La dichiarazione IVA 2026 (anno 2025) va presentata entro il 30 aprile 2026, con possibilità di invio tardivo entro 90 giorni con sanzione ridotta; oltre tale termine si considera omessa. Sono obbligati i titolari di partita IVA, salvo esoneri specifici previsti dal D.P.R. n. 633/1972. Tra le novità, rilevano le modifiche ai quadri VA, VE e VJ, con adeguamento alla giurisprudenza UE sulle società di comodo e nuove modalità dichiarative per alcune operazioni.
La dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 (Modello IVA 2026), deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in modalità telematica entro giovedì 30 aprile 2026.
Il termine non è derogabile; tuttavia, si evita di ricadere nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione in caso di trasmissione tardiva entro il novantesimo giorno successivo, quindi entro il 29 luglio 2026, con pagamento di una sanzione in misura fissa pari a 250 euro, peraltro ravvedibile con riduzione a 1/10.
La dichiarazione c.d. tardiva, infatti, è a tutti gli effetti di una dichiarazione valida; diversamente, la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa, costituendo però titolo per la riscossione dell’IVA che ne risulti dovuta.
Sono obbligati all’adempimento tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa, ovvero attività artistiche o professionali titolari di partita IVA, salvo i soggetti che ricadono in una casistica per cui è previsto l’esonero, come ad esempio:
- i soggetti che, per l’anno d’imposta, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, D.P.R. n. 633/1972, o che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972;
- i contribuenti forfettari;
- i contribuenti “minimi”;
- i produttori agricoli in regime IVA di esonero ex art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
- le imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda.
Le novità principali del Modello IVA 2026 riguardano il quadro VA, il quadro VE e il quadro VJ.
Nel quadro VA si trova la novità di maggior interesse, che è legata alle penalizzazioni in materia di IVA previste per le società di comodo ex art. 30, Legge n. 724/1994, che sono risultate in contrasto con gli artt. 9 e 167, Direttiva 2006/112/CE (Causa C-341/22 del 7 marzo 2024). Per conseguenza, preso atto dell’interpretazione dei giudici unionali, la Corte di Cassazione ha disapplicato la normativa nazionale in molteplici decisioni (ad esempio, Cassazione n. 27038/2025 e n. 25705/2025).
Nonostante gli ultimi sviluppi, il Modello di dichiarazione IVA 2025, relativo al periodo d’imposta 2024, non era stato adeguato, contemplando, peraltro, la perdita definitiva del credito IVA per i soggetti passivi:
- risultati non operativi per l’anno oggetto della dichiarazione e per i 2 precedenti; e
- che non avevano effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per un importo almeno pari a quello risultante dall’applicazione delle percentuali indicate nell’art. 30, comma 1, Legge n. 724/1994 (ex codice “4” del rigo VA15).
Al riguardo, il MEF aveva affermato che, nelle more della integrale revisione della disciplina sulle società di comodo, non era possibile fornire alcuna soluzione operativa in merito al recupero dei crediti IVA maturati da tali soggetti passivi.
Il Modello IVA 2026 pare, invece, recepire l’indirizzo della giurisprudenza unionale e della Cassazione atteso che la casella del rigo VA15 va ora solamente barrate dalle società che risultano non operative per segnalare di essere tali, senza dover riportare i codici da 1 a 4 che fornivano i dettagli sui periodi d’imposta in cui si è verificato lo status di comodo.
In conseguenza alla nuova modalità di compilazione del rigo VA15, nel quadro VX è stato eliminato lo specifico riquadro riservato all’attestazione delle società operative (ossia, dell’assenza dei requisiti che qualificano la società di comodo).
Nel quadro VE il rigo VE38 è stato “scisso” con l’introduzione dei campi 2 e 3. In particolare:
- nel campo 1 vanno indicate, come nel Modello IVA 2025, le operazioni soggette a split payment ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972;
- nei campi 2 e 3, vanno riportati, rispettivamente, l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di trasporto merci e servizi di logistica per le quali l’IVA è versata dal committente, a seguito dell’invio all’Agenzia delle Entrate della specifica Comunicazione di opzione.
Infine, il quadro VJ è stato ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” e suddiviso nelle seguenti Sezioni:
- la Sezione 1 dedicata alla determinazione dell’IVA relativa a particolari tipologie di operazioni, per cui l’imposta è dovuta dall’acquirente o committente (comprende i righi da VJ1 a VJ19, in continuità con il modello Iva 2025);
- la Sezione 2 riservata all’indicazione degli acquisti (imponibile e IVA) di servizi da parte delle imprese di trasporto e movimentazione merci e logistica per cui è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente (nuovo rigo VJ30).
