23 Gennaio 2026

Gli incentivi alle imprese in Legge di Bilancio 2026

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

La Legge n. 199/2025 (c.d. Legge di bilancio 2026) introduce una serie di misure volte a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi delle imprese, promuovere la transizione tecnologica e digitale, sostenere le attività di sviluppo, design e ideazione estetica e incentivare la competitività, con particolare attenzione per il Mezzogiorno e per i settori strategici per la crescita del Paese:

  • nuovo iperammortamento 2026/2028 (commi da 427 a 436);
  • proroga credito d’imposta ZES unica 2026/2028 (commi da 438 a 443);
  • proroga credito d’imposta ZLS 2026/2028 (commi da 444 a 447);
  • credito d’imposta addizionale ZES unica 2025 (commi da 448 a 452);
  • nuovo credito d’imposta Transizione 4.0 settore agricolo 2026/2028 (commi da 454 a 459);
  • integrazione credito d’imposta ZES settore agricolo 2025 (commi 460 e 461);
  • proroga credito d’imposta ZES settore agricolo 2026/2028 (commi da 462 a 466);
  • proroga Nuova Sabatini 2026 e 2027 (comma 468);
  • proroga contratti di sviluppo (comma 471);
  • incremento fondi Transizione 4.0 2025 (comma 770);
  • proroga credito d’imposta design e ideazione estetica 2026 (commi 925 e 926);
  • credito d’imposta Transizione 5.0 2025 per imprese energivore (commi da 962 a 965).

I commi da 427 a 436 della Legge di bilancio 2026 introducono il nuovo iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, effettuati dal 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

L’incentivo, consistente in una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ai fini IRES, IRPEF e addizionali, pari al 180% fino a 2,5 milioni di euro, al 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni e al 50% oltre 10 e fino a 20 milioni di euro (da chiarire se i plafond siano da ritenersi a valenza annuale, come chiarito dall’Agenzia delle entrate per il credito Transizione 4.0 nella circolare n. 14/E/2022, o sull’intero triennio), si applica a beni materiali e software inclusi nei nuovi e più ampi allegati IV e V, nonché agli impianti di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile compresi i sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta in eccesso. Una peculiarità dell’edizione 2026/2028, che rischia di tradursi in un concreto limite, è il vincolo “made in UE/SEE, che comporta l’attestazione dell’origine del bene anche in caso di impianti complessi e software. Per l’operatività della misura è attesa la pubblicazione del decreto interministeriale attuativo, trasmesso dal MIMIT al MEF il 5 gennaio 2026. L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni, previa nettizzazione della base di calcolo, ad eccezione del credito d’imposta Transizione 4.0 sugli investimenti prenotati nel 2025 e completati entro il 30 giugno 2026.

L’esclusione dal meccanismo agevolativo dell’iperammortamento per le imprese che determinano il reddito agrario, ai sensi dell’art. 32, TUIR, è parzialmente compensata dall’introduzione di un contributo Transizione 4.0 specifico per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. È riconosciuto, dai commi da 454 a 459, un credito d’imposta del 40% per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi degli allegati IV e V, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028, fino a un milione di euro e nei limiti di spesa di 2,1 milioni di euro per anno. Una particolarità, rispetto al tradizionale credito 4.0, è la necessità di acquisire la certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, con bonus fino a 5.000 euro per le imprese non soggette all’obbligo di revisione legale dei conti.

Per fronteggiare il superamento del limite massimo di spesa di 2,2 miliardi di euro del credito d’imposta Transizione 4.0, introdotto dall’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), il comma 770 della Legge di bilancio 2026 destina 1,3 miliardi di euro aggiuntivi, per complessivi 3,5 miliardi di euro, a copertura degli investimenti 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 con “coda” al 30 giugno 2026.

Nessuno stanziamento in Legge di bilancio 2026, contrariamente a quanto atteso, a favore delle domande 5.0 attualmente in lista d’attesa in stato “tecnicamente ammissibile” sul portale del GSE.

I commi da 962 a 965 introducono un nuovo credito d’imposta Transizione 5.0, secondo le misure stabilite dall’art. 38, D.L. n. 19/2024, per gli investimenti effettuati nel 2025 dalle imprese c.d. energivore (rientranti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali), rimaste escluse dall’incentivo finanziato con risorse PNRR per la clausola DNSH.

I commi da 438 a 443 e da 444 a 447 della Legge di bilancio 2026 prorogano rispettivamente i crediti d’imposta ZES unica, di cui all’art. 16, D.L. n. 124/2023, e ZLS, di cui all’art. 13, comma 1, D.L. n. 60/2024, agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Per il credito ZES (che si applica anche alle zone assistite delle regioni Umbria e Marche, inserite a tutti gli effetti nella ZES unica dall’art. 1, Legge. n. 171/2025) il limite di spesa annuale ammonta a 2,3 miliardi di euro per l’anno 2026, un miliardo di euro per l’anno 2027 e 750 milioni di euro per l’anno 2028. Per il credito ZLS, invece, il limite di spesa è di 100 milioni di euro per ciascuna annualità.

I commi da 462 a 466 prorogano il credito d’imposta ZES unica per gli investimenti effettuati, dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, dalle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’art. 16-bis, D.L. n. 124/2023, con un limite di spesa di 50 milioni di euro.

A integrazione dei contributi ZES e ZES agricola concessi con meccanismo di riparto sugli investimenti 2025, la Legge di bilancio prevede:

  • un credito d’imposta aggiuntivo ZES unica, pari al 14,6189%, a valere sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, tale da garantire la copertura del 75% dell’ammontare già richiesto con la comunicazione integrativa (commi 448452). Il contributo può essere richiesto dalle imprese che non abbiano fruito, su uno o più investimenti ZES, del credito Transizione 5.0, mediante invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate dal 15 aprile al 15 maggio 2026, con compensazione da completarsi tassativamente entro il 31 dicembre 2026;
  • la rimodulazione (automatica e operativa già dal 10 gennaio) del credito d’imposta ZES settore agricolo, per investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, nelle percentuali del 58,7839% (Pmi settore agricolo e forestale) e del 58,6102% (grandi imprese settore agricolo).

I commi 925 e 926 della legge di bilancio 2026 prorogano il credito d’imposta per investimenti in design e ideazione estetica effettuati nel periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (quindi, per la generalità delle imprese con periodo coincidente con l’anno solare, il 2026), con aliquota del 10%, entro il limite massimo annuale di 2 milioni di euro e di limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro. Il credito design 2026 presenta l’ulteriore vantaggio, oltre all’aliquota doppia rispetto a quella del 2025, di essere utilizzabile in un’unica quota annuale, anziché soggetto alla consueta ripartizione in 3 quote prevista dall’art. 1, comma 204, Legge n. 160/2019.

Il comma 468 rifinanzia la misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (c.d. Nuova Sabatini), per ulteriori 200 milioni nel 2026 e 450 milioni nel 2027.

Infine, il comma 471 dispone lo stanziamento di 250 milioni di euro per l’anno 2027, 50 milioni di euro per l’anno 2028 e 250 milioni di euro per l’anno 2029 per il rifinanziamento dei contratti di sviluppo.