Forum web – Il Fisco che cambia

Il Forum Web “Il Fisco che Cambia”, organizzato da Euroconference e moderato da Sandro Cerato, direttore scientifico del Centro Studi Tributari, e da Salvatore Padula, giornalista e consulente editoriale di Euroconference-TeamSystem, ha offerto il 25 marzo scorso un panorama esauriente e aggiornato sui principali temi fiscali che stanno impegnando professionisti e imprese in questa prima parte dell’anno. L’incontro si è sviluppato attraverso una serie di interventi tematici, ognuno dei quali ha toccato un’area di elevata rilevanza operativa, con il valore aggiunto di un’apprezzabile sessione di dialogo con Francesco Bontempo, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che ha fornito indicazioni su alcuni dei profili più discussi, a partire dall’iperammortamento e dal trattamento fiscale delle cosiddette “piccole partecipazioni” 8per le quali è successivamente intervenuto il D.L. n. 38/2026).

Il primo intervento, affidato a Paolo Meneghetti, ha affrontato la disciplina dell’iperammortamento introdotta dalla Legge n. 199/2025, con un occhio di riguardo alle implicazioni pratiche per le imprese che hanno effettuato o stanno effettuando investimenti agevolati. Un profilo critico riguarda gli investimenti già eseguiti nei primissimi giorni del 2026: i decreti attuativi che definiranno gli obblighi documentali — tra cui, con ogni probabilità, una comunicazione preventiva — potrebbero risultare inapplicabili a tali fattispecie, rendendo di fatto impossibile il rispetto dell’adempimento formale per investimenti già perfezionati prima della pubblicazione dei decreti stessi.

Il secondo intervento del Forum è stato curato da Fabio Garrini, che ha esaminato le considerazioni operative sull’onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, con particolare attenzione ai rimborsi spese e alle novità introdotte a partire dal 2025. Un punto di forte interesse pratico ha riguardato il rimborso chilometrico. L’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello n. 270 del 23 ottobre 2025, ha chiarito che il rimborso chilometrico — ancorché concordato con il committente e calcolato con parametri oggettivi come chilometraggio e tabelle ACI — non rientra tra i rimborsi analitici di cui all’art. 54, comma 2, lett. b), TUIR. Ne consegue che il riaddebito costituisce compenso soggetto a ritenuta, mentre il costo sostenuto rimane deducibile ai sensi dell’art. 164 TUIR. Garrini ha inoltre illustrato il trattamento fiscale degli interessi attivi (ora qualificati come redditi di capitale a seguito del D.L. n. 84/2025) e l’imponibilità del differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti fiscali edilizi, confermata anche ai fini IRAP dall’Interpello n. 6 del 16 gennaio 2026, con decorrenza 2024.

Mauro Nicola ha dedicato il suo intervento al trattamento fiscale degli errori contabili, tema su cui il legislatore è intervenuto con modifiche rilevanti all’art. 83 del TUIR e all’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997. Il nuovo comma 1-ter introdotto nell’art. 83 TUIR stabilisce una disciplina speciale per i soggetti obbligatoriamente sottoposti a revisione legale dei conti: la correzione di errori non rilevanti assume rilievo fiscale — senza necessità di presentare dichiarazione integrativa — a condizione che sia effettuata entro l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello dell’errore e, in ogni caso, prima dell’inizio di attività ispettive o di accertamento di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza. Per gli errori rilevanti, invece, rimane obbligatoria la dichiarazione integrativa e si applica il principio di competenza fiscale. La distinzione tra errore rilevante e non rilevante segue i criteri del Principio Contabile OIC 29 (paragrafi 46, 47 e 48), che rimette la valutazione alla natura e alla dimensione dell’errore in relazione alle circostanze specifiche.

