Il contributo analizza in chiave sistematica il ruolo del gestore della crisi nelle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). L’attenzione è posta in particolare sulla funzione di terzietà del gestore, sul valore giuridico delle eventuali attestazioni rese, sul rapporto con l’Autorità giudiziaria e sui profili di responsabilità declinati ai sensi della normativa vigente e nelle distinte procedure che connotano il sovraindebitamento dalla fase introduttiva a quella della esecuzione del piano omologato.
Premessa
La disciplina del sovraindebitamento, introdotta con la Legge n. 3/2012, ha segnato una svolta nel diritto concorsuale italiano, consentendo l’accesso a strumenti di regolazione della crisi a soggetti tradizionalmente esclusi dall’area della fallibilità. Con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), tali strumenti sono stati ricondotti a un quadro sistematico unitario, ispirato ai principi di effettività della tutela, proporzionalità e favor per le soluzioni negoziali della crisi. In tale contesto, si colloca la figura del gestore della crisi, chiamato a svolgere un ruolo centrale nel corretto funzionamento di tali procedure. Egli non opera come mero consulente del debitore, ma come soggetto terzo, investito di una funzione di garanzia dell’intero procedimento. La terzietà del gestore costituisce il fondamento sistematico dell’intero impianto delle procedure di sovraindebitamento fino a garantire che le informazioni sottoposte al giudice siano affidabili, complete e imparziali. L’art. 68, CCII, nell’ipotesi del consumatore, ad esempio, impone al gestore obblighi stringenti di indipendenza e imparzialità, analoghi a quelli previsti per l’attestatore nelle procedure concorsuali maggiori, e tali da far assurgere il ruolo quale soggetto funzionalmente terzo, ancorché inserito in un procedimento di natura pubblicistica pur operando sulla base di un incarico professionale affidato dall’organismo che lo ha nominato su istanza del debitore.
Responsabilità del gestore della crisi
Alla crescente importanza attribuita al gestore della crisi dall’ordinamento corrisponde un rafforzamento del regime di responsabilità, coerente con la natura pubblicistica delle funzioni esercitate e con l’incidenza diretta delle sue valutazioni sull’accesso alla tutela giurisdizionale. Il gestore non è un mero ausiliario tecnico, né un consulente del debitore, ma un soggetto chiamato a svolgere una funzione di garanzia dell’intero procedimento. La centralità del ruolo del gestore comporta un articolato sistema di responsabilità: oltre a quella civile per i danni cagionati alle parti, assumono rilievo i profili disciplinari e, nei casi più gravi, penali. L’elevato standard di diligenza richiesto al gestore costituisce il necessario contrappeso alla rilevanza delle funzioni attribuite. Nel sovraindebitamento, a differenza delle procedure concorsuali maggiori, il giudice non dispone di una struttura organica complessa (curatore, comitato dei creditori, commissario giudiziale), ma fonda le proprie valutazioni in larga misura sull’operato del gestore e sulla relazione che lo stesso rilascia a corredo della domanda, condizionando l’ammissibilità della domanda e incidendo sull’omologazione del piano o del concordato fino a influire sull’accesso all’esdebitazione. Da qui l’esigenza di assoggettare il gestore a un elevato standard di diligenza professionale, che costituisce il presupposto della sua responsabilità. La responsabilità civile del gestore è generalmente ricondotta nell’alveo della responsabilità professionale, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.. Il parametro valutativo non è quello dell’uomo medio, ma quello del professionista qualificato, tenuto a un livello di competenza tecnica elevato e costantemente aggiornato. E infatti, causa dell’inadempimento può consistere:
- in omissioni istruttorie (mancata verifica di dati rilevanti),
- in errate attestazioni sulla fattibilità o convenienza del piano,
- in valutazioni superficiali della condotta del debitore, nella violazione degli obblighi di terzietà e imparzialità.
