La presunzione legale relativa di non operatività prevista dall’art. 30, Legge n. 724/1994, può essere superata mediante la dimostrazione di situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà dell’imprenditore, che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi legali. La situazione di crisi economica effettiva, attestata da un piano di risanamento ex art. 67, l.f., e sfociata nel concordato preventivo, costituisce circostanza idonea a escludere l’applicazione della disciplina antielusiva.
La disciplina delle società non operative o “società di comodo”
L’art. 30, Legge n. 724/1994, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la disciplina fiscale delle società non operative. L’obiettivo della disciplina in esame è quella di contrastare l’utilizzo della forma societaria per l’intestazione di beni di varia natura che, in realtà, permangono nella disponibilità dei soci o dei familiari.
Tra i beni individuati dalla norma vi sono le partecipazioni in società di capitali e di persone, strumenti finanziari assimilati alle azioni, obbligazioni e titoli similari, crediti (esclusi i crediti di natura commerciale e i depositi bancari), beni immobili e navi, anche se detenute in forza di contratti in locazione finanziaria, fabbricati, ecc..
La disciplina, negli anni successivi all’introduzione nel nostro ordinamento giuridico, ha subito molteplici modifiche normative. Il Legislatore, nonostante tutte le modifiche apportate al testo originario, non ha mai fornito una definizione della “società di comodo”; ha invece delimitato l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della normativa attraverso la fissazione di una serie di parametri che dovrebbero essere rilevatori dell’operatività o meno dell’impresa.
Il testo normativo oggi vigente, al comma 1, dispone che si considerano non operative le Società per Azioni, in accomandita per Azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che non raggiungono un ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal Conto economico, maggiore della somma degli importi che risultano applicando una serie di percentuali ai beni iscritti tra le immobilizzazioni materiali e immateriali. Le percentuali da applicare ai beni sono differenziate a seconda della diversa tipologia degli stessi, per come individuati alle lett. a), b), b-bis) e c), comma 1, art. 30, in esame. I ricavi e i proventi, nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni, vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio corrente e dei 2 precedenti.
Nel caso in cui dal test appena rappresentato la società risulta non operativa, viene determinato un reddito minimo ai fini delle imposte sui redditi. Il mancato superamento del test di operatività comporta, inoltre, ai fini IRAP, l’attribuzione di un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto di cui sopra, incrementato dei costi per il personale e degli interessi passivi; e, ai fini IVA, rilevanti limitazioni al rimborso, all’utilizzo in compensazione ovvero alla cessione dell’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA; infine, la perdita definitiva del medesimo credito, nel caso in cui lo status di non operatività permanga per 3 periodi d’imposta consecutivi.
L’ambito soggettivo della normativa sulle società di comodo riguarda, indipendentemente dal regime contabile adottato: S.p.A.; S.a.p.a.; S.r.l.; S.n.c., S.a.s. ed equiparate; società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
Sono esclusi dalla disciplina delle società non operative i soggetti che non rientrano tra quelli la cui natura giuridica è compresa nell’elencazione appena rappresentata e i soggetti che, pur avendo una natura giuridica idonea a determinare l’applicabilità della disciplina in commento, rientrano tra:
- i soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
- i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta;
- le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- le società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati e alle società da essi controllate, anche indirettamente;
- le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- le società con un numero di soci non inferiore a 50.
La Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto le seguenti ulteriori cause di esclusione, e segnatamente:
- le società che, nei 2 esercizi precedenti, hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità;
- le società in stato di fallimento o assoggettate alle procedure di liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;
- le società che presentano un valore della produzione (aggregato A del Conto economico) superiore al totale dell’attivo dello Stato patrimoniale;
- le società partecipate da enti pubblici per almeno il 20% del capitale sociale;
- le società congrue e coerenti in base agli studi di settore, oggi soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità fiscale pari o superiore a 9, anche a seguito di adeguamento.