Laura Mazzola ha trattato le peculiarità delle locazioni brevi, un settore che continua ad attirare l’attenzione del legislatore e dell’interprete. La Legge di Bilancio 2025 ha modificato l’art. 1, comma 595, della Legge n. 178/2020, confermando che la presunzione assoluta di imprenditorialità scatta dal terzo appartamento destinato a locazione breve; al contrario, la locazione di un immobile con contratto a lungo termine (4+4 o 3+2) non concorre al conteggio, lasciando inalterata la possibilità di fruire del regime per i due appartamenti destinati a locazione breve. La presunzione scatta anche in presenza di servizi aggiuntivi non strettamente connessi alla fruizione dell’immobile (somministrazione di pasti, noleggio auto, guide, interpreti), come puntualizzato dalla Circolare n. 24/E/2017. Di particolare interesse è il documento AIDC n. 1/2026, secondo cui la locazione breve di diverse stanze appartenenti alla medesima unità immobiliare non fa scattare la presunzione assoluta di imprenditorialità, assorbendo l’orientamento precedente della circolare ministeriale del 1987.

Maurizio Tozzi ha analizzato le novità in materia di riscossione e accertamento, con focus sulla Rottamazione-quinquies e sulle nuove disposizioni per le dichiarazioni IVA omesse. La Rottamazione-quinquies, rispetto alle edizioni precedenti, introduce un perimetro più delimitato: vi rientrano gli omessi versamenti di imposte dirette e IVA, gli esiti dei controlli formali e gli omessi contributi previdenziali, ma sono escluse le casistiche derivanti da accertamento, imposte di registro e altri ruoli diversi da quelli contemplati dalla norma. Sul fronte dell’accertamento IVA, il nuovo art. 54-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 consente all’Amministrazione finanziaria di procedere in maniera automatizzata — sulla base di fatture elettroniche, corrispettivi e dichiarazioni periodiche — al recupero dell’IVA in caso di dichiarazione omessa o priva dei quadri necessari per la liquidazione dell’imposta, scomputando dalla liquidazione i soli versamenti effettuati e non riconoscendo inizialmente il credito della dichiarazione precedente.

L’ultimo intervento del Forum è stato di Andrea Bongi, che ha esaminato l’utilizzo dei bassi punteggi ISA negli accertamenti, alla luce delle prime sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado emesse negli ultimi mesi del 2025. La giurisprudenza emergente si muove su un crinale delicato: i bassi punteggi ISA e gli indicatori di anomalia rilevati dal software “Il tuo ISA” vengono utilizzati dagli Uffici non da soli, bensì come elementi di rafforzamento di un quadro probatorio analitico-induttivo che si avvale anche di ulteriori elementi presuntivi (incoerenze contabili, distinte inventariali, lavoro nero). Bongi ha passato in rassegna le sentenze più recenti — alcune favorevoli all’Ufficio (CGT di primo grado di Padova, Rovigo e Livorno), altre al contribuente (CGT di primo grado di Padova e Latina) — evidenziando come il fattore discriminante sia la solidità complessiva del quadro probatorio e non la mera presenza di un basso punteggio. Il basso punteggio ISA su un unico anno, senza elementi ulteriori, tende a non essere sufficiente per sostenere l’accertamento; al contrario, anomalie reiterate su più annualità consecutive, combinate con gravi incoerenze gestionali, rafforzano significativamente la posizione dell’Ufficio.

Uno dei momenti più attesi del Forum, come accennato, è stato l’intervento di Francesco  Bontempo, che al MEF  si occupa di fiscalità d’impresa e partecipa ai tavoli tecnici di lavoro per la definizione dei provvedimenti normativi. Bontempo ha  risposto alle domande formulate dai relatori su alcuni punti ancora aperti legati alle novità della Legge di Bilancio.  Sul versante dell’iperammortamento, i chiarimenti hanno riguardato in particolare la questione degli investimenti effettuati nei primi mesi del 2026 in assenza del decreto attuativo in cui si prevede l’obbligo di comunicazione preventiva al GSE quale condizione per l’accesso all’agevolazione. Sul punto, si è ritenuto che tali investimenti siano comunque ammessi all’agevolazione.

Ancora più vivace è stato il confronto sulle cosiddette “piccole partecipazioni”, la cui disciplina è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 ed è stata (fortunatamente) oggetto di recente abrogazione ad opera del D.L. n. 38/2026. Nel corso del Forum i relatori si sono soffermati sulle criticità che sono emerse per l’applicazione delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2026. Sul piano degli effetti fiscali, in assenza di un intervento normativo già auspicato dai relatori, e fortunatamente arrivato in tempi rapidi, la detenzione di una piccola partecipazione avrebbe comportato la tassazione integrale senza exemption sui dividendi e la tassazione integrale della plusvalenza da cessione.

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