Trasferte e trasfertismo: nuove conferme dalla Corte di Cassazione

Tra i poteri organizzativi e direttivi del datore di lavoro rientra la possibilità di destinare il proprio dipendente a svolgere la prestazione di lavoro in un luogo temporaneamente diverso rispetto a quello ordinario, cosi come definito al momento dell’assunzione o nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro.

Tale spostamento viene definito come trasferta. In assenza di una norma specifica, la regolamentazione dell’istituto è delineata, nei suoi aspetti sostanziali, dalla giurisprudenza sulla base dei principi generali del rapporto di lavoro previsti dal codice civile, dalla contrattazione collettiva, per quanto attiene il trattamento economico, e dal Tuir, art. 51, co. 5, relativamente al trattamento fiscale (che esplica i suoi effetti anche in materia contributiva, stante l’armonizzazione delle basi imponibili). Quando la trasferta è abituale e strutturalmente connessa alla prestazione di lavoro si entra nel concetto di trasfertismo: in questo caso, il lavoratore non ha una sede di lavoro fissa e predeterminata, in quanto è obbligato a continui spostamenti all’interno dell’area di lavoro individuata contrattualmente. Rispetto alla trasferta, al trasfertista si applica, per quanto riguarda la disciplina fiscale, il co. 6 dell’art. 51 del Tuir, disciplina che prevede una parziale imponibilità delle indennità da trasfertista (50%).

Sulla distinzione tra trasferta e trasfertismo, ai fini del diverso trattamento fiscale, a partire dalla circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 326/97, si è sviluppato un orientamento che individuava come discrimine tra le due diverse discipline un aspetto secondario legato  al relativo trattamento economico, più che alla variabilità strutturale del luogo di lavoro: il regime del trasfertismo veniva ritenuto applicabile in caso di specifica indennità riconosciuta per tutti i giorni retribuiti, “senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta”. In virtù di tale interpretazione, il regime fiscale della trasferta, in luogo di quello da trasfertista, era frutto di una scelta discrezionale del datore di lavoro.

A partire dal 2012 si è sviluppato un orientamento giurisprudenziale che di fatto ha spiazzato il precedente orientamento di prassi: l’applicazione del regime da trasfertista è necessaria nel momento in cui la prestazione di lavoro si caratterizza da una variabilità strutturale, come nel caso di installatori del settore metalmeccanico e di operai edili addetti a cantieri vari.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 17 febbraio 2016, n. 3066, conferma tale interpretazione.

A seguito di un verbale INPS, relativo a prestazioni svolte da installatori e gestite come trasferte, la Suprema Corte ha ricordato come le concrete caratteristiche della prestazione, resa in luoghi sempre variabili e diversi, determinano il regime fiscale applicabile, a nulla rilevando le modalità di corresponsione degli emolumenti, atteso che il carattere di continuità della loro erogazione non è di per sé decisivo.

Di conseguenza, viene data continuità all’orientamento secondo cui gli emolumenti erogati ai trasfertisti concorrono a formare reddito, assoggettabile a contribuzione previdenziale, nella misura del 50% del loro ammontare (come previsto dall’art. 51, co. 6, Tuir).

La retribuzione imponibile comprende integralmente quanto corrisposto ai c.d. “trasfertisti“, in quanto correlato alla causa tipica e normale del rapporto. Per costoro non deve parlarsi propriamente di indennità di trasferta (cui, invece, si riferisce il co. 5 del cit. art. 51 Tuir), bensì di retribuzione per le attività lavorative che comportino un continuo movimento del dipendente per raggiungere – con mezzi di solito messi a disposizione dal datore di lavoro – località diverse, determinabili sulla base delle opere da eseguire.

Pertanto, ai trasfertisti non possono essere riconosciuti, né indennità di trasferte (es. indennità fino a 46,48 €), né rimborsi spese esenti (es. rimborsi vitto/alloggio/spese di viaggio), in quanto, come detto, opera l’imponibilità al 50% prevista dall’art. 51, co. 6, Tuir.

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