La valutazione civilistica e fiscale dei titoli di debito iscritti nelle immobilizzazioni e nell’attivo circolante

Gli interventi della Legge di bilancio 2026, offrono l’occasione per fare il punto sulla valutazione civilistica e fiscale dei titoli diversi dalle partecipazioni.            
In ambito civilistico la Legge di bilancio 2026, ha, infatti, prorogato per il 2025 e 2026 la facoltà di non svalutare i titoli di debito iscritti nell’attivo circolante che presentano quotazioni di Borsa di fine anno inferiori al costo di iscrizione in bilancio.
Invece, in ambito fiscale vengono ridefiniti i criteri per determinare il valore minimo, ai fini della deducibilità delle svalutazioni, dei titoli di debito iscritti nell’attivo circolante e nelle immobilizzazioni.

I titoli di debito

Le regole per l’iscrizione dei titoli diversi dalle partecipazioni nel bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali sono dettate dall’OIC 20 – “Titoli di debito”[1].

In particolare, il par. 4 di detto principio precisa che: «I titoli di debito oggetto di trattazione in questo principio sono costituiti da titoli che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi. In tale ambito rientrano i titoli emessi da Stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili».

I titoli di debito generano flussi di liquidità, i quali possono derivare, oltre che dal rimborso del capitale a scadenza, dall’obbligazione dell’emittente a corrispondere interessi o altri elementi che concorrono a formare il rendimento per il possessore. I flussi di interesse possono essere determinati (come nel caso degli interessi a tasso fisso) o determinabili (come nel caso degli interessi a tasso variabile).

Nel calcolo del rendimento vanno inoltre considerati gli eventuali premi di negoziazione (minor prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito sul mercato secondario rispetto al valore di rimborso) e gli scarti di negoziazione (maggior prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito sul mercato secondario rispetto al valore di rimborso).

Gli zero coupon bond, invece, non comportano la corresponsione di interessi periodici, in quanto tali interessi verranno corrisposti alla scadenza unitamente al rimborso del capitale. Il loro rendimento è, quindi, rappresentato dal tasso implicito che permette il raccordo tra il prezzo di emissione e il valore che sarà rimborsato a scadenza.

A livello di Stato patrimoniale i titoli di debito devono essere classificati nelle immobilizzazioni finanziarie (“B.III.3 – Altri titoli”) o nell’attivo circolante (“C.III.6 – Altri titoli”).

Secondo il par. 20, OIC 20, il criterio in base al quale deve essere individuata la classificazione nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante è quello della destinazione del titolo[2].

I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, mentre gli altri vengono iscritti nel circolante.

Ai fini di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo.

I titoli iscritti nelle immobilizzazioni

I titoli immobilizzati devono essere iscritti – nella voce B.III.3 “Altri titoli” dello schema di Stato patrimoniale di cui all’art. 2424, c.c. – al momento della consegna del titolo (“data di regolamento”), a un valore pari al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori (spese di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione, oneri fiscali, ecc.). Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 1), c.c.: «le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile».

In generale, il criterio di valutazione dei titoli di debito è, quindi, rappresentato dal costo ammortizzato, il quale però non si applica a quei titoli i cui flussi non siano determinabili (come, ad esempio, i titoli strutturati e quelli irredimibili), nonché può non essere adottato se gli effetti sono irrilevanti, circostanza che si verifica quando:

  • i titoli sono destinati a essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo; o
  • i titoli sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

Inoltre, sono esentate dall’applicazione del costo ammortizzato le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis, c.c. e le micro-imprese di cui all’art. 2435-ter, c.c., che redigono il bilancio in forma “super-semplificata”.

Se si applica il criterio del costo ammortizzato, allora i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza (scarti di emissione o di negoziazione) sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del titolo (non in modo “lineare”, ma secondo la “curva” dell’interesse effettivo).

Detto ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel Conto economico), di modo che l’interesse imputato a Conto economico non è quello “nominale”, bensì quello “effettivo”, che tiene conto anche dei suddetti costi di transazione e scarti di emissione o di negoziazione.

