Bilancio e Principi contabili: criteri di valutazione e controlli

Il margine di aleatorietà del bilancio di esercizio, ossia la valutazione discrezionale di alcune poste (crediti, accantonamenti, ammortamenti ecc.) dipende dall’approccio soggettivo degli amministratori, che non può comunque prescindere dalle norme civilistiche e dai Principi contabili. Ciò premesso, occorre circoscrivere il perimetro entro il quale le valutazioni soggettive possono ritenersi corrette. 

Il risultato del bilancio di esercizio, rappresentato anche da voci che sono oggetto di valutazione discrezionale, è condizionato dalla personale “sensibilità” del redattore del bilancio stesso. In altri termini, mentre i saldi dei conti correnti bancari sono oggettivamente certi, la consistenza effettiva dei crediti verso clienti può variare in base alle eventuali svalutazioni per perdite attese che, come facilmente intuibile, variano in relazione a chi, a fronte della stessa posta contabile, può avere un approccio più o meno prudente in ordine alla quantificazione delle potenziali perdite. Lo stesso vale, altresì, per quanto concerne le quote di ammortamento dei beni strumentali: calcolare le stesse secondo i coefficienti ordinari oppure in misura ridotta può incidere in maniera rilevante sul risultato di esercizio. Analoghe considerazioni valgono anche per gli accantonamenti che, a vario titolo, il redattore del bilancio reputa indispensabile – o almeno opportuno – effettuare. Ne consegue che il bilancio rappresenta in modo veritiero – e non vero – gli esiti dell’esercizio, poiché è concettualmente inesatto l’assunto che si debba pervenire a un risultato univoco, a parità di dati contabili, stante il margine di discrezionalità già descritto.  

Ciò premesso, il bilancio costituisce lo strumento centrale di rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa e assolve una peculiare funzione informativa nei confronti dei soci e, più in generale, dei c.d. stakeholders. La disciplina codicistica (art. 2423 ss., c.c.) è stata nel tempo oggetto di un rilevante processo di integrazione interpretativa a opera della giurisprudenza, chiamata a definire l’equilibrio tra discrezionalità tecnica degli amministratori e controllo giudiziale sulla correttezza delle scelte contabili. Si è così progressivamente affermato un modello di sindacato sostanziale, orientato non alla mera verifica formale della conformità alle regole contabili, ma alla valutazione dell’effettiva capacità informativa del bilancio. 

La rappresentazione veritiera e corretta 

Il bilancio non costituisce un documento meramente tecnico, bensì un atto giuridicamente rilevante, idoneo a incidere sulle decisioni economiche dei destinatari dell’informazione societaria. I principi di verità, chiarezza e correttezza (art. 2423, comma 2, c.c.) assumono, conseguentemente, la funzione di parametri giuridici di valutazione. Dunque, il concetto di verità non può essere assunto in senso dogmatico, bensì come un’approssimazione, seppure attendibile, degli accadimenti che hanno caratterizzato la gestione aziendale. Sul punto, si può giungere alla conclusione che se il bilancio non può eliminare i margini valutativi, intimamente collegati alle stime contabili, per altro verso non può essere piegato a rappresentazioni che, di fatto, siano contrarie alla corretta rappresentazione (a consuntivo o infrannuale) della situazione aziendale

In tale contesto assumono un ruolo determinante i Principi contabili nazionali e internazionali, ai quali è stata riconosciuta funzione integrativa fondamentale del Codice civile, qualificandoli come criteri tecnici di attuazione delle regole generali individuate dal Legislatore. 

Peraltro, la conformità formale a un principio contabile non può, automaticamente, esaurire il giudizio di legittimità del bilancio, poiché una scelta, per quanto tecnicamente corretta, può rivelarsi errata se strumentalmente impiegata per alterare, nella sostanza, la rappresentazione effettiva della realtà economica. Il controllo giudiziale si orienta, pertanto, agli effetti informativi complessivi del documento.  

Da ciò consegue che il giudice non può sostituirsi all’organo amministrativo nelle valutazioni tecniche discrezionali, segnatamente ove le stesse riguardino stime prospettiche o scelte economiche particolarmente complesse. Il sindacato giudiziale, dunque, trova un ostacolo – né potrebbe essere diversamente – nella natura estimativa di alcune poste di bilancio, quali svalutazioni, accantonamenti e valutazioni delle immobilizzazioni.  

Dove, pertanto, deve avvenire il controllo? Il perimetro non può che essere quello della ragionevolezza del metodo adottato, ossia sulla presenza dei principi che sovrintendono alla redazione del bilancio, quali prudenza, competenza, continuità aziendale e, aspetto non trascurabile, l’assenza di finalità manipolative. In sintesi, dovrà assumere valore preminente il procedimento valutativo complessivamente inteso, anziché lo specifico risultato numerico. 