Una ulteriore causa di esclusione, contenuta nel comma 4-bis, art. 30, in commento, riguarda i soggetti che in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, hanno avanzato apposita istanza di disapplicazione all’Amministrazione finanziaria. Il Legislatore, in sostanza, ha previsto una clausola di salvaguardia, che consente al contribuente di offrire la prova che il mancato raggiungimento degli standard minimi di ricavi non è imputabile a scelte elusive, bensì a circostanze oggettive e indipendenti dalla propria volontà.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2008, ha previsto, inoltre, delle cause di disapplicazione della disciplina delle società non operative. In particolare, con il Provvedimento citato, la disciplina non si applica nei confronti:
- delle società sottoposte a procedura concorsuale;
- della società sottoposta a sequestro penale o confisca;
- dei soggetti i cui immobili sono concessi in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato (in questo caso la disapplicazione opera parzialmente nei limiti alle immobilizzazioni in oggetto);
- delle società che detengono partecipazioni immobilizzate in società non di comodo, in società escluse dalla disciplina (anche a seguito di accoglimento dell’interpello), in società collegate non residenti;
- dei soggetti che hanno ottenuto l’accoglimento dell’interpello disapplicativo per un periodo d’imposta precedente e le cui condizioni oggettive non sono mutate;
- delle società che esercitano esclusivamente attività agricola;
- delle società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza;
- delle società in liquidazione volontaria che in una precedente dichiarazione dei redditi si sono impegnate a chiedere la cancellazione dal Registro Imprese.
La prova contraria alla presunzione legale di “non operatività” ex art. 30, Legge n. 724/1994
La prova contraria alla presunzione di non operatività deve essere fornita dal contribuente, il quale deve dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto.
Alcuni arresti giurisprudenziali di merito ci consentono di individuare alcune situazioni oggettive ed eccezionali che giustificano il mancato conseguimento dei ricavi minimi.
La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con la sentenza n. 51/2/2015, ha affermato che per evitare l’applicazione del reddito minimo previsto nell’ambito della disciplina delle “società non operative”, il contribuente deve provare sopravvenute situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi previsti dalla legge, per tale potendosi considerare, ad esempio, l’impossibilità di praticare canoni di locazione superiori a quelli di mercato e non la stipula di un contratto a canone agevolato: in quest’ultimo caso, infatti, si è in presenza di una scelta soggettiva dell’imprenditore non utilizzabile ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative.
La CTR Campania, con la sentenza n. 3592/2014, ha ritenuto irrilevante la lite giudiziaria pendente tra le parti contrattuali quale prova contraria alla presunzione di non operatività. La Commissione, in presenza di contenzioso giudiziario scaturente dalla decisione della Regione, quale parte affittuaria, di risolvere anticipatamente un contratto d’affitto di ramo d’azienda, ha ritenuto che non ricorrevano situazioni di carattere oggettivo tali da rendere impossibile il conseguimento di ricavi da parte della società concedente, in considerazione del fatto che le parti contraenti avevano raggiunto una soluzione transattiva in base alla quale l’Amministrazione si impegnava a versare una determinata somma. Per tali motivi, i giudici della Corte hanno concluso affermando che: «deve ritenersi che nonostante la risoluzione anticipata dal contratto, la società ricorrente abbia comunque potuto percepire nel corso dell’anno oggetto dell’avviso di accertamento, dei redditi di gran lunga superiori rispetto a quelli di cui all’avviso stesso […]».
D’interesse appare anche la pronuncia n. 19/2012 della CTR del Friuli, che ha ritenuto non rilevante, in termini di oggettiva situazione idonea a giustificare la disapplicazione della disciplina dettata per le società non operative, la crisi del settore di attività in cui opera la società.
In particolare, la Commissione ha ritenuto elementi non idonei a integrare l’onere della prova gravante sul contribuente le ragioni inerenti alla crisi del settore, qualora trattasi di elementi «[…] legati esclusivamente all’intero comparto, nulla dicendo gli stessi sulla situazione della società qui oggetto della verifica fiscale». I giudici hanno considerato non idonei gli studi e i sondaggi effettuati dalla Camera di Commercio e dalla Banca d’Italia relativi alla crisi del settore in cui operava la società accertata e hanno concluso affermando «non vi è ora chi non veda come le specifiche circostanze richieste tali non sono state, poiché relative non alla società stessa ma a tutto il settore».