Il tasso di interesse effettivo è definito dal Principio OIC 20 come il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito (salvo gli interessi contrattuali a tasso variabile), che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale.

Il tasso di interesse effettivo è calcolato al momento della rilevazione iniziale del titolo ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva.

Diversi sono, invece, i criteri di rilevazione iniziale dei titoli che non sono valutati al costo ammortizzato, caso che si verifica, in particolare, per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese, in quanto entrambe esentate dall’applicazione del costo ammortizzato.

Nello specifico, per i titoli non valutati al costo ammortizzato il premio di sottoscrizione (o negoziazione) partecipa alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza economica ed è quindi rilevato in rate costanti per la durata di possesso del titolo (ovvero in modo “lineare”). In particolare, l’importo del premio di sottoscrizione (negoziazione) di competenza dell’esercizio è rilevato in diretta contropartita del valore di bilancio del titolo[3]. Anche lo scarto di sottoscrizione (negoziazione) partecipa alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza economica per il periodo di durata del titolo medesimo, secondo i medesimi criteri.

Analogamente, per i titoli senza cedola (zero coupon) il provento finanziario dell’investimento, pari alla differenza tra il costo d’acquisto/sottoscrizione del titolo e il valore di rimborso finale, è imputato secondo competenza economica lungo la durata di possesso del titolo, fra gli interessi attivi.

L’OIC 20 sottolinea, infine, che a livello di Conto economico vanno iscritti nella voce C16b) “Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni” gli interessi attivi di competenza economica dell’esercizio sui titoli immobilizzati (inclusivi dell’eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell’esercizio), nonché i premi percepiti per sorteggio di obbligazioni.

Invece, gli utili o le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile del titolo iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie e il prezzo di cessione, sono imputati nella voce C16b) “Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni” (se positivi) e nella voce C17) “Interessi e altri oneri finanziari” (se negativi).

Valutazione in bilancio dei titoli immobilizzati

Il Principio contabile OIC 20 precisa che i titoli di debito immobilizzati, quotati o non quotati, sono generalmente valutati “titolo per titolo”, ossia attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto. Quindi, anche in caso di cessione di una parte di un portafoglio titoli acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la definizione del costo dei titoli ceduti è il costo specifico.

Tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall’art. 2426, n. 10), c.c. (FIFO, LIFO e costo medio ponderato).

Per i titoli iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, successivamente alla rilevazione iniziale occorre aggiornare la valutazione, sulla base del seguente procedimento (OIC 20, par. 50):

  1. determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all’inizio dell’esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
  2. aggiungere l’ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del titolo;
  3. sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
  4. sottrarre le eventuali perdite durevoli di valore sui titoli.

Tale valore aggiornato è pari a quello attuale dei flussi finanziari futuri attesi scontati al tasso di interesse effettivo.

Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime dei flussi finanziari futuri (ad esempio, prevede che il titolo sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), occorre rettificare il valore contabile del titolo per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.

Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non deve essere successivamente ricalcolato ed è applicato fino all’estinzione del titolo, ad eccezione del caso di tasso di interesse nominale contrattuale di tipo variabile, parametrato ai tassi di mercato. In tale ipotesi i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni del tasso di interesse e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto[4].

I titoli immobilizzati non valutati al costo ammortizzato, invece, negli esercizi successivi rimangono iscritti al costo rilevato al momento dell’iscrizione iniziale; ciò salvo che, in conformità a quanto dispone l’art. 2426, n. 3), c.c., il titolo alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore al costo.

Tale fondamentale regola, che si applica a tutti i titoli di debito iscritti nelle immobilizzazioni (valutati o non valutati al costo ammortizzato), impone di iscrivere in bilancio una svalutazione in presenza di una perdita durevole di valore, che si ha quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso dell’emittente, si ritenga con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa (in linea capitale o interessi) previsti dal contratto.

