30 Luglio 2025

Il bilancio delle farmacie

di Alessandro Bonuzzi
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Le farmacie italiane sono generalmente micro o piccole imprese dotate di una straordinaria capacità di generare ricchezza, nel senso di utile d’esercizio. La peculiarità principale che caratterizza la farmacia è il fatto che una parte dell’attività è svolta in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), mentre un’altra parte dell’attività è rappresentata dalla libera vendita verso soggetti consumatori finali. Ciò ha positive ricadute in termini di esigibilità dei crediti. Infatti, nell’attività in libera vendita (il c.d. cassetto), essendo questa al dettaglio, l’incasso del corrispettivo è immediato, al momento della consegna dei prodotti; l’attività svolta in convenzione con il SSN, invece, fa maturare un diritto di credito che viene generalmente saldato dall’Autorità sanitaria locale entro la fine del mese successivo rispetto al mese di riferimento. Se a questo si aggiunge che lo svolgimento dell’attività della farmacia non ha bisogno di grandi investimenti infrastrutturali e che i debiti strettamente connessi all’attività sono quelli che si generano verso i fornitori dei farmaci e degli altri prodotti, nonché verso i dipendenti, è agevole comprendere come la redditività di questa tipologia di azienda è di gran lunga superiore rispetto alla media di altri settori e come quindi le farmacie rappresentino realtà attrattive per gli investitori. Sotto il profilo prettamente tecnico-bilancistico la farmacia segue le regole di carattere ordinario valide per la generalità delle imprese. Quindi, sia il bilancio di verifica (BdV) che il bilancio d’esercizio non presentano peculiarità dal lato delle modalità di redazione.

 

Nuovi limiti per il bilancio

Sotto il profilo dimensionale la quasi totalità delle farmacie italiane rientra nei parametri del bilancio abbreviato. Pertanto, le farmacie costituite sotto forma di società di capitali possono beneficiare delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis, c.c..

Si ricorda che i limiti per la redazione del bilancio abbreviato sono stati innalzati a opera dell’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 125/2024. Secondo il CNDCEC e la dottrina prevalente, i nuovi parametri devono essere applicati retroattivamente. Pertanto, le soglie maggiorate per il superamento dei parametri si potrebbero considerare anche per gli esercizi precedenti al 2024.

Parametri di riferimento per il bilancio abbreviato Vecchia soglia Nuova soglia
Attivo di Stato patrimoniale 4.400.000 euro 5.500.000 euro
Ricavi dele vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro 11.000.000 euro
Dipendenti occupati in media nell’esercizio 50 unità

Le soglie che hanno subito un potenziamento sono quelle riferite all’attivo di Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni; di contro, il parametro di cui al n. 3), comma 1, art. 2435-bis, c.c., non è stato intaccato dalla novella normativa ed è rimasto quindi fissato in misura pari a 50 unità anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 125/2024.

Resta fermo che:

− per totale “dell’attivo di Stato patrimoniale” va assunto il valore desumibile dalla voce di attivo evidenziato nello Stato patrimoniale;

− per ammontare dei “ricavi delle vendite e delle prestazioni” va inteso il valore desumibile dalla voce A.1 del valore della produzione del Conto economico.

Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata:

− con riferimento al primo esercizio di attività, a condizione che non siano superati 2 dei 3 parametri di riferimento, senza la necessità di ragguaglio in base ai giorni, in caso di esercizio di durata inferiore o superiore all’anno solare;

− dal secondo esercizio in avanti, laddove per 2 esercizi consecutivi non siano superati 2 dei 3 parametri di riferimento. Pertanto, una società potrebbe applicare le semplificazioni a partire dal bilancio 2024, se le soglie dimensionali non fossero superate negli esercizi 2023 e 2024.

Al riguardo, infatti, dovrebbe ritenersi superato il tradizionale orientamento del CNDCEC, secondo cui sarebbe opportuno usufruire delle semplificazioni a partire dal bilancio dell’esercizio successivo al secondo consecutivo nel quale non vengono superati i limiti dimensionali.