Il debitore, se danneggiato da un’attività negligente, ossia i creditori, se la relazione del gestore ha inciso negativamente sulle loro possibilità di soddisfazione, o ancora l’OCC, in caso di danno all’immagine o al corretto funzionamento dell’Organismo, possono far rilevare tali profili di responsabilità ai fini risarcitori nella misura in cui vi sia una perdita patrimoniale diretta ma anche una perdita di chance, ad esempio quando un piano viene rigettato per carenze imputabili al gestore. Accanto alla responsabilità civile, assume rilievo la responsabilità disciplinare, che si colloca sul piano dell’ordinamento professionale e dell’organizzazione degli OCC per violazione degli obblighi di indipendenza oppure per conflitto di interessi, comminando sanzioni che possono giungere fino alla revoca dell’incarico e alla cancellazione dall’elenco dei gestori. Il sistema delle responsabilità del gestore della crisi da sovraindebitamento costituisce il contrappeso necessario alla centralità della sua funzione. Quanto più il Legislatore affida al gestore compiti di valutazione e attestazione, tanto più diviene imprescindibile un regime di responsabilità rigoroso, idoneo a garantire la qualità e l’affidabilità dell’operato. Essa, pertanto, non ha una funzione punitiva, ma ordinante: contribuisce a preservare l’equilibrio tra tutela del debitore, protezione dei creditori e corretto esercizio della funzione giurisdizionale, assicurando la tenuta complessiva del sistema del sovraindebitamento.
Il ruolo del gestore nelle distinte procedure
Nel sistema delineato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la figura del gestore della crisi assume una funzione essenziale nelle procedure di sovraindebitamento, configurandosi come garante dell’equilibrio tra l’interesse del debitore alla regolazione della crisi e quello dei creditori alla tutela delle rispettive ragioni. Tale funzione, tuttavia, non si atteggia in modo uniforme, ma varia sensibilmente a seconda dello strumento utilizzato: piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata.
Il Legislatore ha costruito un sistema “a geometria variabile”, nel quale agli stessi soggetti (gestore e OCC) corrispondono obblighi differenziati, in funzione: del grado di autonomia negoziale del debitore, della presenza o meno del voto dei creditori, della natura satisfattiva o liquidatoria della procedura. Al fine di evidenziarli, seppur in maniera non esaustiva, giova qui ricordare alcuni di essi nelle declinazioni delle differenti procedure. E invero, mentre l’Organismo di Composizione, quale soggetto collettivo dotato di autonoma organizzazione funzionale, retto da un referente che ne governa l’azione sul piano amministrativo, monitora l’azione dei gestori all’uopo nominati, i professionisti, dal medesimo incaricati di assolvere alla tipica funzione di regolazione della crisi, già nella fase introduttiva (da molti ritenuta a torto come “stragiudiziale” ancorché tali procedure siano ritualmente codificate nell’impianto tanto da disciplinare poteri non ascrivibili al “normale” professionista dotato di mandato o delega del proprio assistito) maturano obblighi tipici di un procedimento pubblico ispirato a principi di tutela dei terzi. Si pensi, ad esempio, al potere-dovere di accedere, ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda, ai dati contenuti nell’Anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’art. 30-ter, comma 2, D.Lgs. n. 141/2010. Ebbene, la previsione dettata al comma 4-bis dell’art. 65, introdotta in sede di Correttivo-ter (D.Lgs. n. 136/2024), al fine di rimediare alla dimenticanza del Legislatore che nel CCII non aveva riportato quanto previsto al previgente art. 15, comma 10, Legge n. 3/2012, ha lo scopo di garantire quella completezza di informazioni, peraltro di non immediata acquisizione se non in forza di un potere concesso a un soggetto giuridicamente individuato nel gestore, che gli consentano di verificare se le soluzioni prospettate dal debitore siano perseguibili sul piano della legittimità giuridica ed economica. Se quello appena citato rappresenta un tratto di unione di tutte le procedure, dovendosi basare le relazioni su valutazioni oggettive del gestore circa la completezza della documentazione prodotta dal debitore, in uno alla valutazione di coerenza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria e al soddisfacimento del ceto creditorio senza alterare le cause di prelazione, le procedure distinguono, ognuna con la propria peculiarità, specifici