Il conferimento di beni in natura

Nelle S.r.l. il capitale sociale può essere pari ad almeno 10.000 euro, ma anche inferiore fino a 1 euro (incluse le S.r.l. semplificate). I conferimenti dei soci possono avvenire in denaro, beni in natura o prestazioni d’opera. Nelle S.p.A. i conferimenti in natura richiedono una perizia giurata di stima, mentre nelle S.r.l. le prestazioni d’opera devono essere garantite da polizza o fideiussione.

Il nostro Codice civile prevede l’esistenza di svariate forme di Società a responsabilità limitata.

L’art. 2463, c.c., in merito alla costituzione delle S.r.l. prevede che l’atto costitutivo indichi l’ammontare del capitale sociale di costituzione per un importo non inferiore a 10.000 euro, tuttavia il successivo comma 4 del medesimo articolo, introdotto a opera del D.L. n. 76/2013, prevede che l’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a 10.000 euro, purché sia pari almeno a 1 euro. In tal caso, i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione. Lo stesso art. 2463-bis, c.c., prevede l’ulteriore figura della S.r.l. semplificata il cui capitale sociale è pari almeno a 1 euro e inferiore a 10.000.

Queste previsioni non cambiano gli aspetti contabili a noi già noti e di cui ci occuperemo nel presente lavoro; in particolare, ci occuperemo del conferimento per le S.r.l. con capitale almeno pari a 10.000 e delle S.p.A..

In generale, il conferimento dei soci può essere rappresentato, oltre che da denaro, anche da beni in natura e/o servizi.

Qualora i soci conferissero, in sede di costituzione di una S.r.l., parte denaro e parte beni in natura, la scrittura contabile da redigersi sarebbe la seguente:

DiversiaCapitale sociale (sp)10.000
Crediti vs soci per sottoscrizioni in denaro (sp)7.000
Crediti vs soci per sottoscrizioni in beni  (sp)3.000

  Successivamente, all’atto del versamento del dovuto, occorrerà rilevare sia il versamento in denaro che il materiale passaggio di detenzione di beni dal socio alla società:

DiversiaDiversi10.000
Banca c/c (sp) 7.000
Automezzi (sp)1.000
Macchinari (sp)1.000
Mobilio (sp)1.000
aCrediti vs soci per sottoscrizioni in denaro (sp)7.000
aCrediti vs soci per sottoscrizioni in beni  (sp)3.000

Nello Stato patrimoniale della società troveranno allocazione, quindi, i beni conferiti dal socio.

La medesima registrazione avverrà anche in caso di società per azioni per le quali, però, l’art. 2327, c.c., prevede un capitale minimo pari a euro 50.000, in tale circostanza ad accogliere il credito della società verso gli azionisti sarà il conto Azionisti c/sottoscrizioni.

In relazione alle S.p.A., l’art. 2343, comma 3, c.c., prevede che chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo. Nel termine di 180 giorni dall’iscrizione della società, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.

Nel caso in cui il valore del bene apportato risulti inferiore di oltre 1/5 rispetto al valore conferito:

  • la società deve ridurre il capitale sociale; ovvero
  • il socio versa la differenza o recede.

Tale stima non è prevista in caso di S.r.l.

È anche possibile, in caso di S.r.l., che il conferimento avvenga attraverso la prestazione di opere o servizi. In tal caso, secondo il disposto dell’art. 2464, c.c., il socio deve prestare apposita polizza di assicurazione o fideiussione bancaria (ovvero se previsto dall’atto costitutivo cauzione in denaro) con cui garantisce gli obblighi assunti verso la società.

Contabilmente, la rilevazione eseguita dalla società vede dapprima la registrazione del credito verso il socio, per le prestazioni che questi deve eseguire a favore della società stessa, come da accordo:

Crediti vs soci per prestazioni future (sp)aCapitale sociale (sp)

Ogni qual volta il socio pone in essere un’obbligazione, si dovrà procedere a stornare il credito e a rilevare la prestazione d’opera stessa:

Diversi aSocio XYZ c/opera (sp)
Compensi al socio XYZ (ce)
Erario c/Iva (sp)

                                                                                                                                  

All’atto del pagamento:

Socio XYZ c/opera (sp)aDiversi
aCrediti vs soci per prestazioni future (sp)
aErario c/ ritenute (sp)

È chiaro che se il socio operasse nell’ambito del reddito d’impresa, nella rilevazione di cui sopra non sarebbe presente il debito verso l’Erario per le ritenute da versare.

Il costo del servizio reso dal socio è fiscalmente deducibile.

Si ricorda, inoltre, che se a fine anno il socio non ha completato le sue opere e residua un credito verso di lui, tale credito può essere compensato con i dividendi eventualmente deliberati.

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