Ai sensi del comma 8, art. 2435-bis, c.c., il bilancio deve essere redatto nella forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo siano superati 2 dei 3 parametri di riferimento.

Ciò significa che la società che redige il bilancio in forma abbreviata e che per il secondo esercizio consecutivo non rispetta almeno 2 dei 3 parametri dimensionali, peraltro non necessariamente sempre gli stessi 2, è obbligata a redigere il bilancio in forma ordinaria già dal secondo esercizio consecutivo. Pertanto, una società che abbia superato le soglie dimensionali negli esercizi 2023 e 2024 dovrebbe decadere dalle semplificazioni già a partire dal bilancio 2024.

La redazione del bilancio in forma abbreviata, che consente di beneficiare:

− di uno Stato patrimoniale e di un Conto economico di ridotte dimensioni;

− di una Nota integrativa sintetica;

− della possibilità di omettere la Relazione sulla gestione;

costituisce comunque una facoltà e non un obbligo. In altri termini, per le farmacie costituite nella forma di società di capitali è sempre consentito redigere il bilancio nella forma ordinaria.

È invece improbabile che una farmacia vestita della forma giuridica della S.r.l. rientri nei parametri dimensionali delle microimprese previsti dall’art. 2435-ter, c.c., e innalzati dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 125/2024, salvo semmai nella fase di start up. Generalmente, infatti, soprattutto le farmacie con un fatturato più ridotto sono gestite sotto forma di impresa individuale o familiare oppure nella veste di società di persone (S.n.c. o S.a.s.).

Parametri di riferimento per il bilancio delle microimprese Vecchia soglia Nuova soglia
Attivo di Stato patrimoniale 175.000 euro 220.000 euro
Ricavi dele vendite e delle prestazioni 350.000 euro 440.000 euro
Dipendenti occupati in media nell’esercizio 5 unità

 

Stato patrimoniale

Le voci che tipicamente compongono l’attivo di Stato patrimoniale del bilancio e del BdV della farmacia italiana sono le seguenti:

− tra le immobilizzazioni materiali:

  1. immobili;
  2. impianti specifici;
  3. arredamento;
  4. hardware e macchine d’ufficio;
  5. attrezzatura varia;

− tra le immobilizzazioni immateriali:

  1. costi di impianto e ampliamento;
  2. avviamento;
  3. spese pluriennali su beni di terzi;

− partecipazioni in altre imprese (solitamente in cooperative di farmacisti o in distributori intermedi di farmaci);

− rimanenze;

− crediti verso clienti (si tratta della remunerazione del SSN);

− altri crediti;

− cassa;

− banca;

− ratei e/o risconti attivi.

Il passivo di Stato patrimoniale è generalmente composto dalle voci seguenti:

− tra il Patrimonio netto:

  1. utili degli esercizi precedenti;
  2. altre riserve;
  3. utile dell’esercizio;

− trattamento di fine rapporto;

− debiti verso fornitori;

− altri debiti;

− ratei e/o risconti passivi.

Tra le immobilizzazioni immateriali non è infrequente che risulti iscritto l’avviamento, che può derivare dall’acquisto dell’azienda oppure da altra operazione straordinaria. Un caso diffuso è quello dell’avviamento iscritto a seguito del conferimento dell’azienda farmacia in una società di persone o di capitale che sia. In tal caso, peraltro, l’avviamento iscritto può essere affrancato sotto il profilo fiscale. L’art. 176, comma 2-ter, TUIR, prevede infatti la possibilità per la società conferitaria di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, ottenendone, conseguentemente, il riconoscimento fiscale. Tuttavia, per i conferimenti d’azienda effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 trova applicazione il regime di affrancamento disciplinato dall’art. 176, comma 2-ter, TUIR, così come novellato dall’art. 12, D.Lgs. n. 192/2024, con la conseguenza che risulta applicabile l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3%.

