Il rispetto dei tempi di pagamento e la performance dei dipendenti

Le PA devono pagare le fatture entro 30 giorni (60 per la sanità). I tempi di pagamento nella Pubblica Amministrazione (PA) sono regolati dalla normativa europea e nazionale, con l’obiettivo stringente del PNRR di portarli a una media inferiore a 30 giorni (obiettivo “zero ritardi” entro il 2025-2026).In caso di ritardo, è obbligatorio accantonare al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) una percentuale della spesa per acquisto di beni e servizi. Il mancato rispetto comporta conseguenze anche ai fini della performance individuale.

Premessa

Una delle novità più recenti su cui bisogna prestare molta attenzione per i riflessi che la stessa ha sul bilancio, degli enti locali e delle Amministrazioni dello Stato, ma anche sulla retribuzione di risultato dei Dipendenti apicali e quindi sulla performance individuale è il mancato rispetto dei tempi di pagamento.

Il nostro legislatore ha messo in risalto una annosa questione, “la tempestività dei pagamenti nella pubblica amministrazione”.

La Normativa di riferimento

Era da tempo che si parlava di riduzione dei tempi di pagamento nella P.A. finalmente con la circolare 1/2024 della RGS e grazie alle note e le faq ora sembrano chiare le ragioni, le modalità di calcolo e i soggetti coinvolti.

Circa i soggetti bisogna fare una distinzione degli Enti delle P.A. e delle A.S., distinguendo i tempi degli uni e degli altri, trenta giorni per le amministrazioni Centrali, le Regioni, le Provincie autonome e gli Enti Locali, sessanta giorni per le Amministrazioni Sanitarie.

Quindi ora possiamo affermare che l’art. 4 del D.Lgs n. 231/2002 stabilisce che le fatture emesse nei confronti di una pubblica amministrazione per le transazioni commerciali devono essere pagate entro quanto stabilito dallo stesso, la tassatività della norma viene confermata da un parere della funzione consultiva dell’ANAC, precisamente il n. 4 del 10/04/2024. A ulteriore conferma della volontà del legislatore sui tempi di pagamento viene dall’art. 125, c.2, D.Lgs n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici) che detta che i pagamenti sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che venga concordato un termine diverso, in ogni caso non superiore a 60 giorni, purché giustificato oggettivamente dalla particolarità del contratto con caratteristiche espressamente indicate, quindi possiamo dire che le scadenze superiori a 60 giorni sono da considerarsi illegittime perché contrari alla norme in essere e di riferimento.

Prima di procedere bisogna fare un doveroso ed importante accenno alla circolare RGS, la n. 15 del 05/04/2024, che chiarisce come le fatture che non hanno rilevanza commerciale non concorrono alla definizione dello stock dei debiti commerciali, come previsto al c. 862, art. 1, L. 145/2018, senza dubbio sarà obbligo degli Enti valorizzare, nella piattaforma crediti commerciali, il campo “ importo non commerciale” per potere escludere dal calcolo dello stock queste fatture.

Sempre dalla circolare, su indicata, preme evidenziare la considerazione della RGS, emersa in seguito ad un analisi delle fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell’anno 2023 verificando una persistenza, dagli indicatori di pagamento, di criticità nei termini di pagamento.

Ecco che in maniera predominante risulta necessaria un analisi veritiera ed attendibile della previsione di cassa, al fine di raggiungere l’obbiettivo della “ riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” inserito nella (misura 1.11 del PNRR).

La RGS pone all’attenzione degli operatori del settore i tempi in cui si riscuote, sia durante la fase della gestione di competenza che coattivamente, tale valutazione deve essere considerata ai fini del calcolo delle previsioni delle entrate di cassa, a questo punto si vuole precisare che bisogna (per una migliore disponibilità di liquidità) anticipare l’emissione degli avvisi di accertamento e tutta l’attività di recupero coattivo.

La RGS chiarisce, inoltre, che il conteggio della scadenza va determinato seguendo i giorni di calendario, senza, pertanto, scomputare i giorni festivi e/o quelli non lavorativi.