L’OIC 20 evidenzia che gli indicatori di una situazione di deterioramento duraturo della solvibilità dell’emittente sono, ad esempio, i seguenti:

  • ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi (ad eccezione dei casi previsti dal regolamento del titolo, senza che ciò costituisca “inadempimento contrattuale”);
  • ristrutturazione del debito dell’emittente;
  • valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilancio[5].
  • indicatori economico-patrimoniali e finanziari dell’emittente che facciano ritenere probabile un non integrale pagamento dei flussi finanziari del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza (ciò vale soprattutto per i titoli non quotati).
  • evento di default;
  • ammissione a procedure concorsuali dell’emittente.

L’importo della perdita alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile in assenza di riduzione di valore e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si stima di non incassare, determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale).

La rettifica per perdita durevole di valore è imputata, interamente nell’esercizio in cui è rilevata, nella voce D19b) “Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”.

L’OIC 20 precisa che la determinazione della perdita si effettua avvalendosi di tutti gli elementi utili, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore di libro dei titoli immobilizzati, si procede al ripristino di valore del titolo nei limiti di quello precedente (costo ammortizzato, se è applicato detto criterio, altrimenti il costo di acquisto) determinato in assenza della svalutazione precedentemente apportata.

La rivalutazione è imputata a Conto economico alla voce D18b) “Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”.

Valutazione fiscale dei titoli immobilizzati

Anche a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2026, la valutazione fiscale dei titoli di debito iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie segue le medesime regole previste per i titoli iscritti nell’attivo circolante, dall’art. 94, TUIR, di cui si dirà più approfonditamente in seguito[6].

In sostanza, secondo detta disciplina la svalutazione apportata in bilancio per perdita durevole di valore, ai fini della determinazione del reddito di impresa, è deducibile in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e il “valore minimo” fiscale.

Tale valore minimo fiscale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94, comma 4 e 101, comma 2, TUIR, è determinato:

  • per i titoli negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre dell’esercizio[7];
  • per i titoli non negoziati, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre (mercato “MOT”).

I titoli iscritti nell’attivo circolante

Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 9), c.c., i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore.

Anche per la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante il metodo generale è quello del costo specifico, che presuppone l’individuazione e l’attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l’acquisto dei medesimi.

Tuttavia, l’art. 2426, n. 10), c.c., prevede che il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli “primo entrato, primo uscito” o “ultimo entrato, primo uscito”, per cui è possibile per i titoli fungibili, in alternativa al costo specifico, utilizzare i metodi di calcolo del costo basati sulla media ponderata, LIFO e FIFO.

I titoli fungibili, sono titoli che incorporano gli stessi diritti, sono fra loro scambiabili e hanno un unico codice ISIN.

Al livello di Conto economico, per i titoli di debito non immobilizzati gli interessi attivi che maturano (inclusivi dell’eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell’esercizio) sono iscritti nella voce C16c) “Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”.

Gli utili o le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati, corrispondenti alla differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, si iscrivono nella voce C16c) “Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni” (se positivi) e nella voce C17) “Interessi e altri oneri finanziari” (se negativi).

La svalutazione dei titoli di debito non immobilizzati è imputata alla voce D19c) “Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie”, mentre l’eventuale ripresa di valore è imputata a Conto economico alla voce D18c) “Rivalutazioni di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”.

Valutazione in bilancio dei titoli dell’attivo circolante

Negli esercizi successivi rispetto alla loro rilevazione iniziale, i titoli non immobilizzati devono essere svalutati in presenza di un minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Secondo l’OIC 20 per le modalità di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato si possono considerare 2 riferimenti temporali: uno fisso, cioè la data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima); l’altro rappresentato dalla media delle quotazioni del titolo relative a un determinato periodo, più o meno ampio.

Il dato puntuale di fine esercizio rappresenterebbe la scelta che meno è condizionata da fattori soggettivi, però la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati.

Per queste ragioni, anziché le quotazioni di una singola giornata, occorre assumere un valore che, pur dovendosi riferire concettualmente alla chiusura dell’esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee. In questo senso la media delle quotazioni passate, per un periodo ritenuto congruo rispetto alle finalità valutative, quale l’ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa.