Fino alle operazioni effettuate nel 2023, invece, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori civilistici era condizionato al pagamento dell’imposta sostitutiva dell’IRES, dell’IRPEF e dell’IRAP, che doveva essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni, stabilita in misura pari al:

− 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;

− 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

− 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede 10 milioni di euro.

Il regime dell’affrancamento ha quindi subito un evidente cambiamento sotto il profilo della convenienza. In tal senso, per quel che concerne le farmacie, e più in particolare l’avviamento delle farmacie, si è passati da un’aliquota del 12% a un’aliquota del 21% (18+3%).

A ogni modo l’affrancamento deve risultare dalla dichiarazione dei redditi e dell’IRAP del periodo d’imposta nel corso del quale è stato posto in essere il conferimento.

Vi è poi da evidenziare che sotto il profilo civilistico l’avviamento va ammortizzato:

− sulla base della vita utile;

− in un periodo non superiore a 10 anni, nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile;

− in un periodo non superiore a 20 anni, quando la valutazione della vita utile dell’avviamento supera i 10 anni (OIC 24).

Ai fini fiscali, invece, le quote di ammortamento del valore dell’avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del valore stesso (ex art. 103, comma 3, TUIR).

Si ritiene che la vita utile stimata dell’avviamento delle farmacie possa superare i 10 anni, essendo il relativo diritto di piazza tutelato dalla legge; pertanto, generalmente, anche per questioni di semplificazione, nella pratica il periodo di ammortamento viene fatto coincidere con quello di deduzione fiscale, evitando così di far emergere un doppio binario civilistico-fiscale.

Un’altra posta che può assumere un valore rilevante nel bilancio di una farmacia sono le spese su beni di terzi. I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dalla farmacia (anche in leasing) sono capitalizzabili e iscrivibili tra le “altre” immobilizzazioni immateriali (voce B.I.7 di Stato patrimoniale), se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità).

In tal caso, l’ammortamento dei costi per migliorie dei beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

Sotto il profilo fiscale, le spese per migliorie su beni presi in locazione e capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali sono deducibili secondo le disposizioni dell’art. 108, comma 1, TUIR, e dunque, «nel limite della quota imputabile a ciascun periodo d’imposta». Ne deriva che i criteri civilistici trovano pieno riconoscimento anche sotto il profilo fiscale.

Al riguardo, giova ricordare che in passato la Corte di Cassazione (sentenze n. 19920/2022 e n. 3387/2020) ha ritenuto corretta la distribuzione delle spese per migliorie su beni di terzi su un periodo pari al contratto di locazione secondo la sua durata ordinaria, rimanendo irrilevante il suo eventuale prolungamento/rinnovo, anche se possibile o probabile. Ciò in ragione del fatto che le spese in questione devono essere ripartite al massimo, secondo un principio prudenziale, per la durata della locazione senza residui di sorta oltre la durata della stessa.

Se invece le migliorie su beni di terzi sono separabili dai beni detenuti in locazione, le spese sono iscrivibili tra le “immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di appartenenza (voci da B.II.1 a B.II.5 di Stato patrimoniale) e, di conseguenza, sono ammortizzabili sulla base della residua possibilità di utilizzazione. In tal caso, sotto l’aspetto fiscale, assume rilevanza il piano di ammortamento civilistico nei “limiti” però delle aliquote di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Pertanto, le spese sono deducibili sulla base dell’aliquota corrispondente al bene oggetto di manutenzione straordinaria.

Solitamente, le spese su beni di terzi presenti nei bilanci delle farmacie fanno riferimento a interventi di ristrutturazione, manutenzione o adattamento effettuati sui locali in cui viene svolta l’attività detenuti in locazione o in leasing. Per tale ragione possono rappresentare anche una voce di spesa consistente.

