La nuova aliquota IVA per gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione

Il mercato dell’arte, dell’antiquariato e del collezionismo rappresenta un settore affascinante ma complesso, nel quale il profilo artistico convive con una densa rete di regole fiscali.

Con l’art. 9, D.L. n. 95/2025 (c.d. Decreto Omnibus), il Legislatore è intervenuto in modo significativo sulla disciplina IVA applicabile a tali beni, introducendo, dal 1° luglio 2025, un’aliquota ridotta del 5% e rivedendo i rapporti con il tradizionale regime del margine.

Le regole IVA applicabili a oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione sono da sempre fonte di dubbi interpretativi. La difficoltà nasce dal fatto che tali beni, pur condividendo la natura “artistica” o “storica”, possono provenire da soggetti molto diversi: artisti viventi, eredi, collezionisti privati, commercianti o importatori.

Fino al 2025, le operazioni potevano scontare 3 differenti aliquote: 10%, 22% o, in casi specifici, l’applicazione del regime del margine, che tassa soltanto la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto.

Una molteplicità di regimi che ha reso la questione “difficile da gestire”, soprattutto per i professionisti chiamati a fornire consulenza a gallerie o case d’asta.

Con il D.L. n. 95/2025, il quadro cambia radicalmente: nasce una nuova aliquota ridotta del 5%, applicabile a un ampio raggio di beni artistici, e vengono ridefiniti i rapporti tra tale agevolazione e il regime del margine.

In particolare, la disposizione prevede che rientrino nell’agevolazione i beni elencati alla Tabella A, Parte II-bis, n. 1-nonies, D.P.R. n. 633/1972; in particolare:

  • le opere d’arte originali (ad esempio, quadri, pitture, incisioni, sculture, fotografie in tiratura limitata, arazzi, ceramiche e simili);
  • gli oggetti da collezione (ad esempio, francobolli, monete, esemplari per collezioni di interesse storico, zoologico, numismatico o botanico);
  • gli oggetti di antiquariato, ossia beni mobili con più di 100 anni.

L’aliquota agevolata è applicabile, non solo alle cessioni interne, ma anche alle importazioni e agli acquisti intracomunitari, favorendo così la competitività delle gallerie italiane nei confronti dei mercati esteri.

Il punto cruciale, tuttavia, è che l’aliquota ridotta non è cumulabile con il regime del margine.

In pratica, il nuovo impianto normativo impone una netta alternativa: chi opta per l’aliquota del 5% non può applicare il regime margine.

Un commerciante (rivenditore) che acquista un quadro da un privato continuerà ad applicare il margine (con IVA implicita, di fatto al 22%); mentre, se compra da un artista o da un altro soggetto passivo, potrà applicare l’IVA al 5%, con pieno diritto alla detrazione.

Ne derivano 2 “flussi paralleli”, che il contribuente dovrà saper distinguere anche in sede di liquidazione dell’IVA e di dichiarazione annuale.

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