Gli effetti del mancato rispetto dei tempi di pagamento:

La novità consiste nella decorrenza degli interessi moratori senza necessità di costituzione in mora. Il creditore può pretendere il pagamento degli interessi decorso il termine automaticamente.

E’ importante evidenziare come il mancato rispetto dei tempi di pagamento incide anche ai fini dell’accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC), l’accantonamento varia a seconda del ritardo nel pagamento o della mancata riduzione dello stock di debiti tra un anno e l’altro di almeno il 10%.

Più precisamente abbiamo l’obbligo di accantonare, per due fattispecie diverse, il 5% (ritardi >60 gg o mancata riduzione del debito 10% dell’esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma tale accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell’anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio), nella seconda ipotesi il 3% (ritardi compresi tra 31-60 gg), 2% (11-30 gg), 1% (1-10 gg). Questo dell’obbligo di accantonamento costituisce la sanzione scaturente dal non rispetto dei tempi di pagamento FGDC (Fondo Garanzia Debiti Commerciali), influenzando negativamente il risultato di Amministrazione, nella missione 20 destinata ai fondi ed accantonamenti, che deve essere determinato entro il 28 febbraio di ogni anno grazie ad una delibera di Giunta e ad un calcolo preciso in base allo stock di debito registrato alla fine dell’anno precedente o quello risultante alla fine dell’anno preso in considerazione.

L’incidenza del mancato rispetto dei tempi di pagamento sulla Performance individuale

Ma vi sono altri soggetti che devono essere sottoposti a valutazioni all’interno delle amministrazioni locali, la normativa comprende i “i Responsabili di settore o Dirigenti chiamati a rispettare i tempi di pagamento delle fatture commerciali”.

In assenza del rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, come dettato dalla norma, da parte del Responsabile Apicale, si dovrà ritenere come mancato il raggiungimento dell’obbiettivo e quindi non si potrà procedere al pagamento della retribuzione di risultato ex legge in misura non inferiore al 30% il tutto dovrebbe scaturire in seguito alla relazione sulla performance prodotta dagli stessi.

La Circolare 1/2024 RGS (Ragioneria Generale dello Stato) -DFP (Dipartimento Funzione Pubblica) dispone a tal fine che in attuazione dell’articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 le P.A. dovranno:

  • integrare i contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture prevedendo che almeno il 30 % della retribuzione di risultato sia legato al rispetto dei tempi di pagamento;
  • integrare le schede di programmazione degli obiettivi, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance individuale;
  • ciascuna Amministrazione provvedere ad individuare i dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture in concreto, in relazione al proprio modello e alla propria dimensione organizzativa;

i Dirigenti o i responsabili del pagamento delle fatture dovranno essere valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento;

I soggetti tenuti al controllo

Il rispetto e le verifiche di quanto detto sono state assegnate ai Revisori dei Conti che dovranno vigilare sulla regolarità contabile e amministrativa, effettuando apposite attività di riscontro, verificando il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Quindi l’adempimento a cui sono chiamati i Revisori dei Conti consisterà:

  • Verifica dell’integrazione dei contratti individuali dei Dirigenti/ Responsabili posizioni apicali con l’obiettivo di includere il rispetto dei Tempi di pagamento delle fatture commerciali durante l’anno, ai fini della retribuzione di risultato.
  • Controllo sul rispetto dei tempi di pagamento e sull’applicazione effettiva della riduzione in caso di mancato raggiungimento.
  • Relazione ai competenti organi di controllo dando conto sul riconoscimento degli emolumenti al personale Dirigenziale con evidenza nella relazione sul rendiconto di gestione e nel parere sul Bilancio di Previsione da trasmettere alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti (Titolo VII, D. Lgs n.267/2000 e art.1 cc.165,166 L.266/2005 .

Pertanto, anche qualora l’Amministrazione non avesse assegnato l’obiettivo nel PIAO adeguato il SMVP, non sarà possibile pagare il 30% della retribuzione di risultato ai Dirigenti/Responsabili di Elevata Qualificazione che non abbiano rispettato i tempi di pagamento.