Le altre poste dell’attivo di Stato patrimoniale caratteristiche dell’attività di farmacia sono:

− le rimanenze finali, il cui valore va individuato in contraddittorio con il farmacista cliente;

− le partecipazioni, tipicamente possedute in società o cooperative che esercitano attività all’ingrosso dei prodotti venduti in farmacia. Si tratta di una strategia comune a tutte le farmacie che consente di ottenere un trattamento commerciale di favore e, quindi, di acquistare con più margine i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio;

− i crediti verso clienti, che sono costituiti prevalentemente da crediti verso l’Autorità sanitaria locale per vendite di farmaci con ricetta rossa, quindi a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Dal lato delle passività, si rappresenta come nel Patrimonio netto, in presenza di un avviamento iscritto nell’attivo, debba essere presente una posta, solitamente rilevata tra le “altre riserve” come contropartita. Se emergente a seguito del conferimento dell’azienda farmacia, la riserva è una riserva di utili liberamente utilizzabile e non in sospensione d’imposta, la cui distribuzione ai soci, quindi, non genera materia imponibile in capo alla società.

Le altre poste del passivo rilevanti sono:

− il fondo TFR che spesso ha un importo importante, avendo le farmacie, soprattutto quelle di più grandi dimensioni, necessità di un solido team di dipendenti;

− i debiti verso i fornitori, ossia verso i produttori o distributori intermedi di farmaci, parafarmaci e tutti gli altri prodotti tipicamente commercializzati nelle farmacie.

 

Conto economico

Le voci di ricavo che compongono il Conto economico standard di una farmacia sono le seguenti:

− vendite delle attività produttive;

− prestazioni di servizi;

− altri ricavi, in cui vanno iscritti eventuali contributi in conto esercizio;

− rimanenze finali di magazzino.

I ricavi della farmacia sono formati per la stragrande maggioranza dalle vendite di prodotti, quali farmaci, dispositivi medici, parafarmaci, integratori, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, eccetera. La preponderanza assoluta delle cessioni sulle prestazioni è un fattore tipico di ogni farmacia, come è tipico che tra le cessioni di beni figurino anche i corrispettivi realizzati attraverso il distributore automatico (c.d. vending machine). Si tratta di un bene strumentale appartenente all’Industria 4.0 molto diffuso tra le farmacie anche grazie agli incentivi promossi dal Legislatore nel recente passato, quali l’iper-ammortamento, prima, e il credito d’imposta 4.0 per investimenti in beni strumentali nuovi, poi.

Le vendite comprendono anche le cessioni di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che vengono riepilogate con cadenza mensile nella c.d. distinta contabile (“DCR”) elaborata dall’Autorità sanitaria locale. Si evidenza, al riguardo, che nel corso del 2024, per la precisione dal 1° marzo, è entrata in vigore a livello nazionale una nuova remunerazione SSN non più direttamente proporzionale al prezzo del farmaco, bensì costituita per il 75% da una parte fissa e per il 25% da una parte variabile, con il vincolo di garantire comunque il rispetto del tetto della spesa farmaceutica stabilito in rapporto al Fondo Sanitario Nazionale.

La gran parte delle cessioni di beni sono certificate con documento commerciale emesso:

− per quanto riguarda l’attività svolta in convenzione con il SSN, all’atto dell’incasso della DCR dell’Autorità sanitaria;

− per quanto riguarda l’attività commerciale “libera”, all’atto della vendita del prodotto al cliente privato cittadino.

Generalmente le farmacie applicano il meccanismo della ventilazione, sicché tra le vendite deve comparire, a storno dei corrispettivi, lo scorporo dell’IVA.