compiti del gestore. Nell’ipotesi del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, permangono a carico del gestore obblighi rafforzati di verifica e valutazione e un ruolo particolarmente incisivo, in quanto la procedura prescinde dal consenso dei creditori e si fonda sull’omologazione giudiziale. Il primo obbligo qualificante riguarda la verifica rigorosa della qualifica di consumatore. Il gestore deve accertare che i debiti oggetto di ristrutturazione siano estranei ad attività imprenditoriali o professionali, svolgendo una ricostruzione puntuale dell’origine dell’indebitamento. Un’errata qualificazione del debitore comporta gravi conseguenze, potendo determinare l’inammissibilità della domanda e incidere sulla correttezza della relazione. Ma v’è di più. Il professionista incaricato dall’OCC deve effettuare una valutazione della condotta del debitore e della sua “meritevolezza sostanziale”, aspetto che, pur essendo stata superata l’originaria nozione formale della Legge n. 3/2012, il CCII richiede comunque di accertare nella misura in cui la relazione deve evidenziare l’assenza di colpa grave, mancanza di dolo o frode, e la sostenibilità del ricorso al credito, elementi che assurgono a una valutazione sostanziale, non meramente descrittiva, che costituisce il presupposto dell’omologazione in assenza del voto dei creditori. Nel caso del consumatore resta, ad avviso di chi scrive, il compito originariamente attribuito all’art. 9, Legge n. 3/2012, nella misura in cui il gestore, superata la valutazione di coerenza dei dati trattati, non potrà non esprimersi sulla fattibilità del piano. E invero, mentre la previgente norma rendeva obbligatoria l’attestazione di veridicità dei dati, in uno alla fattibilità economico finanziaria del piano, il Codice non restituisce analoga disposizione, limitando il contenuto della relazione all’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, all’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, alla valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e all’indicazione presunta dei costi della procedura. Nessun riferimento alla fattibilità del piano in fase introduttiva, quasi a differirne la valutazione al momento dell’omologazione. Ma, nei fatti, ciò è impercorribile: il gestore è ausiliario del giudice, in quanto rappresenta l’unico veicolo in grado di condurre le istanze del debitore dinanzi al Tribunale, validandole, attestandone il contenuto in conformità alla legge, come nel caso del trattamento del credito privilegiato non deteriore rispetto alla alternativa liquidatoria, e per tutti tali motivi il suo operato non può non concludersi con il giudizio finale di fattibilità della proposta e del suo contenuto come migliore soluzione possibile a contemperare le esigenze dei creditori a veder soddisfatte le proprie pretese, in uno alla “riabilitazione” del debitore. E quindi, la relazione del gestore dovrà esprimere giudizio sulla fattibilità economico-finanziaria del piano e sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. In questo contesto, il gestore svolge una funzione assimilabile a quella di un attestatore, ma con un’incidenza ancora maggiore, poiché il giudice fonda la propria decisione quasi esclusivamente sulle sue valutazioni.
Nel concordato minore, la posizione del gestore muta sensibilmente, poiché la procedura si fonda su una dinamica negoziale, caratterizzata dal voto dei creditori. Il primo obbligo centrale del gestore è quello di garantire la trasparenza informativa nei confronti dei creditori. Egli dovrà assicurare che la proposta sia chiara e comprensibile, che i flussi finanziari siano attendibili, che il trattamento dei crediti sia correttamente rappresentato. Il gestore diviene, così, garante del corretto svolgimento del procedimento di voto. Anche nel concordato minore, il gestore è tenuto ad attestare che la proposta risulti più conveniente rispetto alla liquidazione controllata. Tale attestazione assume un rilievo decisivo sia per i creditori, sia per il Tribunale in sede di omologazione. Diversamente dal piano del consumatore, qui l’obbligo valutativo del gestore si inserisce in un contesto dialettico, nel quale il giudizio finale è condiviso con il ceto creditorio. Ciò induce a considerare la terzietà del gestore del concordato con una particolare valenza al fine di evitare ogni forma di “sostegno difensivo” al debitore e di garantire l’equilibrio tra interessi contrapposti, oltre che preservare la genuinità del consenso espresso dai creditori.