Tuttavia, va anche considerato che in un mercato caratterizzato da quotazioni fortemente in flessione, il ricorso alla media aritmetica dei valori registrati nell’ultimo mese potrebbe non esprimere l’andamento del mercato; occorre allora tenere conto di valori medi riferiti a un arco temporale inferiore (ad esempio ultima settimana dell’esercizio).

Se non esiste un mercato di riferimento per la determinazione del valore di presumibile realizzazione, l’OIC 20 consiglia l’utilizzo di tecniche valutative che consentano di individuare un valore espressivo dell’importo al quale potrebbe perfezionarsi una ipotetica vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio.

Il valore del titolo rettificato dalla svalutazione sostituisce il valore di costo e rappresenta il valore contabile cui far riferimento nelle successive rilevazioni per determinare il risultato economico della vendita o per contribuire a formare il nuovo costo secondo la configurazione adottata (media ponderata, LIFO, FIFO).

Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni precedenti) per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa è annullata fino, ma non oltre, al ripristino del costo ammortizzato (se si applica detto criterio, altrimenti il costo di acquisto).

Le deroghe alla valutazione in bilancio dei titoli dell’attivo circolante

Con l’art. 1, commi 65-67, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) è stata prevista, anche per gli esercizi 2025 e 2026, la possibilità di derogare ai suddetti criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, con la possibilità, da parte dei soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di mantenere i medesimi valori dei titoli risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, purché la perdita non abbia carattere durevole.

Si tratta di una facoltà già prevista in passato in considerazione della situazione di particolare turbolenza dei mercati finanziari, che ne rende poco attendibili i valori di quotazione.

Più di recente detta opzione è stata introdotta dal D.L. n. 73/2022 (conv. Legge n. 122/2022)[8].

In particolare, l’art. 1, comma 65, Legge di bilancio 2026, prevede che: «I soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole».

Pe le modalità attuative di detta deroga si può fare riferimento al Documento interpretativo n. 11 pubblicato dall’OIC nel febbraio 2023, che è stato emesso in relazione all’analoga disciplina prevista dal citato D.L. n. 73/2022 e poi aggiornato nel marzo del 2024 e nel gennaio del 2025 per tener conto delle proroghe nel frattempo disposte.

Il predetto Documento OIC precisa che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello Stato patrimoniale valutati, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 9), c.c., al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

La deroga contenuta nella norma si applica sia ai titoli iscritti nel precedente bilancio annuale regolarmente approvato sia ai titoli acquistati nell’esercizio stesso.

In particolare, avvalendosi della facoltà in commento la società valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, ma acquistati nell’esercizio, al costo d’acquisizione.

Ciò, fatto salvo il caso di perdite di carattere durevole, le quali devono essere comunque iscritte in bilancio in base alle previsioni dell’OIC 20.

Il comma 66, Legge di bilancio 2026, prevede che le imprese che si avvalgono della facoltà di deroga devono destinare: «[…] una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi».

Pertanto, la società che si avvale della deroga deve destinare a riserva indisponibile un ammontare di utili corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nel precedente bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell’esercizio) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.

Qualora gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per detto ammontare, la società destinerà a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

Infine, il Documento OIC precisa che le società che si avvalgono della deroga devono fornire in Nota integrativa le informazioni circa:

  • le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
  • la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

Valutazione fiscale dei titoli dell’attivo circolante

Come già accennato, la valutazione fiscale dei titoli di debito iscritti nell’attivo circolante, ovvero quelli di cui all’art. 85, comma 1, lett. e), TUIR, è dettata dall’art. 94, TUIR.

Infatti, tale norma concerne, oltre le azioni o quote di partecipazioni e i titoli assimilati, anche le obbligazioni e gli altri titoli di debito in serie o di massa, in cui rientrano i fondi comuni d’investimento[9].