La Suprema Corte, con le numerose pronunce susseguitesi nel tempo, ha delineato un quadro di una presunzione di inoperatività formalmente rigida, ma sostanzialmente superabile, a condizione che il contribuente sia in grado di assolvere pienamente l’onere probatorio previsto dalla norma, dimostrando l’impossibilità oggettiva e non definitiva di operare, in stretta aderenza alla ratio antielusiva della norma.
I giudici di legittimità, con la sentenza n. 21358/2015, hanno affermato che: «in materia di società di comodo, i parametri previsti dalla L. n. 724/1994, art. 30, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 223/2006, art. 35, convertito nella L. n. 248/2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto».
Nella recente ordinanza n. 25992/2025, la Cassazione ha affermato: «quanto alla prova contraria che avrebbe dovuto offrire il contribuente, costui può vincere la presunzione dimostrando all’Amministrazione – attraverso l’interpello finalizzato alla disapplicazione delle disposizioni antielusive, ovvero in giudizio, nel caso di contrasto – le oggettive situazioni che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito determinato secondo i predetti parametri normativi (Cass. 23 maggio 2022, n. 16472). L’onere della prova contraria deve essere inteso “non in termini assoluti quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni di mercato” (Cass. 28 maggio 2020, n. 10158; Cass. 12 febbraio 2019, n. 4019; Cass. 20 giugno 2018, n. 16204). È stato peraltro escluso che, attraverso il meccanismo della presunzione relativa e dell’onere della prova contraria gravante sul contribuente, si pervenga ad un mero sindacato di merito del giudice sulle scelte imprenditoriali, rilevando che “in tema di società di comodo, non sussistono le oggettive situazioni di carattere straordinario, che rendono impossibile il superamento del test di operatività, L. n. 724 del 1994, ex art. 30, comma 4-bis, nella versione all’epoca vigente, nell’ipotesi di totale assenza di pianificazione aziendale da parte degli organi gestori della società o di completa “inettitudine produttiva”, gravando sull’imprenditore, anche collettivo, – ai sensi dell’art. 2086, secondo comma, come modificato dall’art. 375 CCII, in coerenza con l’art. 41 Cost. – l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro obiettivo e della continuità aziendale. Inoltre, con riferimento alla presunzione legale relativa di non operatività, l’onere probatorio può essere assolto non solo dimostrando che, nel caso concreto, l’esito quantitativo del test di operatività è erroneo o non ha la valenza sintomatica che gli ha attribuito il Legislatore, giacché il livello inferiore dei ricavi è dipeso invece da situazioni oggettive che ne hanno impedito una maggior realizzazione (Cass. 24 febbraio 2021, n. 4946)».
La Suprema Corte, in 2 interessanti recenti pronunce, ha sostenuto che il protrarsi dell’inattività può rappresentare una scelta sindacabile.
In particolare, la pronuncia n. 24731/2025, riguarda una società che svolgeva l’attività di imbottigliamento dell’acqua, la quale, con riferimento al periodo d’imposta 2014, aveva presentato istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, argomentando che il mancato raggiungimento degli standard di legge era dovuto, da un lato, agli ingenti capitali necessari per la costruzione dell’opificio e, dall’altro, all’apposizione di vincoli idrogeologici e ambientali sui terreni della società. Questi vincoli erano stati imposti dalla Pubblica amministrazione a partire dal 2000, e secondo la prospettazione della società, avevano reso impossibile l’avvio dell’attività produttiva, determinando l’assenza di ricavi.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva accolto la tesi della società, ritenendo che la situazione descritta integrasse una circostanza oggettiva ostativa all’operatività, idonea a giustificare il mancato superamento del test di operatività.
La Suprema Corte ha tuttavia cassato tale decisione, evidenziando un vizio di sussunzione giuridica per errata interpretazione del parametro normativo. In particolare, la Corte ha precisato che la valutazione circa l’idoneità della prova contraria non può essere compiuta in maniera astratta, limitandosi a constatare la presenza di ostacoli formali o regolatori. A tal fine, occorre, piuttosto, verificare se questi ostacoli presentino i requisiti di estraneità, inevitabilità, transitorietà e, soprattutto, attualità rispetto all’annualità di imposta.
