Ai sensi dell’articolo 2332 cod. civ., successivamente all’iscrizione nel registro delle imprese la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi (cfr. Cass. n. 22560/2015):
- mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico;
- illiceità dell’oggetto sociale;
- mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.
In temini generali, si osserva che pur conservando il lemma “nullità”, la disciplina delle conseguenze di tali “vizi” diverge radicalmente dal regime della nullità del contratto. Infatti:
- la pronuncia di nullità della società iscritta produce effetti analoghi a quelli derivanti dall’accertamento di una causa di scioglimento e apre quindi il procedimento di liquidazione; la norma prevede infatti che la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori (art. 2332, comma 4, c.c.);
- la società iscritta nel registro delle imprese deve reputarsi esistente a tutti gli effetti, sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni, giacché la pronuncia della nullità della società non modifica la posizione dei soci, che non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali (art. 2332, comma 3, c.c.) e non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2332, comma 2, c.c.);
- tutte le cause di nullità della società iscritta sono suscettibili di sanatoria, in quanto possono essere eliminate prima che intervenga la sentenza dichiarativa della nullità, purché di tale eliminazione sia data pubblicità con iscrizione nel Registro delle Imprese: ove ciò avvenga, la nullità non può essere dichiarata (art. 2332, comma 5, c.c.).
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