I motivi assorbiti da riproporre in appello entro 60 giorni
di Fabio CampanellaL’art. 56, D.Lgs. n. 546/1992, prevede che le questioni ed eccezioni proposte con il ricorso introduttivo e non accolte nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in quanto ritenute assorbite, si considerano rinunciate se non sono specificamente riproposte nel grado di appello.
La Corte di Cassazione, con l’ord. n. 32051/2025, ha chiarito che il citato art. 56 fa riferimento all’appellato e non all’appellante – principale o incidentale – in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda non le domande o le eccezioni respinte in I grado, ma solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato in quanto ritenute assorbite, non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, altra ipotesi che quella dell’impugnazione, principale o incidentale, o dell’acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione del giudicato interno sul punto. In sostanza, secondo il Supremo Collegio, vi è una specifica correlazione tra le domande assorbite in I grado e l’appellato, quale soggetto su cui grava l’onere di riproposizione in appello, in quanto è il solo portatore dell’interesse di riproposizione – essendo totalmente vittorioso in I grado – che può decidere se devolvere o meno in appello la questione su cui il giudice di I grado ha ritenuto di non dovere pronunciare in quanto assorbita.
I giudici di legittimità, nel risolvere la questione sottoposta al loro esame, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «nel processo tributario, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 546/92, l’appellato, che sia risultato totalmente vincitore in primo grado è tenuto a riproporre le questioni processuali e di merito – che non siano rilevabili d’ufficio – rimaste assorbite dalla pronuncia di prime cure non solo specificatamente ma anche tempestivamente nei termini di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 546/92».
Secondo il Collegio, pertanto, la volontà dell’appellato di riproporre le questioni rimaste assorbite in sentenza deve essere espressa in modo specifico, non essendo possibile affidarsi a mere formule generiche o di stile come il richiamo o il rinvio al complessivo contenuto degli atti del I grado, e tempestivo, dovendo le stesse essere esplicitate nel primo atto difensivo – le controdeduzioni – da depositare in giudizio nei 60 giorni successivi alla notifica dell’appello, non potendo tale volontà di riproposizione essere manifestata successivamente.
A favore di questa linea interpretativa, secondo la Cassazione, depone la struttura e la finalità del processo tributario ispirato a criteri di speditezza e concentrazione, qualificato come processo impugnatorio con ambito delimitato dall’atto impugnato e dai motivi di reclamo enunciati nel ricorso introduttivo; esso è caratterizzato, inoltre, dalla decisione del giudicante assunta sostanzialmente su base documentale, in un’unica Camera di Consiglio – o unica pubblica udienza, su richiesta di una delle parti – senza che sia prevista neppure un’udienza istruttoria. È pienamente coerente con il quadro normativo e le finalità del processo tributario, pertanto, la pretesa di avere la materia del contendere devoluta al giudice del gravame già pienamente delineata nei primi atti difensivi depositati in giudizio, limitando le successive difese scritte e orali alle mere attività illustrative ed esplicative delle questioni già poste all’esame dell’organo giudicante.
I giudici di legittimità hanno chiarito, tuttavia, che la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse; pertanto, la violazione del termine di 60 giorni per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta – oltre alla preclusione di riproposizione delle questioni assorbite qui esaminata – esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata in causa di terzi, persistendo invece il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa e di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, oltre che di produrre documenti – nei termini di legge – a sostegno delle proprie difese.
In conclusione, si può efficacemente sintetizzare il citato principio di legittimità sopra richiamato sostenendo che la costituzione in giudizio dell’appellato tardiva comporta l’obbligo per lo stesso di accettare il processo nello stato in cui si trova, senza avere la possibilità di ampliare il thema decidendum ma con nessun’altra conseguenza sfavorevole e vedendo garantite tutte le facoltà difensive normativamente previste a suo favore.
Alla luce di quanto sopra, nei casi di integrale accoglimento della domanda introduttiva in I grado, si ritiene indispensabile osservare i termini di costituzione in giudizio dell’appellato nelle ipotesi in cui si ritenga necessario riproporre le questioni e i motivi di ricorso assorbiti in I grado; in caso contrario, in genere, non dovrebbero configurarsi altre attività difensive da espletare entro i termini decadenziali e la tempestività della costituzione in giudizio avrebbe l’unica – ancorché non superflua – utilità per l’appellato di essere considerato tempestivamente parte processuale e, quindi, destinatario delle notifiche della Cancelleria.