I giudici di legittimità evidenziano come tale decisione sia errata, in quanto attribuisce rilievo a un vincolo idrogeologico e ambientale risalente rispetto al periodo d’imposta interessato, senza verificare se fosse temporaneo e se la società fosse in grado di adattare l’attività in funzione dei vincoli esterni o se avesse definitivamente compromesso l’attività imprenditoriale, integrando un’impossibilità assoluta e definitiva. L’assenza di un’effettiva riprogrammazione o di iniziative imprenditoriali volte a superare, almeno in parte, l’ostacolo normativo, ha indotto la Cassazione a ritenere che la protrazione dell’inattività della società fosse ascrivibile a una inerzia decisionale dell’imprenditore, piuttosto che a un impedimento oggettivo sopravvenuto.
La seconda pronuncia (n. 24732/2025) riguarda, invece, una società, qualificata come non operativa tra gli anni 2006-2009, operante nel settore turistico. In particolare, la società contribuente aveva presentato plurime istanze di disapplicazione, adducendo l’inagibilità strutturale di un complesso alberghiero e l’impossibilità di avviare l’attività turistica prevista dall’oggetto sociale. Anche nel caso in esame, i giudici della CTR Sardegna avevano disapplicato la disciplina, in quanto lo stato di non agibilità dell’immobile da adibire ad attività alberghiera risultava provato da una perizia tecnica. La società aveva tentato, in modo reiterato, di cedere l’intero complesso o di riconvertire l’immobile in diversi monolocali; tuttavia, la perizia tecnica aveva documentato lo stato di degrado del complesso alberghiero, il mancato esercizio dell’attività e le difficoltà di ottenere permessi e licenze. La Suprema Corte, accogliendo il motivo di ricorso dell’Agenzia fondato sull’insussistenza delle condizioni oggettive, ha affermato: «in base all’orientamento di questa Corte (v., fra varie, Cass. n. 18657 del 2024) il mancato ottenimento delle autorizzazioni rimesse alla discrezionale valutazione dell’Autorità amministrativa, che è chiamata ad operare un bilanciamento degli interessi coinvolti al fine di tutelare nel massimo grado l’interesse pubblico, di per sé non è dirimente. Occorre pertanto anche vagliare se l’impedimento al conseguimento dell’oggetto sociale, nel caso di specie, non dipenda dalle pur legittime scelte imprenditoriali effettuate dall’imprenditore, che conservi in vita la società per anni, anche se lo svolgimento dell’attività imprenditoriale risulti precluso (si lamenta al riguardo in ricorso che “[…] la parte non ha spiegato in alcun modo perché, pur avendo completato i lavori del complesso alberghiero sin dai primi anni 90, la struttura non sia entrata in funzione, tanto da richiedere, allo stato attuale, dopo oltre 20 anni di inattività, la competa ristrutturazione ai fini dell’agibilità”: […]). In particolare, se il requisito dell’oggettività allude a un impedimento estraneo alla sfera di controllo causale dell’imprenditore è altrettanto vero che la condotta di quest’ultimo sul modo di confrontarsi con l’evento impeditivo che preclude il superamento del test di operatività non è sindacabile nella misura in cui sia riconducibile a una scelta imprenditoriale (per quanto sbagliata), ma non quando il protrarsi di tale evento sia tale da comportare l’impossibilità assoluta e oggettiva di esercitare l’attività d’impresa. Merita in proposito di essere ricordato come questa Corte regolatrice abbia già evidenziato che il protrarsi per anni dell’inattività di una impresa ben possa – almeno potenzialmente – risolversi in una scelta soggettiva dell’imprenditore, e non essere perciò riconducibile ad una circostanza oggettiva (cfr. Cass. n. 13336 del 2023)».
Il ricorso al piano di risanamento e al concordato preventivo ordinario è idoneo a integrare la prova contraria alla presunzione legale di “non operatività”
I giudici della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 28313/2025, hanno rappresentato che la presunzione legale relativa di non operatività prevista dall’art. 30, Legge n. 724/1994, può essere superata mediante la dimostrazione di situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà dell’imprenditore, che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi legali. La situazione di crisi economica effettiva, attestata da un piano di risanamento ex art. 67, l.f., e sfociata nel concordato preventivo, costituisce circostanza idonea a escludere l’applicazione della disciplina antielusiva.
