugualmente beneficiare del realizzo controllato a condizione, tuttavia, che operando il ragguaglio emerga una partecipazione superiore al 25%.
Se, nel nostro caso, ipotizzassimo un usufruttuario avente 65 anni la quota di nuda del 60% equivarrebbe a una quota di patrimonio del 30%.
L’esempio appena proposto, tuttavia, evidenzia anche l’elemento di debolezza della nuda proprietà, ossia la necessità di operare il ragguaglio. Se, infatti, si intendesse implementare un conferimento congiunto di usufrutto e nuda da parte di due familiari l’applicabilità del comma 2-bis alla nuda proprietà risulta confinato a casi marginali.
Infatti, se si dovesse conferire contestualmente usufrutto e nuda proprietà di una quota superiore al 50%, l’operazione non presenterebbe problemi, ma ricadrebbe nell’alveo dell’art. 177, comma 2 (risposta a interpello n. 147/E/2019).
Ipotizzando un conferimento di una nuda proprietà senza voti di una quota pari al 50%, affinché si concretizzi la partecipazione qualificata l’usufruttuario dovrebbe avere almeno 67 anni. Il valore dell’usufrutto per soggetti di età compresa tra i 67 e i 69 anni è pari al 45% della piena proprietà per cui lo stesso sarebbe pari al 22,5% (50%*45%); la nuda proprietà determinerebbe una quota del 27,5% (50%*55%).
Volendo fare un altro esempio, se il nudo proprietario privo dei diritti di voto detenesse una quota del 30%, la partecipazione qualificata si configurerebbe solo se l’usufruttuario avesse da 87 a 92 anni.
La quota risulterebbe, infatti, pari al 25,5% (30%*85%).
Una possibile soluzione per estendere l’ambito applicativo del conferimento ex art. 177, comma 2-bis, alla nuda proprietà senza voto potrebbe essere quello di una rinuncia parziale dell’usufruttuario al proprio diritto, in modo che il titolare della quota in nuda possa sommare a detta quota in nuda proprietà (da ragguagliare) una piena proprietà senza necessità di ragguaglio. Ovviamente è appena il caso di ricordare che l’usufruttuario dovrà conservare, per poter beneficiare anch’esso del realizzo controllato, una partecipazione qualificata in termini di diritto di voto (ovvero una partecipazione superiore al 20%).
Chiariamo con un esempio: si ipotizzi che 2 familiari detengano rispettivamente l’usufrutto e la nuda proprietà del 40% di una società e che intendano conferire questa quota in una family holding che acquisirebbe, quindi, il 40% in piena proprietà. Si supponga che l’usufruttuario abbia 65 anni. Il diritto di usufrutto, in assenza di ragguaglio, soddisfa le condizioni per essere annoverato tra le partecipazioni qualificate. La nuda proprietà, invece non rispetta il requisito della qualificazione, perché la stessa rappresenterebbe solo il 20% della partecipazione al capitale, mente si deve superare la soglia del 25%.
Per risolvere il problema, l’usufruttuario dovrebbe rinunciare ad una quota di usufrutto superiore al 10%. Supponiamo che si rinunci a una quota di usufrutto dell’11%. L’usufruttuario, detenendo il 29% dei voti e non essendo tenuto al ragguaglio, deterrà una partecipazione qualificata.
Il nudo proprietario, dal canto suo, verrà ridursi la sua quota di nuda dal 40% al 29%; tuttavia, acquisirà una quota in piena dell’11%. Ebbene, anche egli deterrà una partecipazione qualificata in quanto pari al 25,5% del capitale, ossia la somma tra la quota in piena (11%) e la quota in nuda proprietà (29%) opportunamente dimezzata per operare il ragguaglio.
Ci si può chiedere se questo riassortimento delle quote, possa presentare dei profili di abuso. Alla luce dei consolidati orientamenti dell’Agenzia, peraltro ribaditi nell’atto di indirizzo in tema di abuso dello scorso 27 febbraio 2025, questi tipi di assestamenti sulle quote non presentano profili di abuso, a condizione che non siano meramente temporanei in quanto seguiti da operazioni di segno contrario.


