Le criticità dell’attività di vigilanza del Collegio sindacale

Le riforma del diritto societario e del Codice della crisi hanno rafforzato il ruolo del Collegio sindacale nella vigilanza sugli assetti organizzativi e sulla prevenzione della crisi d’impresa. Nella prassi, tuttavia, i sindaci continuano spesso a concentrarsi sugli adempimenti civilistici e fiscali, che spettano invece al revisore. L’attività di vigilanza dovrebbe invece focalizzarsi sui rischi significativi, sulla corretta amministrazione e sul monitoraggio della crisi, anche tramite l’analisi dei flussi finanziari previsionali.

Va detto che nulla è mutato dalla Riforma del diritto societario del 2003 che ha enfatizzato il ruolo di vigilanza del Collegio sindacale circa l’adeguatezza e il concreto funzionamento degli assetti organizzativi in aggiunta alla tradizionale vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto.

Va anche sicuramente preso atto che la travagliata riforma del Codice della Crisi e dei suoi numerosi correttivi ha certamente enfatizzato questo ruolo di vigilanza degli assetti, in primis con la riscrittura dell’art. 2086, c.c., e, poi, con l’art. 3, CCII, che hanno colmato la lacuna dei doveri degli amministratori circa gli assetti e la crisi di impresa che prima sembrava relegato alla platea delle S.p.A. in una miope visione ancorata alle prescrizioni dell’art. 2381, c.c..

Eppure, senza aver la pretesa di potere rappresentare l’universalità dei casi, si assiste nella prassi operativa a un mantenimento della vecchia impostazione delle verifiche che tende a dare priorità alla verifica della corretta esecuzione di adempimenti civilistici e fiscali invece che al monitoraggio dei principi di corretta amministrazione e dei rischi della società sottoposta a controllo.

Su questo ultimo punto andrebbe preso atto che la riforma del diritto societario ha voluto nettamente sdoppiare le verifiche tra sindaco e revisore, attribuendo a quest’ultimo non solo il controllo e l’espressione di un giudizio sul bilancio, ma anche l’ulteriore e non gradito fardello della verifica della regolare tenuta della contabilità sociale che si esplica, sulla base del principio di revisione italiano SA 250B che, testualmente, recita: «La regolare tenuta della contabilità sociale comporta il rispetto delle disposizioni normative in materia civilistica e fiscale con riferimento a modalità e tempi di rilevazione delle scritture contabili, di redazione, vidimazione e conservazione dei libri contabili e dei libri sociali obbligatori, nonché di rilevazione dell’esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali».

Non è quindi più di pertinenza del sindaco ma del revisore (o della funzione di revisione legale quando essa è esercitata dal sindaco) la verifica di questi adempimenti che, tuttavia, trovano quasi sempre spazio nelle verbalizzazioni periodiche del Collegio, rappresentando, in caso di figure sdoppiate (presenza sia del sindaco che del revisore), una inutile duplicazione dei controlli.

Va quindi suggerito al sindaco di non dedicare tempo e risorse per queste verifiche, quanto piuttosto di concentrarsi sulle più delicate e complesse verifiche di vigilanza che certamente il revisore non è chiamato a fare e che sicuramente non farà, poiché esulano da quanto espressamente previsto dai principi di revisione di riferimento.

Si vuole con questo enfatizzare che, molto spesso, le verifiche del sindaco non tengono conto delle indicazioni provenienti dalle Norme di comportamento.

Ad esempio, la norma di comportamento 3.1. “Caratteristiche dell’attività di vigilanza” recita:

«Nel definire le modalità di vigilanza, il collegio sindacale verifica l’istituzione di presidi posti in essere dall’organo amministrativo sulla base della rilevanza dei rischi significativi…, attribuendo agli stessi una diversa intensità e periodicità di controllo. Laddove l’attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni di legge o di statuto, di inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell’assetto organizzativo o del sistema amministrativo-contabile, il collegio sindacale richiede all’organo amministrativo l’adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell’incarico. Nel caso in cui le azioni correttive non vengano poste in essere, ovvero siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate».

Tuttavia, queste chiare indicazioni non vengono, purtroppo, sufficientemente prese in considerazione e declinate nell’attività di verifica esperita dal Collegio che, come detto sopra, spesso si limita alla certamente più semplice verifica del rispetto di adempimenti normativi.

Eppure, dalla lettura della Norma e del citato SA 250B appare molto chiaro che:

  • la verifica degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali spetta al revisore;
  • l’attività di vigilanza non presidia tutti i rischi, ma solo quelli che il sindaco ha individuato e valutato come significativi;
  • le modalità, l’intensità e la periodicità delle verifiche su singoli aspetti della gestione aziendale dipendono dalla significatività del rischio e dai possibili impatti che esso può avere sull’attività della società che il rischio potenziale dovesse diventare effettivo;
  • non sia sufficiente per il sindaco rilevare l’esistenza di una criticità né tantomeno comunicarla agli amministratori e agli altri responsabili della governance, quando presenti, dovendo il sindaco agire senza indugio e con tutti i poteri che la legge gli attribuisce per la rimozione delle irregolarità e/o omissioni riscontrate.

In tutto questo, si deve aggiungere una sempre maggiore enfasi sul presidio della crisi sia in termini di assetti ma, soprattutto, in termini di verifiche dei dati periodici e previsionali.

Tuttavia, neppure le norme di comportamento che sono state emesse dopo la definitiva approvazione del Codice della Crisi sono chiare circa la necessità di verificare la ragionevolezza delle previsioni finanziarie a 12 mesi che stanno alla base della definizione di crisi del vigente CCII e si generi confusione di ruoli tra sindaco e revisore.

È noto, infatti, che il revisore sia obbligato, sulla base delle prescrizioni dell’ISA 570, a esaminare la ragionevolezza dei flussi finanziari previsionali a 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, ma solo in presenza di dubbi e incertezze significative come indicate, a titolo esemplificativo, dallo stesso principio.

Tuttavia, è palese constatare che, quando esistono tali indicatori (si pensi a quelli finanziari riportati nel principio), si tratti di situazioni ben più gravi della crisi, così come definita dal vigente CCII, e, quindi, l’esame del revisore non può essere considerato tempestivo (come invece vorrebbe il criterio dell’early warningche ha ispirato la riforma), facendo concludere che solo il sindaco possa giocare un ruolo attivo nel presidio della crisi, sempreché esamini come minimo i flussi previsionali a 12 mesi, ne valuti la ragionevolezza e la adeguata periodicità di redazione e si azioni in caso di inerzia da parte degli amministratori. In conclusione, ci si auspica che chiunque svolga attività di sindaco possa concentrare le sue verifiche sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sugli assetti organizzativi e sul presidio della crisi, presidiando i rischi significativi che ha individuato su questi temi e rendendo per questa via l’attività di vigilanza davvero densa di contenuti e adeguata, per evitare danni ai terzi e ai soci della società.

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