Poiché l’art. 94, comma 1, TUIR, rinvia all’art. 92, TUIR, i titoli non immobilizzati concorrono alla formazione del reddito imponibile come variazioni delle rimanenze finali rispetto a quelle iniziali, fatto salvo quanto espressamente previsto dallo stesso art. 94, TUIR.

Ne consegue che i titoli di debito iscritti nell’attivo circolante sono valutati ai fini fiscali sulla base dei criteri adottati per la valutazione delle rimanenze di merci e prodotti finiti, ovvero in applicazione dei seguenti metodi:

  • LIFO (ultimo entrato, primo uscito) a scatti o varianti del LIFO a scatti;
  • costo medio ponderato;
  • FIFO (primo entrato, primo uscito);
  • costi specifici.

Ai fini della valorizzazione iniziale dei titoli occorre prendere in considerazione il costo degli stessi così come indicato dall’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, includendo gli oneri accessori di diretta imputazione ed escludendo gli interessi passivi e delle spese generali.

Stante il rinvio al comma 5, art. 92, TUIR, la svalutazione fiscale del titolo è ammessa qualora il valore unitario medio degli stessi, determinato secondo i criteri previsti dall’art. 92, risulti superiore al valore fiscale “minimo”[10].

Prima delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2026, l’art. 94, comma 4, TUIR, disponeva che il valore minimo fiscale era determinato:

  1. per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio, oppure in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese[11];
  2. per gli altri titoli, in base al “valore normale” determinato comparativamente rispetto al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo[12].

L’art. 1, comma 130, Legge di bilancio 2026, riformulando il comma 4, art. 94, TUIR, ha profondamente modificato le modalità di determinazione del valore minimo dei titoli di debito iscritti nell’attivo circolante ai fini della deducibilità della relativa perdita.

Innanzi tutto, è ora previsto che le svalutazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati sono deducibili nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre.

Pertanto, rispetto al passato non rilevano più il valore di Borsa dell’ultimo giorno o quello medio dell’ultimo mese dell’esercizio, ma unicamente il valore medio delle quotazioni rilevate nell’ultimo semestre dell’anno (come per i titoli immobilizzati), per cui risulta notevolmente ampliato il periodo temporale di riferimento.

Ma la modifica più significativa è stata introdotta per i titoli iscritti nell’attivo circolate che non sono quotati in mercati regolamentati. Infatti, in tal caso il “nuovo” valore minimo fiscale è determinando applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (“MOT”) dell’ultimo semestre. Viene meno, quindi, il riferimento al “valore normale”.

Ma, come evidenziato da taluni commentatori[13], la norma pare di difficile applicazione in quanto non esiste un indice sintetico che rappresenta l’andamento complessivo del mercato MOT e inoltre vengono pubblicate (sul sito di Borsa Italiana) separatamente le quotazioni dei titoli italiani e dei titoli europei negoziati nel mercato telematico delle obbligazioni private e governative, per cui non è chiaro a quale mercato fare riferimento.

Inoltre, il MOT non pare adeguato per la valutazione dei fondi comuni, i quali non investono solo in obbligazioni ma anche in titoli partecipativi e per i quali esistono specifici indici suddivisi proprio per politica d’investimento[14].


[1] Le previsioni dell’OIC 20 non si applicano agli strumenti finanziari derivati, poiché questi sono disciplinati dall’OIC 32 e valutati al fairvalue. In presenza di titoli “ibridi”, costituiti dalla combinazione di un titolo (“primario”) e di uno strumento finanziario derivato (“incorporato”), per il trattamento del titolo “primario” si applica l’OIC 20, mentre lo scorporo della componente derivata e la sua contabilizzazione è disciplinata nell’OIC 32.

[2] L’OIC 20 precisa che, in relazione alle proprie strategie aziendali, è possibile che gli organi amministrativi, nel rispetto del criterio della destinazione economica, destinino un portafoglio di titoli della medesima specie, in parte a investimento duraturo, da iscriversi nell’attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell’attivo circolante.

