Il modello Redditi PF 2025 riporta, all’interno del frontespizio, due nuove caselle.
In particolare, nel primo rigo dedicato al “Tipo di dichiarazione”, sono state introdotte le caselle:
- “Comunicazione CPB”;
- “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025”.
La prima delle due caselle deve essere compilata nell’ipotesi di invio autonomo della comunicazione di adesione al concordato preventivo per il periodo 2025 – 2026.
- 1 – Adesione;
- 2 – Revoca.
Nel caso di trasmissione in via autonoma della comunicazione, e quindi di indicazione del codice 1, all’interno del frontespizio devono essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della comunicazione e alla presentazione da parte del soggetto incaricato.
Anche nel caso di richiesta di revoca della comunicazione, e quindi di indicazione del codice 2, all’interno del frontespizio devono essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della comunicazione e alla presentazione da parte del soggetto incaricato.
In entrambi i casi l’eventuale compilazione di ulteriori campi è considerata priva di effetti.
La seconda delle due caselle deve essere compilata per correggere errori commessi all’interno del modello 730/2025 da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nel quale siano stati compilati il rigo C16 – “Tassazione agevolata mance”, e i quadri W – “Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale”, M – “Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni” e T – “Plusvalenze di natura finanziaria”.
In tali casi è necessario:
- barrare la casella “Correttiva nei termini”, nell’ipotesi di presentazione del dichiarativo entro il termine di scadenza, ovvero indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa”, nell’ipotesi di presentazione del dichiarativo oltre il termine di scadenza;
- compilare la casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025” inserendo uno dei codici numerici previsti.
I codici numerici da indicare sono i seguenti:
- 1, se la rettifica riguarda errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
- 2, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
- 3, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.
A tal proposito si ricorda che i professionisti abilitati e i Caf, incaricati alla presentazione del modello dichiarativo 730, sono tenuti alla verifica della conformità dei dati inseriti, in base ai documenti esibiti dal contribuente, e all’apposizione del visto di conformità al fine dell’attestazione della correttezza.
Spetta, quindi, ai professionisti abilitati e ai Caf verificare la corrispondenza, rispetto alla documentazione, dell’ammontare delle ritenute, delle deduzioni dal reddito, delle detrazioni d’imposta e dei crediti d’imposta.