Nella liquidazione controllata, il ruolo del gestore cambia radicalmente, poiché la procedura ha una finalità eminentemente liquidatoria e satisfattiva. Nel caso di cui trattasi, infatti, il professionista incaricato di ricostruire e descrivere il patrimonio del debitore, sarà tenuto a svolgere un’accurata attività di ricognizione dell’attivo, di verifica del passivo nonché di individuazione di eventuali atti pregiudizievoli per i creditori. L’obbligo informativo diviene qui strumentale alla corretta liquidazione, più che alla valutazione di un piano se non nella limitazione introdotta dalla specifica attestazione di cui all’art. 268, comma 3, terzo periodo, come introdotto dal Correttivo-ter: «quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta, nella relazione di cui all’articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie».
Sul punto, il CCII introduce in modo quasi miope una disparità di trattamento fra persone fisiche ed enti collettivi consentendo al Tribunale di dichiarare la apertura di una procedura liquidatoria “al buio”, nell’ipotesi delle società esercitanti l’impresa minore ossia di tutti gli enti collettivi anche senza fini di lucro, obliterando negativamente, invece, la possibilità per la persona fisica che non possegga, o non abbia posseduto, patrimonio tale da garantire una soddisfazione ai creditori. La norma va interpretata stricto sensu nella misura in cui il gestore dovrà attestare l’assenza di attivo anche in ragione dei beni sopravvenuti nel triennio della liquidazione ossia della possibilità di agire per la revoca di atti dispositivi ovvero per il recupero di crediti lasciando la possibilità per il debitore di splittare la domanda, in caso di chiara meritevolezza, alla ipotesi dell’incapiente di cui all’art. 283. Come osserva la Relazione illustrativa al Correttivo-ter, tale modifica risolve, in senso negativo, il dubbio sorto sull’utilizzabilità della procedura di liquidazione controllata nei confronti dell’imprenditore persona fisica nei casi in cui non vi sia attivo da liquidare, al fine di evitare l’apertura di procedure inutili per i creditori e costose per l’Erario. L’ipotesi viene quindi disciplinata dettando le disposizioni processuali necessarie affinché il debitore possa eccepire l’assenza di attivo prima dell’apertura della procedura, in caso di domanda proposta dal creditore, e, quando è il debitore a chiedere la liquidazione controllata, il gestore dovrà attestare la possibilità di acquisire attivo. Nel corso della liquidazione, il gestore, se confermato, avrà compiti propri del liquidatore e quindi svolgerà funzioni del tutto simili a quelle del curatore, pur non assurgendo alla carica di Pubblico ufficiale (sul punto, appare del tutto evidente che, in assenza di disposizione normativa, il liquidatore potrà convocare il debitore richiedendo la consegna dei documenti come nell’ipotesi dell’art. 49, se stabilito nella sentenza, ma non si sostituirà al debitore quanto alla consegna della corrispondenza come nell’ipotesi dell’art. 148, CCII).
Infine, il gestore assume un ruolo rilevante anche in vista dell’esdebitazione del debitore, dovendo fornire al Tribunale gli elementi necessari per valutare: la collaborazione del debitore, la correttezza del suo comportamento, l’assenza di cause ostative.