La vicenda in esame trae origine dal Processo Verbale di Constatazione redatto dall’Agenzia delle Entrate, all’esito di una verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2012, nel corso della quale si ritenne che la società contribuente rientrasse nella fattispecie delle società non operative, c.d. società di comodo. La verifica prendeva avvio dal parziale accoglimento dell’istanza di interpello disapplicativo della suddetta normativa antielusiva, presentata dalla società.
La società accertata ha impugnato l’avviso di accertamento presso la Commissione tributaria provinciale di Forlì, che ha rigettato il ricorso. Successivamente, la società ha proposto appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale Emilia-Romagna, la quale, con sentenza n. 220/04/2021, ha accolto parzialmente l’appello. La CTR osservava che, con riferimento alle cause esimenti dall’applicazione della normativa sulle “società di comodo”, rilevava esclusivamente la situazione della società c.d. madre. La società versava in uno stato di crisi conclamata, tanto da aver fatto ricorso dapprima al piano di risanamento ex art. 67, l.f., e, successivamente, all’istituto del concordato preventivo. Il giudice regionale evidenziava come la società disponesse di un rilevante patrimonio immobiliare e di una considerevole esposizione debitoria nei confronti degli istituti bancari, che la facevano considerare un operatore economico effettivo e non una società “schermo”.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, Legge n. 724/1994, nonché dell’art. 2697, c.c., per aver la CTR motivato la propria decisione, valorizzando in senso assorbente un non meglio identificato “stato di crisi” in capo alla contribuente, laddove, si obietta, non vi è stata dimostrazione di uno stato di crisi nell’anno 2012 non dipendente dalla volontà dell’imprenditore.
La Cassazione ha respinto il motivo del ricorso ritenendolo infondato. Tra le motivazioni, i giudici hanno rappresentato che: «quanto alla prova contraria che il contribuente è tenuto a fornire, si è precisato che deve essere intesa, non in termini assoluti, quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni di mercato».
Vengono, sul punto, richiamati molteplici precedenti della Corte (Cass. n. 16204/2018, n. 4019/2019, n. 31626/2019, n. 3063/2019 e n. 10158/2020).
Nell’ordinanza in commento si legge inoltre che: «nel caso in esame, sebbene l’iter del concordato preventivo, causa automatica di disapplicazione della disciplina antielusiva (v. Cass. n. 10720/2023), si sia avviato soltanto nel 2016, il giudice regionale, lungi da valorizzare acriticamente un generico stato di crisi, ha evidenziato l’esistenza di uno “stato di crisi talmente penetrante da costringere la società a ricorrere agli strumenti previsti dalla legge fallimentare”; questo stato di crisi, “esistente nel 2012”, era “provato con la documentazione prodotta ed indicata in precedenza, forse anche riferibile ad annualità precedenti”, visto il documentato ricorso al piano di risanamento previsto dall’art. 67 L. fall. Corretta è quindi la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto assolta la prova contraria per mezzo della dimostrazione della “penetrante” situazione di crisi indicata in sentenza. Il riferimento alle situazioni oggettive, difatti, sconta margini di elasticità insiti nel ricorso a una clausola generale, il cui significato deve essere, tuttavia, individuato anche tenendo conto della finalità della disciplina delle società di comodo, che non è sanzionare l’imprenditore incapace che non sia stato in grado di conseguire ricavi, ma precludere l’applicazione della normativa fiscale prevista per le società commerciali a una situazione statica o di mero godimento (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 24731/2025). Le circostanze in questione non devono quindi essere individuate alla stregua di un criterio rigido e stringente, dovendo, piuttosto, ritenersi idoneo a vincere la presunzione legale di non operatività ogni specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che abbia impedito di conseguire ricavi nella misura minima legale dal concreto svolgimento dell’attività (tra varie, cfr. Cass. n. 8856/2024).»
Da ultimo, i giudici concludono affermando che: «[…] la penetrante situazione di crisi accertata in sentenza, talmente irredimibile da sfociare dapprima nel piano attestato di risanamento e poi nella procedura concordataria, non consente di ravvisare alcun vizio di sussunzione».
Si segnala che l’articolo è tratto da “Crisi e risanamento”.
