Con il Decreto-Legge n. 38/2026 il Legislatore è intervenuto nuovamente sui regimi fiscali agevolativi destinati ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia, chiarendo in via definitiva l’incompatibilità tra la flat tax per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR) e il nuovo regime degli impatriati (art. 5, DLgs. 209/2023).
Il divieto di cumulo, già previsto nel previgente regime degli impatriati (DLgs. 147/2015), non era stato riproposto nella nuova disciplina. In assenza di una previsione espressa, l’Agenzia delle Entrate – in sede di interpello – aveva ritenuto ammissibile la fruizione congiunta dei due regimi, consentendo l’applicazione del regime degli impatriati ai redditi di fonte italiana e della flat tax ai redditi esteri.
Ne derivava un’intensità del beneficio fiscale difficilmente riscontrabile in altri ordinamenti, tale da rendere il sistema italiano non solo particolarmente attrattivo, ma anche potenzialmente esposto a rilievi critici in ambito europeo, sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell’Unione. Il decreto interviene dunque a colmare questa lacuna, eliminando ogni incertezza interpretativa ed escludendo in via definitiva la possibilità di cumulo, con effetto a decorrere dal periodo d’imposta 2027.
L’intervento normativo offre tuttavia lo spunto per una riflessione più ampia sull’attrattività del sistema fiscale italiano che, anche alla luce delle recenti modifiche, continua a risultare particolarmente competitivo per le persone fisiche, mentre appare molto meno efficace sul fronte dell’attrazione di imprese estere e del reshoring delle attività produttive.
L’attrattività per le persone fisiche
La globalizzazione, le tecnologie digitali e il lavoro da remoto hanno reso la residenza fiscale una variabile strategica, che riguarda una parte sempre più significativa di contribuenti: persone fisiche ad alta capacità reddituale, lavoratori altamente qualificati, manager e imprenditori. Per questi soggetti, l’ordinamento italiano ha introdotto negli ultimi anni misure di forte appeal, rivolte tanto ai lavoratori quanto ai contribuenti ad alta capacità reddituale.
La prima disciplina agevolativa, introdotta nell’ordinamento allo scopo di attrarre capitale umano, è stata quella riservata ai docenti e ai ricercatori (articolo 44, D.L. 78/2010) che consente – al ricorrere di specifici requisiti – un’esenzione fino al 90% del reddito imponibile per un periodo che può estendersi, in taluni casi, fino a 13 anni.
A tale disciplina agevolativa si affianca il regime degli impatriati – comunemente noto come “rientro dei cervelli” – che nel tempo ha conosciuto diverse modifiche. Nelle versioni più favorevoli, l’agevolazione ha previsto l’esclusione dalla base imponibile fino al 70% (o al 90% per i trasferimenti nel Mezzogiorno). Attualmente, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2024, l’art. 5 del D.Lgs. 209/2023 riconosce un’esenzione del 50%, entro il limite annuo di 600.000 euro.
Di particolare rilievo è poi la flat tax per i neo-residenti (art. 24-bis, TUIR), che prevede un’imposta sostitutiva pari a 300.000 euro annui sui redditi di fonte estera, per un massimo di 15 anni. Si tratta di un regime che offre un significativo abbattimento del carico tributario, risultando particolarmente attrattivo per individui con elevati redditi globali.
Completa il quadro il regime più evocativo, la flat tax al 7% per pensionati esteri[1] che trasferiscono la residenza in comuni del Mezzogiorno con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Si tratta di uno strumento forse meno rilevante in termini di gettito ma che collega direttamente la leva fiscale a finalità di riequilibrio demografico e sviluppo locale.
Nel loro complesso, queste misure delineano un sistema altamente competitivo nell’intercettare contribuenti ad alta mobilità.
Tuttavia, tale assetto solleva anche profili critici sul piano dell’equità orizzontale. Il divario tra il trattamento riservato ai nuovi residenti e quello applicabile al resto dei contribuenti – assoggettati a un carico fiscale tra i più elevati in Europa e a livelli retributivi medi inferiori rispetto ai principali partner europei – rischia infatti di generare percezioni di iniquità, alimentando fenomeni di sfiducia nei confronti del sistema fiscale.
L’attrattività per le imprese: criticità strutturali e prospettive
Per le imprese, il quadro è profondamente diverso.
Per il mondo produttivo, infatti, il tema dell’attrattività non può essere ridotto al solo carico fiscale: le decisioni di localizzazione si fondano su un insieme articolato di fattori sistemici, come la certezza e la rapidità dei procedimenti amministrativi, la semplicità e la chiarezza del quadro normativo, la stabilità delle regole fiscali e il contenimento dei costi di compliance.
Inoltre, per un’impresa la pianificazione degli investimenti deve svilupparsi su orizzonti temporali pluriennali. La continua modifica delle agevolazioni, la loro natura temporanea e la complessità operativa riducono la prevedibilità del rendimento atteso.
Per questo, per rendere il Paese realmente competitivo sul piano produttivo, appare necessario intervenire prioritariamente sulla semplificazione amministrativa, sulla riduzione degli oneri burocratici e sul rafforzamento della certezza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
Inoltre, a differenza dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche, manca una analoga disposizione che favorisca il trasferimento dall’estero di nuove attività produttive. Nel contesto della recente riforma fiscale, è stata prevista l’introduzione di una specifica misura volta a favorire il reshoring in Italia di imprese precedentemente delocalizzate o costituite all’estero[2]. Tuttavia, l’effettiva operatività della misura è subordinata all’autorizzazione dell’Unione europea.
Purtroppo, ad oggi, la disposizione non risulta attuata e l’interlocuzione con le autorità europee pare interrotta, determinando un vuoto normativo proprio nel segmento – quello dell’attrazione di imprese – che maggiormente necessita di interventi strutturali.
Il rischio è quello di un’attrattività “sbilanciata”: efficace nel favorire il trasferimento in Italia di nuovi contribuenti, ma meno incisiva nel sostenere lo sviluppo del tessuto produttivo.
Appare dunque necessaria una strategia più ampia e coerente, capace di coniugare competitività fiscale, certezza del diritto e crescita economica, evitando squilibri tra le diverse componenti del sistema.
[1] Previsto dall’articolo 24-ter del TUIR.
[2] L’art. 6 del DLgs. 209/2023, di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, ha introdotto un nuovo regime agevolato per le attività economiche “impatriate” in Italia. Esso riguarda, in estrema sintesi, i redditi derivanti da attività di impresa e arti e professioni esercitate in forma associata svolte in precedenza in un Paese estero extra-UE o non appartenente allo Spazio economico europeo e trasferite nel territorio dello Stato. Tali redditi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il 50% del relativo ammontare.