La fase esecutiva
Nel sistema del sovraindebitamento delineato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la fase esecutiva del piano rappresenta il momento in cui l’astrazione normativa e la progettazione negoziale cedono il passo alla verifica concreta dell’effettività dello strumento di regolazione della crisi. È in questa fase che si misura la reale capacità del piano di assolvere alla funzione che l’ordinamento gli attribuisce, ossia consentire al debitore di superare in modo ordinato la situazione di squilibrio finanziario, garantendo al contempo una soddisfazione dei creditori conforme ai criteri di correttezza, trasparenza e proporzionalità. In tale contesto, il ruolo del gestore della crisi da sovraindebitamento non si esaurisce con l’omologazione del piano, ma si ridefinisce assumendo una connotazione prevalentemente vigilante e garantista, pur senza perdere la propria centralità sistemica. La fase esecutiva si caratterizza per una struttura più fluida rispetto a quella genetica e omologatoria della procedura. Una volta intervenuta la decisione del Tribunale, l’attuazione del piano è rimessa in larga misura all’autonomia del debitore, il quale conserva la gestione delle proprie risorse e l’iniziativa nell’adempimento delle obbligazioni assunte. Ciò non significa, tuttavia, che il piano entri in una dimensione privatistica sottratta al controllo pubblico. Al contrario, l’ordinamento affida al gestore della crisi il compito di presidiare questa fase, assicurando che l’esecuzione avvenga in modo coerente con le previsioni del piano e con gli interessi tutelati dalla procedura.
Il gestore non assume una funzione sostitutiva del debitore né una posizione gestoria assimilabile a quella del curatore nelle procedure concorsuali maggiori. La sua attività si colloca, piuttosto, in una zona intermedia, nella quale l’autonomia esecutiva del debitore è bilanciata da un controllo qualificato, esercitato in funzione ausiliaria rispetto all’Autorità giudiziaria. In questa prospettiva, il gestore opera come garante dell’effettività del piano, vigilando sul corretto adempimento delle obbligazioni e sull’assenza di condotte idonee a comprometterne l’equilibrio complessivo. Uno dei compiti centrali del gestore nella fase esecutiva consiste nel monitoraggio dell’adempimento delle prestazioni previste dal piano. Tale attività non si esaurisce in una verifica meramente contabile dei pagamenti effettuati, ma implica una valutazione complessiva della coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato. Il gestore è chiamato a verificare che i flussi finanziari destinati ai creditori siano effettivamente impiegati secondo le modalità e le tempistiche previste, che le risorse indicate nel piano trovino concreta realizzazione e che eventuali scostamenti siano giustificati da circostanze oggettive e non imputabili a comportamenti opportunistici del debitore.
In questo contesto, assume rilievo la capacità del gestore di distinguere tra inadempimenti fisiologici, legati a contingenze temporanee o marginali, e inadempimenti strutturali, idonei a compromettere la sostenibilità del piano. Tale distinzione non è mai automatica, ma richiede un apprezzamento tecnico e prudente, che tenga conto della durata del piano, della natura delle obbligazioni assunte e dell’incidenza dello scostamento sull’interesse dei creditori. Un controllo eccessivamente rigido rischierebbe di vanificare la funzione risanatoria dello strumento, mentre un atteggiamento indulgente potrebbe tradursi in una lesione delle aspettative creditorie e in un indebito beneficio per il debitore.
Accanto alla vigilanza sull’adempimento, il gestore è gravato da un rilevante obbligo di segnalazione. La fase esecutiva è, infatti, caratterizzata da un costante flusso informativo tra il gestore e l’Autorità giudiziaria, finalizzato a consentire a quest’ultima di intervenire tempestivamente in presenza di criticità rilevanti. Il gestore deve segnalare al giudice gli inadempimenti significativi, i mutamenti sostanziali della situazione patrimoniale o reddituale del debitore e ogni circostanza idonea a incidere sull’equilibrio del piano. Tale obbligo non ha natura meramente formale, ma implica una valutazione qualificata dell’impatto delle circostanze sopravvenute sull’attuazione del piano. La funzione informativa del gestore si estende anche ai rapporti con i creditori. Nella fase esecutiva, la trasparenza assume un valore decisivo per la tenuta complessiva della procedura, soprattutto nei piani di durata pluriennale. Il gestore contribuisce a garantire che i creditori siano posti in condizione di conoscere l’andamento dell’esecuzione, prevenendo asimmetrie informative e mantenendo un livello adeguato di fiducia nel procedimento. In questo senso, il gestore svolge una funzione di mediazione istituzionale, volta a preservare l’equilibrio tra l’interesse del debitore alla prosecuzione del piano e quello dei creditori a una soddisfazione effettiva e controllabile.