[3] Le quote dei premi/scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturate nell’esercizio sui titoli immobilizzati non vanno, dunque, iscritte nelle voci dei “Ratei e risconti”, ma portate a diretta rettifica della voce di bilancio dei titoli.

[4] Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle clausole contrattuali di “step-up” o di “step-down” che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (ad esempio: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell’8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza).

[5] È necessario che il ribasso, per la sua entità relativa e/o per la sua durevolezza, esprima un significativo e sostanzialmente permanente peggioramento del merito creditizio dell’emittente.

[6] La Legge di bilancio 2026, ha modificato più profondamente le disposizioni che disciplinano il trattamento fiscale dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie per i soggetti che adottano i Principi contabili internazionali IAS/IFRS. A seguito di tali modifiche il regime applicabile ai soggetti IAS/IFRS è divenuto analogo a quello applicabile ai soggetti OIC, fermo restando che le minusvalenze assumono rilevanza fiscale solo qualora siano imputate a Conto economico.

[7] In conseguenza delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio, tale termine temporale ora coincide con quello utilizzabile per la determinazione del valore minimo dei titoli non immobilizzati, come si dirà meglio oltre.

[8] La misura era stata originariamente introdotta dall’art. 20-quater, D.L. n. 119/2018 e poi successivamente estesa all’esercizio 2019 dal D.M. 15 luglio 2019 e all’esercizio 2020 dal D.M. 17 luglio 2020.

Reintrodotta per i bilanci 2022 dall’art. 45, commi 3-octies e 3-novies, D.L. n. 73/2022 (convertito nella Legge n. 122/2022) è stata poi prorogata anche ai bilanci 2023 dal D.M. 14 settembre 2023 e ai bilanci 2024 dal D.M. 23 settembre 2024 (sebbene decisamente in ritardo rispetto ai tempi ordinari di approvazione di tali bilanci).

[9] Come chiarito dalla circolare n. 165/E/1998 (par. 2.2.3) e dal parere ABI n. 476/1999. Con la risposta a interpello n. 222/2025, l’Agenzia ha ulteriormente chiarito che rientrano nei titoli in serie o di massa anche le quote di partecipazione alle SICAV, in quanto assimilate a quelle in fondi comuni di investimento.

[10] Per i soggetti IAS/IFRS, invece, si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, art. 94, ai sensi del quale la valutazione dei titoli detenuti per scopi di negoziazione, di cui all’art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.

[11] Ai fini della determinazione del valore minimo dei titoli quotati, l’Amministrazione finanziaria aveva precisato (circolari n. 30/E/2000 e n. 98/E/2000, par. 5.1.3) che per “ultimo mese” non si deve intendere il mese solare precedente, ma il periodo che va dal giorno di riferimento allo stesso giorno del mese solare precedente, poiché una diversa interpretazione potrebbe comportare un allontanamento troppo ampio del periodo preso a base per la rilevazione della media aritmetica dei prezzi dei titoli rispetto al momento nel quale si verifica la valutazione e, quindi, la fissazione di un “valore normale” che potrebbe già essere non adeguato a quello in atto al momento della valutazione. Inoltre, ai fini del calcolo della media occorre assumere, quale divisore, soltanto i giorni di effettiva quotazione del titolo, cioè quelli cui si riferiscono le quotazioni prese a base del calcolo.

[12] L’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 99/E/2005) ha ritenuto che per detti titoli non negoziati in mercati regolamentati il valore minimo «possa essere fornito da information provider di qualificata esperienza […] tenendo conto di elementi obiettivi, quali, ad esempio, i prezzi di scambio di tali titoli sui mercati non regolamentati (cosiddetti over the counter)».

[13] Cfr. M. Piazza, “Obbligazioni, svalutazione agganciata all’andamento MOT”, in Il Sole 24 Ore, 11 dicembre 2025, pag. 36.

[14] Cfr. M. Piazza – R. Parisotto, “Obbligazioni, il tipo di contabilità determina le deduzioni da rettifica”, in Il Sole 24 Ore, 22 gennaio 2026, pag. 13.

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