La misura del ritardo avviene grazie all’uso della PCC strumento informativo e statistico oltre che di controllo e monitoraggio dei debiti commerciali della PA. La piattaforma acquisisce automaticamente dallo SDI dell’agenzia delle entrate tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti della PA e ne registra i pagamenti tramite SIOPE + plus… Gli indicatori per la misurazione dei tempi di pagamento ai fini della performance sono tre: l’indicatore (annuale o trimestrale) di tempestività dei pagamenti (ITP) o l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (IRT) o l’indicatore del tempo medio di ritardo (TMR). L’ ITP è una media ponderata dei tempi di ritardo con i quali vengono effettuati i pagamenti (totali o parziali) delle fatture.

Suggerimenti per controllare i pagamenti e il rispetto dei tempi

Le Amministrazioni nelle quali non è possibile calcolare l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per singola Unità organizzativa, possono anche prevedere di introdurre il rispetto dell’indicatore di ritardo dei tempi di pagamento come performance organizzativa di ente.

In questo caso a rispondere dei risultati saranno tutti i dipendenti, con pesi distinti in base al sistema di valutazione.

Le amministrazioni possono adottare le seguenti misure organizzative per rispettare i tempi di pagamento delle fatture:

  • Gestione attenta della PCC e sospensione dei termini in caso di anomalie: Assicurarsi del corretto utilizzo della PCC anche intervenendo con la sospensione della decorrenza dei termini di pagamento quando si verificano anomalie esterne all’ente, come ad esempio le irregolarità nel DURC.
  • Attenzione nella gestione delle fatture: Prestare particolare attenzione all’accettazione o al rifiuto delle fatture, per evitare ritardi dovuti a gestione inadeguata.
  • Ottimizzazione del trasferimento delle fatture: Migliorare il processo di trasferimento delle fatture dal protocollo generale alle scrivanie dei dirigenti e/o dei dipendenti responsabili, per ridurre i ritardi che comunemente si verificano.

A tal fine si suggerisce una mappatura ed analisi dei processi di spesa ed entrata non a caso un recentissimo intervento del MEF ha dato attuazione al dl 155/24 ed al modello contenente il piano dei flussi di cassa ossia un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento, strumento che serve a controllare la capacità di spesa e liquidazione delle fatture nel tempo.

Due possibili soluzioni

  • Modificare gli ambiti di valutazione per introdurre un nuovo elemento che pesi almeno il 30% del punteggio finale, riproporzionando gli altri di conseguenza.
    • Con riferimento al totale della performance di ciascun Dirigente, si dovrà considerare una quota del 30% della valutazione, che sarà assegnata in base al rispetto o meno dei tempi di pagamento.
  • Introdurre un criterio di valutazione relativo al rispetto dei tempi di pagamento che incida per il 30% del totale della valutazione di ciascun Dirigente
    • Il punteggio finale del Dirigente dovrà tenere conto del criterio di valutazione avente un peso pari ad almeno il 30% ed essere adeguato in relazione al rispetto o meno dei tempi di pagamento.

L’art.1, c.872, della L.145/2018, attribuisce al competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, la verifica sulla attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi da 859 a 871, recanti, misure di garanzia volte ad assicurare il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e lo smaltimento dello stock dei debiti.

Conclusioni

Di certo è lodevole l’intenzione del legislatore, che ha obbligato le P.A. al rispetto del tempi di pagamento e di averlo vincolato all’indennità di risultato, ma le considerazioni da fare sono tante una ad esempio è certamente quella di accelerare ai fini del rispetto dei tempi di pagamento i trasferimenti agli EE.LL fatti dagli Enti sovraordinati.

Molti sono e saranno i dubbi applicativi a cui saremo chiamati a dare delle risposte ciascuno nel rispetto del proprio ruolo che sia quello esecutivo da parte dell’Organo di Gestione (organo interno all’Amministrazione Pubblica), che sia quello esterno (organo di Revisione Contabile) comunque sia non sarà facile garantire la tempestività dei pagamenti, molto dipenderà dalle misure organizzative che verranno adottate dagli Enti e dalla loro capacità di programmazione.

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