Quando è possibile presentare il 730 congiunto

Il modello 730 congiunto può essere presentato da due contribuenti coniugi, ovvero componenti dello stesso sesso facenti parte di un’unione civile regolarmente registrata in Comune, purché almeno uno dei due possa utilizzare il modello 730 stesso.

Inoltre, almeno uno dei due soggetti deve avere un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio al momento della presentazione del modello.

Tale modello è definito congiunto perché consente la presentazione, in contemporanea, di due modelli 730 distinti, nei quali sono dichiarati, rispettivamente, i redditi, le spese e gli oneri dei due coniugi.

Ne risulta che i soggetti rimangono distinti dal punto di vista fiscale e la tassazione avviene in via separata tra i due coniugi.

Il modello 730 congiunto non è consentito:

  • in caso di convivenza more uxorio;
  • per conto di persone incapaci, compresi i minori;
  • nel caso di decesso di uno dei soggetti avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta deve essere indicato, come “dichiarante”, il contribuente che possiede il sostituto d’imposta, al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste e su ciascuna busta devono essere riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

Nell’ipotesi di dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare:

  • la casella “Dichiarante”;
  • la casella “Dichiarazione congiunta”.

Dal canto suo il coniuge deve unicamente barrare la casella “Coniuge dichiarante”.

Il principale vantaggio del 730 congiunto consiste nel fatto che al coniuge, o alla parte dell’unione civile, sprovvisto di sostituto d’imposta, viene data l’opportunità di ricorrere al sostituto dell’altro coniuge, al fine di recuperare gli eventuali rimborsi o di pagare il debito direttamente attraverso la busta paga del dichiarante stesso.

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