Il principio di prudenza in rapporto alla conservazione del capitale sociale 

Il principio di prudenza (art. 2423-bis, c.c.) rappresenta il fulcro per quanto concerne la tutela del capitale sociale e degli interessi dei terzi, ma non può significare l’accettazione di una sottovalutazione delle attività, tale da creare riserve occulte e così alterare il risultato economico dell’esercizio.  

In forza del menzionato principio devono essere altrettanto censurate le sopravvalutazioni che mirano a nascondere situazioni di crisi, nonché strategie conservative utilizzate per finalità opportunistiche: in altri termini, il bilancio deve tradursi in un documento che, nella forma e nella sostanza, rappresenti uno strumento di equilibrio tra tutela patrimoniale e trasparenza informativa

Quanto appena precisato assume particolare rilievo anche nei casi in cui il bilancio è utilizzato per le operazioni straordinarie, quali cessioni di aziende, conferimenti, fusioni e scissioni, per le quali è imprescindibile una rappresentazione quanto più possibile veritiera – ovvero vicina alla verità – del valore economico del bene oggetto di valutazione.  

Continuità aziendale e obblighi di informativa 

Ove siano evidenti indicatori di crisi non equivocabili, l’organo amministrativo è obbligato a renderne conto, segnatamente nella nota integrativa (e/o nella relazione sulla gestione), specificando le criticità e le contromisure ritenute idonee al ripristino del riequilibrio dell’attività d’impresa. 

La carente o, peggio ancora, omessa informativa è foriera di possibili responsabilità a carico degli amministratori; rischio, questo, ancora più rilevante ove il bilancio, inteso come fotografia della realtà aziendale, sia stato l’elemento che ha permesso di ottenere credito bancario o di realizzare nuovi investimenti. In siffatta ottica, pur in presenza dell’alea di discrezionalità nei termini precedentemente descritti, gli amministratori devono, dunque, obbligatoriamente conformarsi a rigorosi criteri di trasparenza, in quanto i documenti che compongono o integrano il bilancio sono destinati a orientare le scelte economiche dei terzi. 

Profili di responsabilità civile e penale 

Le irregolarità di bilancio sono quasi sempre collegate alla responsabilità degli amministratori verso la società (art. 2392, c.c.) e verso i terzi, creditori sociali (art. 2394, c.c.). È il caso, ad esempio, della distribuzione di utili fittizi o, come già evidenziato, della prosecuzione dell’attività in condizioni di dissesto o nell’aggravamento della crisi. Sotto il profilo penale, sono stati precisati i criteri distintivi tra errori di valutazione e false comunicazioni socialinon tutte le violazioni tecniche si traducono in reato, poiché occorre provare la consapevole volontà di manipolare la rappresentazione della realtà economica, anche mediante l’esame del contesto complessivo e della sistematicità delle irregolarità. 

Per quanto precede, il bilancio, essendo condizionato da stime, ossia da criteri valutativi, non potrà mai rappresentare un dato dal valore assoluto: stante, infatti, l’inevitabile margine di discrezionalità soggettiva, gli stessi valori, sottoposti ad analisi e procedure di rettifica, possono condurre a risultati anche significativamente divergenti. Tale difformità, peraltro, ove giustificata in nota integrativa (e/o nella relazione sulla gestione) mediante specifico riferimento alle ragioni che hanno indotto all’utilizzo di un determinato criterio di valutazione, segnatamente per le poste relative ai crediti, alle immobilizzazioni o ai conteziosi (in essere o potenziali), è da ritenersi fisiologica. Salvo dimostrare che le “deviazioni” non siano, in effetti, artificiose alterazioni dei dati (rectius: politiche di bilancio) finalizzate a fornire un’informativa ingannevole, tale da indurre in errore chi, a titolo diverso, si basa sul bilancio per ottenere informazioni sulla reale solidità dell’impresa esaminata. In sostanza, è onere dell’amministratore non solo motivare adeguatamente le ragioni sottostanti ai criteri di valutazione adottati, ma anche e soprattutto non derogare, in alcun modo, ai precetti forniti dai Principi contabili nazionali e – ove applicabili – internazionali. 

Tale conclusione appare ancora più significativa ove si rifletta sul fatto che i Principi OIC contengono, in appendice, esempi e casi operativi che rappresentano una guida per un corretto trattamento contabile delle varie poste dello Stato patrimoniale e del Conto economico, le quali, per l’effetto, troveranno una corretta rappresentazione in bilancio. Dunque, sebbene il risultato di esercizio possa presentare margini di aleatorietà, essi devono essere ricondotti nell’alveo delle prescrizioni del Codice civile e dei più volte richiamati Principi contabili. Senza trascurare, altresì, l’impatto della normativa fiscale che può, a sua volta e caso per caso, condizionare l’utile o la perdita: tema, questo, che sarà esaminato con successiva trattazione

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