Un ulteriore profilo di rilievo concerne il ruolo del gestore in relazione alle modifiche del piano che si rendano necessarie nel corso dell’esecuzione. La flessibilità costituisce un elemento fisiologico delle procedure di sovraindebitamento, ma deve essere governata per evitare che si traduca in incertezza o in una sostanziale riscrittura degli equilibri originari. Il gestore è chiamato a valutare la compatibilità delle modifiche con l’impianto del piano omologato, verificando che esse non alterino la convenienza per i creditori e non compromettano la funzione satisfattiva della procedura. In tale prospettiva, il gestore agisce come fattore di stabilizzazione, assicurando che l’adattamento alle sopravvenienze avvenga nel rispetto dei principi di correttezza e proporzionalità.
La fase esecutiva del piano è inoltre strettamente connessa alla prospettiva dell’esdebitazione del debitore. L’ordinamento subordina il riconoscimento di tale beneficio alla regolarità dell’adempimento e alla correttezza del comportamento tenuto nel corso della procedura. Il gestore fornisce al giudice gli elementi necessari per valutare la sussistenza di tali presupposti, segnalando eventuali condotte elusive, reticenti o non collaborative. In questo senso, l’attività svolta nella fase esecutiva incide direttamente sull’esito finale della procedura, rafforzando il carattere premiale dell’esdebitazione e la sua funzione di incentivo al comportamento corretto del debitore. Non possono infine trascurarsi i profili di responsabilità che gravano sul gestore nella fase esecutiva. La mancata vigilanza, l’omessa segnalazione di inadempimenti rilevanti o una gestione superficiale delle informazioni possono pregiudicare gli interessi dei creditori e compromettere l’effettività del controllo giurisdizionale. La responsabilità del gestore, in questa fase, si configura come naturale estensione della sua funzione di garanzia e rappresenta il contrappeso necessario alla centralità del ruolo attribuitogli dall’ordinamento. In conclusione, la fase esecutiva del piano di sovraindebitamento costituisce il banco di prova dell’intero sistema di regolazione della crisi. In essa, il gestore della crisi assume una funzione essenziale, non più orientata alla valutazione ex ante della proposta, ma alla tutela dell’equilibrio dinamico del piano nel tempo. Attraverso l’attività di vigilanza, segnalazione e garanzia informativa, il gestore contribuisce in modo determinante a trasformare il piano da atto programmatorio a strumento effettivo di composizione della crisi, confermando la propria centralità nel sistema del sovraindebitamento e la natura pubblicistica della funzione esercitata.
Considerazioni conclusive
Il gestore della crisi nel sovraindebitamento si configura come una figura imprescindibile del sistema concorsuale minore. La sua terzietà rappresenta il fondamento della fiducia che l’ordinamento ripone negli strumenti di regolazione della crisi e contribuisce in modo determinante alla realizzazione degli obiettivi del Codice della Crisi.
L’analisi comparata dei diversi strumenti di regolazione del sovraindebitamento dimostra come gli obblighi del gestore della crisi non siano uniformi, ma si modulino in funzione della struttura e della finalità della procedura adottata. Nel piano del consumatore, il gestore assume un ruolo valutativo e quasi decisorio; nel concordato minore, diviene garante della correttezza del procedimento negoziale; nella liquidazione controllata, svolge prevalentemente funzioni di vigilanza e supporto al giudice. In tutti i casi, tuttavia, il comune denominatore resta la terzietà funzionale del gestore, quale presupposto imprescindibile della credibilità dell’intero sistema di sovraindebitamento.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Crisi e risanamento”.