I ricavi delle prestazioni sono composti:

− dai servizi erogati verso l’Autorità sanitaria territoriale. Si tratta, tipicamente, della distribuzione per conto di farmaci effettuata dalla farmacia, appunto, per conto dell’azienda sanitaria locale (c.d. DPC);

− dai servizi effettuati presso i locali della farmacia ai propri clienti. Si tratta dei servizi di autoanalisi, che non prevedono l’intervento di un operatore sanitario, e di analisi (ECG, vaccini, tamponi, nonché prestazioni sanitarie in genere) resi direttamente dal farmacista o da un altro operatore sanitario;

− dai servizi resi presso i locali della farmacia in convenzione con il SSN. Si tratta di una importante novità intervenuta nel corso del 2024 in esecuzione della c.d. farmacia dei servizi. Il cliente provvisto della ricetta del medico ha la possibilità di fruire del servizio nella farmacia di propria fiducia con pagamento a carico del SSN.

Pur essendo in termini di ammontare di gran lunga inferiori ai ricavi delle vendite, negli ultimi anni l’impatto dei servizi è aumentato in maniera esponenziale, anche grazie all’implementazione della “farmacia dei servizi” sul territorio.

Dal lato dei componenti negativi, le voci di costo che caratterizzano il Conto economico della farmacia sono qui di seguito elencate:

− acquisti di merci;

− rimanenze iniziali di magazzino, che vanno a contrapporsi con le rimanenze finali;

− costo del personale;

− compensi a terzi;

− imposte e tasse;

− ammortamenti;

− costo di beni di terzi, quali locazioni passive e canoni di leasing o di comodato;

− manutenzioni;

− spese per le utenze;

− spese bancarie e commissioni POS;

− spese per assicurazioni;

− acquisti di beni di consumo.

I componenti negativi più impattanti sono senz’altro:

− gli acquisti di merci;

− le spese per il personale.

In merito agli acquisti delle merci, è importante tenere distinte anche a livello contabile le 2 modalità di approvvigionamento adottate dalle farmacie: acquisti diretti o acquisti da grossisti/distributori intermedi. Ciò in quanto le 2 vie garantiscono un margine lordo sui prodotti differente; certamente, il margine lordo degli acquisti diretti è di lunga superiore rispetto al margine lordo che può derivare dagli acquisti dai grossisti. D’altro canto, l’acquisto diretto porta con sé il rischio della mancata vendita del bene, e quindi di trovarsi in magazzino un prodotto alla lunga invendibile in quanto obsoleto, mentre le merci acquistate dal grossista di fiducia e invendute possono, solitamente, essere ritirate da quest’ultimo; inoltre, l’acquisto diretto presuppone un’attenta analisi di convenienza da parte del farmacista, al contrario degli ordini eseguiti verso il grossista che sono semi-automatici, facendo quindi risparmiare del tempo. Per tali ragioni, sempre più farmacie si affidano in prevalenza ai grossisti beneficiando di un magazzino snello.

Relativamente al personale, è vero che rappresenta una delle voci di costo più rilevanti, d’altro canto i dipendenti, con la loro empatia verso i clienti e la loro professionalità, costituiscono il vero valore aggiunto dell’attività al dettaglio.

Altri costi che possono assumere una certa rilevanza sono:

− i compensi a terzi, quando la farmacia fa ricorso a farmacisti con partita IVA, prassi questa sempre più diffusa;

− gli ammortamenti, quando nell’attivo è iscritto l’avviamento o quando ad esempio la farmacia ha ristrutturato i locali e rinnovato l’arredamento;

− i canoni di leasing, quando gli investimenti di cui sopra sono stati finanziati mediante locazione finanziaria.

Dalla somma algebrica tra i componenti positivi e negativi di reddito scaturisce l’utile d’esercizio, che nel caso delle farmacie spesso coincide con il reddito operativo (EBIT), attesa l’assenza di oneri e spese di natura finanziaria, nonché, quantomeno in gran parte, della componente fiscale (imposte sul reddito), siccome ancora oggi la maggioranza delle farmacie opera in forma di impresa individuale o familiare oppure di società di persone commerciale (S.n.c. o S.a.s.).